§ 5.2.56 - Legge Regionale 28 agosto 1987, n. 24.
Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:28/08/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 2 nell'espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi [...]
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Aziende sanitarie regionali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.2.56 - Legge Regionale 28 agosto 1987, n. 24.

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie.

(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).

 

Art. 1. [1]

     [1. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», i compensi spettanti al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Unità sanitarie locali del Friuli-Venezia Giulia, indetti ai sensi del decreto ministeriale medesimo, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.]

 

     Art. 2. [2]

     1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l’assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è stabilita come segue:

     a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;

     b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);

     c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);

     d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

     2. Quando i candidati presenti alla prima prova d’esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l’ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l’importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l’importo integrativo è di 155 euro.

     3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell’importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

     4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

     5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.

     6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 3.

     1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 2 nell'espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico [3].

     2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell'espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Aziende sanitarie regionali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio [4].

 

     Art. 4 bis. [5]

     1. All’eventuale aggiornamento degli importi indicati nell’articolo 2 si provvede, periodicamente, con delibera di Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 26 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[3] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[4] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[5] Articolo inserito dall’art. 26 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.