Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 11/05/1993 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina della propaganda elettorale. |
Art. 2. Norma di rinvio. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 1.2.50 - Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 20. [1]
Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale.
(B.U. 11 maggio 1993, n. 31 - Suppl. straord.).
Art. 1. Disciplina della propaganda elettorale.
1. Nella campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, in materia di accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva, di propaganda elettorale e di pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della
2. Ai fini del comma 1 le menzioni degli articoli citati nel medesimo comma che riguardano Comuni e Province, organi dei medesimi enti e candidati alle rispettive cariche, si intendono sostituite dalla Regione, dai corrispondenti organi regionali e dai candidati alle relative cariche.
3. I divieti di cui all'articolo 29 della
Art. 2. Norma di rinvio.
1. Restano ferme le disposizioni della
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 91 della