§ 1.2.45 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/08/1992
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20. e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. All'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. All'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. All'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, nel primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. All'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. L'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. All'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, nel primo comma, il n. 2) è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. L'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. All'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. L'articolo 35 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. L'articolo 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L'articolo 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. All'articolo 40, della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. All'articolo 41 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. L'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27. è sostituito dal seguente:
Art. 24.      1 L'articolo 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. L'articolo 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. All'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
Art. 27.      1. L'articolo 49 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 28.      1. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 29.      1. L'espressione contenuta nella legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni di «gruppo politico organizzato» è sostituita con quella di «gruppo politico».


§ 1.2.45 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 27. [1]

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20. e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, nel primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, nel primo comma, il n. 2) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. L'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. All'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. L'articolo 35 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. L'articolo 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. L'articolo 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. All'articolo 40, della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. All'articolo 41 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. L'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27. è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1 L'articolo 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. L'articolo 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. All'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. L'articolo 49 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. L'espressione contenuta nella legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni di «gruppo politico organizzato» è sostituita con quella di «gruppo politico».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.