Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 27/08/1992 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: |
Art. 3. 1. L'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20. e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: |
Art. 5. 1. All'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. L'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 è sostituito dal seguente: |
Art. 7. 1. All'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente: |
Art. 8. 1. L'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 9. 1. All'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, nel primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: |
Art. 10. 1. L'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. 1. L'articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. 1. All'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il terzo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 13. 1. L'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 14. 1. All'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, nel primo comma, il n. 2) è sostituito dal seguente: |
Art. 15. 1. L'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 16. 1. All'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 17. 1. L'articolo 35 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 18. 1. L'articolo 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente: |
Art. 19. 1. L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 20. 1. L'articolo 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente: |
Art. 21. 1. All'articolo 40, della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 22. 1. All'articolo 41 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 23. 1. L'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27. è sostituito dal seguente: |
Art. 24. 1 L'articolo 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente: |
Art. 25. 1. L'articolo 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente: |
Art. 26. 1. All'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 27. 1. L'articolo 49 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 28. 1. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 18, è sostituito dal seguente: |
Art. 29. 1. L'espressione contenuta nella legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni di «gruppo politico organizzato» è sostituita con quella di «gruppo politico». |
§ 1.2.45 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 27. [1]
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 6 della
(Omissis).
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 8 della
(Omissis).
1. All'articolo 9 della
(Omissis).
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
1. All'articolo 11 della
(Omissis).
1. L'articolo 12 della
(Omissis).
1. All'articolo 14 della
(Omissis).
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
1. L'articolo 16 della
(Omissis).
1. All'articolo 19 della
(Omissis).
1. L'articolo 20 della
(Omissis).
1. All'articolo 21 della
(Omissis).
1. L'articolo 22 della
(Omissis).
1. All'articolo 24 della
(Omissis).
1. L'articolo 35 della
(Omissis).
1. L'articolo 36 della
(Omissis).
1. L'articolo 38 della
(Omissis).
1. L'articolo 39 della
(Omissis).
1. All'articolo 40, della
(Omissis).
1. All'articolo 41 della
(Omissis).
1. L'articolo 42 della
(Omissis).
1 L'articolo 43 della
(Omissis).
1. L'articolo 44 della
(Omissis).
1. All'articolo 46 della
(Omissis).
1. L'articolo 49 della
(Omissis).
1. L'articolo 51 della
(Omissis).
1. L'espressione contenuta nella
[1] Abrogata dall'art. 91 della