Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 08/04/1978 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 10. Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale possono avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli [...] |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.2.16 - Legge Regionale 8 aprile 1978, n. 22. [1]
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, 20, e 17 aprile 1973, n. 27 «Legge elettorale regionale».
(B.U. 17 aprile 1978, n. 29).
Artt. 1. - 9.
(Omissis) [2].
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale possono avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali; secondo le norme all'uopo stabilite dalla legislazione statale.
Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, per tutte quelle procedure di natura analoga relative alla durata della votazione e delle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato [3].
Art. 11. Norma transitoria.
Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del Consiglio regionale stabilite dall'articolo 1 della presente legge si applicano anche al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. Norma finanziaria.
Le spese per l'applicazione della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 91 della
[2] Norme integrative e modificative della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della