§ 6.2.53 - Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 33.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2000 e del Bilancio pluriennale 2000-2002 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/11/2000
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Fondi statali assegnati alla Regione in chiusura dell'esercizio 1999 (Partite zoppe).
Art. 4.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 5.  Fondi globali.
Art. 6.  Mutui e prestiti.
Art. 7.  Mutuo per il finanziamento degli interventi di miglioramento della mobilità ciclistica (art. 11, comma 1, Legge 19 ottobre 1998, n. 366).
Art. 8.  Mutuo per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 12, comma 1, Legge 7 dicembre 1999, n. 472).
Art. 9.  Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del Tesoriere.
Art. 10.  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.
Art. 11.  Misure di flessibilizzazione. Programmi speciali d'area - Modifiche.
Art. 12.  Misure di flessibilizzazione. Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V".
Art. 13.  Bilancio pluriennale.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.2.53 - Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 33.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2000 e del Bilancio pluriennale 2000-2002 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 166 del 20 novembre 2000).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 3.108.146.120.957 (Euro 1.605.223.507,55), quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Lire 4.062.658.935.514 (Euro 2.098.188.235,89) quanto alla previsione di cassa.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Lire 3.078.927.911.207 (Euro 1.590.133.561,54), quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Lire 4.032.319.549.539 (Euro 2.082.519.250,69) quanto alla previsione di cassa.

 

     Art. 3. Fondi statali assegnati alla Regione in chiusura dell'esercizio 1999 (Partite zoppe).

     1. La differenza di Lire 29.218.209.750 (Euro 15.089.946,00) fra l'ammontare delle variazioni apportate al bilancio di competenza della parte entrata e quelle apportate al bilancio di competenza della parte spesa è dovuta all'iscrizione, nella parte spesa del bilancio di competenza per l'esercizio 2000, di assegnazioni statali a destinazione vincolata le cui entrate sono state acquisite al Bilancio 1999 in chiusura dell'esercizio e le relative spese sono state attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni. Alle variazioni necessarie per l'attribuzione delle relative spese all'esercizio 2000, si è provveduto, considerata l'urgenza di attivazione delle stesse, con appositi atti amministrativi (delibere di Giunta nn. 2730, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818 e 2819 del 30 dicembre 1999).

 

     Art. 4. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa (Cap. 85300) di cui all'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 è aumentato di Lire 480.500.000.000 (Euro 248.157.540,01).

 

     Art. 5. Fondi globali.

     1. Agli elenchi nn. 2, 3, 5 e 8 annessi al bilancio per l'esercizio 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Mutui e prestiti.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000, ed imputato al Cap. 06500 è aumentato di Lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.275,96).

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 è ridefinito in Lire 76.000.000.000 (Euro 39.250.724,33) e fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.

     3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 7 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, è ridefinito in Lire 140.853.061.152 (Euro 72.744.535,19).

 

     Art. 7. Mutuo per il finanziamento degli interventi di miglioramento della mobilità ciclistica (art. 11, comma 1, Legge 19 ottobre 1998, n. 366).

     1. Per il finanziamento degli interventi di miglioramento della mobilità ciclistica la Regione è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 ottobre 1998, n. 366, a contrarre mutui per complessive Lire 12.950.000.000 (Euro 6.688.116,84), da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87732 e 88732 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 1.322.056.000 (Euro 682.784,94) a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2014.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87732 e 88732, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 2000 e sarà finanziato con contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 ottobre 1998, n. 366 e nell'ambito del riparto previsto, a favore della Regione EmiliaRomagna, dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 7 giugno 2000.

     8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Mutuo per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 12, comma 1, Legge 7 dicembre 1999, n. 472).

     1. Per il finanziamento di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, la Regione è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, a contrarre mutui per complessive Lire 10.135.000.000 (Euro 5.234.290,67) da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87734 e 88734 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 1.034.249.000 (Euro 594.145,03) a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2014.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87734 e 88734, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 2000 e sarà finanziato con quota del contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 12, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e nell'ambito del riparto previsto, a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Dirigente generale dell'Unità di Gestione autotrasporto di persone e cose, del 27 giugno 2000.

     8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del Tesoriere.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1999 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli articoli 55 e 73 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, con determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 3560 del 19 aprile 2000, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 3561 del 19 aprile 2000, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma secondo della stessa L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2000 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della L.R. di contabilità sopramenzionata.

 

     Art. 10. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2000, la cifra di cui all'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 è rideterminata in Lire

1.772.153.470.769 (Euro 915.240.886,22).

 

     Art. 11. Misure di flessibilizzazione. Programmi speciali d'area - Modifiche.

     1. L'elenco "P" di cui all'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, è sostituito dall'elenco "P" allegato alla presente legge.

 

     Art. 12. Misure di flessibilizzazione. Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V".

     1. All'elenco di cui all'art. 13 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 sono apportate le seguenti integrazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Bilancio pluriennale.

     1. Al Bilancio pluriennale relativo al triennio 2000-2002 approvato dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

(Omissis)