§ 6.2.50 - Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 16.
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/02/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Disposizioni in materia di entrate.
Art. 3.  Stato di previsione delle spese.
Art. 4.  Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese.
Art. 5.  Quadro generale riassuntivo del bilancio.
Art. 6.  Spese di carattere obbligatorio.
Art. 7.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 8.  Prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste.
Art. 9.  Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo.
Art. 10.  Misure di flessibilizzazione - Disposizioni in materia di programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione.
Art. 11.  Misure di flessibilizzazione - Disposizioni per il finanziamento delle leggi settoriali di spesa previste nell'ambito dei fondi globali.
Art. 12.  Misure di flessibilizzazione - Programmi speciali d'area.
Art. 13.  Misure di flessibilizzazione - Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V".
Art. 14.  Misure di flessibilizzazione - Elenco delle coppie di capitoli di spesa di cui è autorizzato lo storno compensativo.
Art. 15.  Elenco dei capitoli di spesa delle partite di giro di cui è autorizzata la variazione con atto amministrativo e relative disposizioni.
Art. 16.  Fondi globali ed elenchi dei progetti di legge che si prevede di finanziare.
Art. 17.  Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti.
Art. 18.  Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità.
Art. 19.  Mutui e prestiti.
Art. 20.  Mutuo per interventi urgenti in favore della Regione colpita da eventi calamitosi negli anni 1994, 1996 e 1997.
Art. 21.  Interessi e spese su mutui.
Art. 22.  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente.
Art. 23.  Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.
Art. 24.  Sezioni dipartimentali.
Art. 25.  Bilancio pluriennale.
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 6.2.50 - Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002.

(B.U. n. 37 del 29 febbraio 2000).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 41.025.555.145.915 (Euro 21.187.930.994,08) in termini di competenza ed in Lire 43.015.386.929.166 (Euro 22.215.593.346,57) in termini di cassa.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di entrate.

     1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2000.

 

     Art. 3. Stato di previsione delle spese.

     1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 41.025.555.145.915 (Euro 21.187.930.994,08) in termini di competenza ed in Lire 43.014.335.878.635 (Euro 22.215.050.524,27) in termini di cassa.

 

     Art. 4. Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese.

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 57 e 58 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

 

     Art. 5. Quadro generale riassuntivo del bilancio.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Spese di carattere obbligatorio.

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'Elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesta nel corso dell'esercizio 2000 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in Lire 900.000.000.000 (Euro 464.811.209,18).

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 8. Prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6, nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

     2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma 1, iscritto in bilancio al Cap. 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 9. Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo.

     1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2000 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.

 

     Art. 10. Misure di flessibilizzazione - Disposizioni in materia di programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione.

     1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.

     2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 16.

     3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 11. Misure di flessibilizzazione - Disposizioni per il finanziamento delle leggi settoriali di spesa previste nell'ambito dei fondi globali.

     1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 16.

     2. Le variazioni di cui al comma uno devono essere effettuate nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 12. Misure di flessibilizzazione - Programmi speciali d'area.

     1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove necessario, con proprio atto, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di sviluppo", alla Voce n. 3 dell'elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

     2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico accantonamento di cui al comma 1, fermo restando il rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.

     3. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco "P" allegato alla presente legge, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

     4. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al presente articolo.

     5. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 13. Misure di flessibilizzazione - Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V".

     1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziate con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa iscritti all'interno dei raggruppamenti di cui all'elenco "V" allegato alla presente legge, distintamente per le spese correnti e le spese in conto capitale, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

     2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al presente articolo.

     3. Le variazioni di cui al comma 1 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Misure di flessibilizzazione - Elenco delle coppie di capitoli di spesa di cui è autorizzato lo storno compensativo.

     1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di Capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, 18010 e 18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081, 22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 68232 e 68234, 68236 e 68238, 70543 e 70545, 72640 e 72641, 75120 e 75121, 75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 78100 e 78101, 78595 e 78596 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - Acquisto di beni e servizi, trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 15. Elenco dei capitoli di spesa delle partite di giro di cui è autorizzata la variazione con atto amministrativo e relative disposizioni.

     1. A norma del comma 4 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai Capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91046, 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 16. Fondi globali ed elenchi dei progetti di legge che si prevede di finanziare.

     1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della predetta legge.

     2. Gli elenchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 17. Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità.

     1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Lire 20.000 (Euro 10,33).

 

     Art. 19. Mutui e prestiti.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000 entro i limiti di cui al comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.252.000.000.000 (Euro 646.604.037,66).

     2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2000 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Lire 360.160.000.000 (Euro 186.007.116,78) già autorizzati dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 come modificato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1999, n. 33, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1999. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 165.461.161.748 (Euro 85.453.558,52) a partire dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'esercizio finanziario 2015.

     8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2001.

     9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 20. Mutuo per interventi urgenti in favore della Regione colpita da eventi calamitosi negli anni 1994, 1996 e 1997.

     1. Per la realizzazione ed il completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori regionali, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della Legge 13 luglio 1999, n. 226, la Regione è autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 226 del 1999, a contrarre mutui per complessive Lire 44.074.000.000 (Euro 22.762.321,37), da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei e cinquanta per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87740 e 88740 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2019.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87740 e 88740, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio 2000 e sarà finanziato con il contributo statale previsto, a tal fine, dal comma 1 dell'art. 7 della Legge 13 luglio 1999, n. 226.

     8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Interessi e spese su mutui.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194 la Regione è autorizzata a contribuire, con propri mezzi di bilancio, al pagamento degli interessi sul mutuo di Lire 53.500.000.000 (Euro 27.630.444,10), contratto ai sensi della suddetta legge ed autorizzato dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6.

     2. La partecipazione regionale nel pagamento della sola quota di interessi è quantificata in Lire 25.981.576 (Euro 13.418,36) annue dall'esercizio 2000 all'esercizio 2013.

     3. L'onere relativo farà carico al Cap. 87726 del bilancio di previsione a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 22. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente.

     1. E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1999 per l'ammontare di Lire 1.103.368.314.244 (Euro 569.842.178,13).

 

     Art. 23. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.

     1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24. Sezioni dipartimentali.

     1. A norma dell'art. 25, comma 3, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:

     Sezione 1 - Servizi degli Organi istituzionali

     Sezione 2 - Dipartimento I - Bilancio e Programmazione

     Sezione 3 - Dipartimento II - Attività produttive

     Sezione 4 - Dipartimento III - Servizi del territorio

     Sezione 5 - Dipartimento IV - Sicurezza sociale

     Sezione 6 - Dipartimento V - Cultura, Scuola, Formazione professionale e Tempo libero

     Sezione 7 - Oneri non ripartibili.

 

     Art. 25. Bilancio pluriennale.

     1. A norma dell'art. 4, comma 3, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2000-2002 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 26. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

(Omissis)