Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/07/2009 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali |
Art. 3. Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) |
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 5. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa |
Art. 6. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 7. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 8. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 9. Interventi ed opere di difesa della costa |
Art. 10. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate |
Art. 11. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali |
Art. 12. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) |
Art. 13. Interventi nel settore dei trasporti |
Art. 14. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 15. Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl |
Art. 16. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì |
Art. 17. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì |
Art. 18. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009 |
Art. 19. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza |
Art. 20. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 21. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 22. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale |
Art. 23. Opere urgenti di edilizia scolastica |
Art. 24. Edilizia universitaria |
Art. 25. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari |
Art. 26. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi |
Art. 27. Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) |
Art. 28. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini |
Art. 29. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 30. Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 |
Art. 31. Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della crisi economica |
Art. 32. Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 34. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato |
Art. 35. Riapertura termini |
Art. 36. Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008 |
Art. 37. Disposizioni in materia di navigazione interna |
Art. 38. Copertura finanziaria |
Art. 39. Entrata in vigore |
§ 6.2.100 - L.R. 23 luglio 2009, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 23 luglio 2009, n. 127)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali ( |
Esercizio 2009: |
Euro |
2.000.000,00; |
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, |
Esercizio 2009: |
Euro |
1.345.000,00 |
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, |
Esercizio 2009: |
Euro |
9.100.000,00 |
Art. 2. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3, comma 1 della
Art. 3. Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
"c) |
Cap. 16332 |
"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2009: |
Euro |
800.000,00.". |
Art. 5. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) |
Cap. 21222 |
"Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, |
Esercizio 2009: |
Euro |
250.000,00 |
Art. 6. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
"b) |
Cap. 25564 |
"Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercia-lizzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), |
Esercizio 2009: |
Euro |
5.552.000,00 |
Esercizio 2010: |
Euro |
5.552.000,00 |
Art. 7. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della
Art. 8. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19, comma 1 della
Art. 9. Interventi ed opere di difesa della costa
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 20, comma 1 della
Art. 10. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla
Art. 11. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.".
Art. 12. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della
Esercizio 2009: |
Euro 500.000,00. |
Art. 13. Interventi nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2009 dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della
Art. 14. Rete viaria di interesse regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della
"b) |
Cap. 45177 |
"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), |
Esercizio 2009: |
Euro |
2.000.000,00 |
c) |
Cap. 45184 |
"Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), |
Esercizio 2009: |
Euro |
13.364.401,14.". |
Art. 15. Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 2 della
Art. 16. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della
2. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 2 della
Art. 17. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 18. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell'Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.
4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.
5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.
7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all'Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.
Art. 19. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della
Art. 20. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della
Art. 21. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della
Art. 22. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'articolo 31 della
"Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del |
b) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del |
c) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del |
d) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, |
e) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 373.443,05, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2009, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
c) |
Cap. 51720 |
"Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del |
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2009, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
b) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del |
Art. 23. Opere urgenti di edilizia scolastica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 33, comma 1 della
Art. 24. Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della
Art. 25. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
Art. 26. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009 relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009/2010, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'INPS - al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga - risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:
a) |
Cap. 75513 |
"Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 - Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)" afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse U.E.:Euro 2.568.300,00; |
b) |
Cap. 75515 |
"Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 ( |
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS.
Art. 27. Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'articolo 30 della
Art. 28. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della
Art. 29. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 35, comma 1 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.".
Art. 30. Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
Cap. 23752 |
"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
Esercizio 2009: |
Euro 12.550.000,00 |
Cap. 23754 |
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
Esercizio 2009: |
Euro 7.000.000,00; |
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
Cap. 23756 |
"Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali" |
Esercizio 2009: |
Euro 1.478.902,00. |
3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.
Art. 31. Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della crisi economica
1. E' istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali, in particolare a tutela dei soggetti più deboli.
2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui all'articolo 45 della
a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri;
b) sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione;
c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono, maltrattamento, violenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 57160 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 32. Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della
Progr. |
Capitolo |
UPB |
|
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
+ |
174,92 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
- |
680.000,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
- |
1.416,96 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
- |
2.064.584,49 |
5) |
2794 |
1.2.3.3.4420 |
- |
100.000,00 |
6) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
- |
1.168.714,31 |
7) |
3840 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
54.269,28 |
8) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ |
140.000,00 |
9) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
+ |
136.347,84 |
10) |
3909 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
2.680,00 |
11) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
17.900,98 |
12) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
+ |
31.447,15 |
13) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
1.254.003,08 |
14) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
+ |
1.442.834,40 |
15) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
+ |
24.274.742,40 |
16) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
+ |
15.768,00 |
17) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
- |
250.000,00 |
18) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
+ |
655.911,71 |
19) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
- |
6.050.000,00 |
20) |
21091 |
1.3.2.3.8000 |
- |
1.300.000,00 |
21) |
22882 |
1.3.2.3.8300 |
- |
9.700.000,00 |
22) |
22884 |
1.3.2.3.8300 |
- |
5.000.000,00 |
23) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
- |
4.032.632,80 |
24) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
- |
288.250,67 |
25) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
+ |
1.032.913,80 |
26) |
27718 |
1.3.4.3.11600 |
- |
5.500.000,00 |
27) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
- |
1.432.163,60 |
28) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
- |
1.642.594,62 |
29) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
- |
383.543,88 |
30) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
- |
8.989.231,12 |
31) |
32121 |
1.4.1.3.12820 |
+ |
41.156,44 |
32) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
+ |
229,00 |
33) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
- |
222.376,00 |
34) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
- |
77.468,53 |
35) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
- |
497.630,56 |
36) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
- |
340.000,00 |
37) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
- |
164.340,00 |
38) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
+ |
831.578,87 |
39) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
+ |
72.490,05 |
40) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
+ |
24.452,77 |
41) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
- |
29.415,36 |
42) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
- |
66.000,00 |
43) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
- |
1.100.643,76 |
44) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
- |
158.709,05 |
45) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
+ |
258.228,45 |
46) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
- |
1.626.794,16 |
47) |
43672 |
1.4.3.3.16501 |
- |
15.000.000,00 |
48) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
- |
5.831.578,95 |
49) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
- |
1.000.000,00 |
50) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
+ |
21.199,98 |
51) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
- |
139.169,55 |
52) |
47315 |
1.4.4.3.17400 |
- |
2.881.400,80 |
53) |
47317 |
1.4.4.3.17400 |
- |
17.697,02 |
54) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
+ |
16.164,28 |
55) |
48274 |
1.4.4.3.17559 |
- |
858.464,40 |
56) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
- |
547.444,31 |
57) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
- |
15.823.191,64 |
58) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
+ |
83,62 |
59) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
- |
94.187,00 |
60) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
+ |
16.910,71 |
61) |
70730 |
1.6.5.3.27500 |
- |
100.000,00 |
62) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
+ |
292.627,11 |
63) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
- |
3.802.340,21 |
64) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
- |
1.286.000,00 |
65) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
- |
500.000,00 |
66) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
- |
351.074,26 |
Art. 33. Modifiche alla
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della
"6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della
"f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
Art. 34. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della
Art. 35. Riapertura termini
1. E' autorizzata la riapertura dei termini di cui alla
Art. 36. Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 37. Disposizioni in materia di navigazione interna
1. La Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna può avvalersi dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, istituita con
2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna, gli organi dell'Azienda regionale per la Navigazione Interna, di cui alla
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.
4. Il commissario dura in carica un anno.
5. Il compenso del commissario è determinato dalla Giunta regionale.
6. [Alla scadenza del mandato del commissario di cui al comma 3, l'ARNI è soppressa e le sue funzioni, relativamente all'asta del fiume Po, saranno esercitate in avvalimento dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1] [1].
7. La Regione subentrerà nei rapporti attivi e passivi in essere al momento della soppressione dell'ARNI.
Art. 38. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 39. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ASSESTAMENTO 2009 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 54 della