§ 4.5.3/2 - Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11.
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:07/03/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1. 


§ 4.5.3/2 - Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11. [1]

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9.

(B.U. n. 32 del 9 marzo 1995).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna; 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.

     2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate le Leggi regionali 15/80 e 9/82 richiamate al comma 1 emanate dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

 


[1] Abrogata dall’art. 3 della L.R. 29 novembre 2019, n. 25.