§ 6.2.6 - Regolamento Regionale 11 novembre 1980, n. 53.
Regolamento Regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/11/1980
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità del regolamento. Il presente regolamento ha per fine la disciplina dei servizi del Provveditorato regionale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del disposto dell'art. 69 ultimo [...]
Art. 2.  Del Provveditorato regionale. Il Provveditorato regionale provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici [...]
Art. 3.  Compiti del Provveditorato. (I punti 4bis, 8bis, 19ter e 26bis sono stati aggiunti dall'art. 1 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Spetta al Provveditorato regionale di provvedere in particolare:
Art. 4.  Struttura del Provveditorato. La collocazione del Provveditorato nella struttura delle unità organizzative della Giunta regionale è definita dalla Legge regionale sull'organizzazione dei Servizi [...]
Art. 5.  Spese provveditoriali - Fase della previsione - Iniziativa di spesa. I fondi necessari all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 3 concernenti i servizi ed uffici dell'amministrazione [...]
Art. 6.  Piani di approvvigionamento. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità si provvede di norma mediante piani di approvvigionamento; a tal fine i servizi regionali debbono trasmettere al [...]
Art. 7.  Spese provveditoriali di carattere non continuativo. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità, e, comunque, per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente [...]
Art. 8.  Spese provveditoriali - Fase dell'impegno di spesa. (Primo comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 21 marzo 1987 n. 10). Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono impegnate sul Bilancio [...]
Art. 9.  Procedure di contrattazione per le spese singolarmente superiori a Lire 2.500.000. (La rubrica è stata così sostituita, ed il testo così modificato dall'art. 3 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Alle [...]
Art. 10.  Procedure di ordinazione delle spese singolarmente inferiori a Lire 2.500.000 e superiori a Lire 500.000. (Rubrica così sostituita dall'art. 4 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Alle spese di cui alla [...]
Art. 11.  Spese minute d'ufficio. (Primo comma così modificato e secondo comma così sostituito dall'art. 5 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Sono spese minute d'ufficio senza limiti di somma, agli effetti della [...]
Art. 12.  Spese di rappresentanza. (Secondo e terzo comma così sostituiti dall'art. 6 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Sono da considerare spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'esercizio [...]
Art. 13.  Cassa economale. (Quinto comma così sostituito dall'art. 7, del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Presso il Provveditorato opera un servizio di cassa economale distinto in una cassa centrale ed in casse [...]
Art. 14.  Casse economali periferiche. (Quarto comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Con atto di Giunta viene determinata l'entità del fondo economale per le minute spese assegnate [...]
Art. 15.  Controlli e collaudi delle forniture. A fornitura avvenuta il Provveditore accerta direttamente o per mezzo dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali [...]
Art. 16.  Fase della liquidazione. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma dell'art. 61 della legge di contabilità regionale secondo le seguenti modalità:
Art. 17.  Spese provveditoriali - Fase del pagamento. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono ordinate e pagate a norma degli articoli 62 e 63 della Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. [...]
Art. 18.  Pagamenti sulla Cassa economale. (Primo commma così sostituito e terzo comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Il pagamento avviene attraverso l'emissione di «Buoni di [...]
Art. 19.  Quietanza del buono di pagamento. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che il [...]
Art. 20.  Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale. I buoni di pagamento con la corrispondente documentazione d'appoggio, fatture, bollette, note, ecc., sono unite al rendiconto amministrativo che [...]
Art. 21.  Ordinazione e pagamento delle spese di rappresentanza. (Sostituito dall'art. 10 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). L'ordinazione ed il pagamento delle spese di rappresentanza avviene come segue:
Art. 22.  Anticipazioni di cassa. Il Provveditore è autorizzato ad anticipare con la cassa economale le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato in trasferta per [...]
Art. 23.  Capitolato d'oneri. Le forniture ed i lavori di cui al precedente art. 9, 2° comma, sono eseguiti di regola in base a schemi di capitolato d'oneri approvati dalla Giunta regionale, contenenti i [...]
Art. 24.  Elenco dei fornitori. L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture, e ai vari lavori [...]
Art. 25.  Controlli. (Secondo comma così sostituito dall'art. 11 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Il Provveditorato è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 74 della Legge 6 luglio 1977, n. 31 di [...]
Art. 26.  Beni mobili della Regione. I beni mobili, della Regione si distinguono come segue:
Art. 27.  Consegnatari dei beni. I beni mobili della Regione di cui alla lettera a) del precedente art. 26 sono affidati in consegna come segue:
Art. 28.  Classificazione dei beni mobili. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 26, si distinguono in:
Art. 29.  Scritture inventariali comuni. L'inventario dei beni mobili di uso durevole dovrà essere costituito da:
Art. 30.  Targhettatura e contrassegno del materiale mobile. Su ogni oggetto inventariato dovrà essere apposta una targhetta metallica riflettente il numero progressivo di inventario per ogni categoria. Nei [...]
Art. 31.  Trasferimenti da ufficio ad ufficio regionale. E' consentito il trasferimento in via precaria da un ufficio regionale ad un altro di parte del materiale mobile, ferma restando la consistenza [...]
Art. 32.  Rendiconto annuale. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Provveditorato trasmette al Servizio di Ragioneria della Regione un prospetto in due copie dal quale risultano tutte le variazioni [...]
Art. 33.  Aggiornamento degli inventari. Ogni dieci anni, o comunque quando la Giunta regionale lo determini, sarà provveduto all'aggiornamento dell'inventario previa l'eliminazione degli oggetti scaricati e [...]
Art. 34.  Scarico di materiale mobile inventariato. Qualora si presenti la necessità di scaricare, alienare ecc. del materiale mobile inventariato ogni singolo ufficio dovrà inoltrarne motivata richiesta al [...]
Art. 35.  Registro degli oggetti fragili o di facile consumo. Gli oggetti fragili o di facile consumo, ad eccezione di quelli di consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di carico e [...]
Art. 36.  Registro degli stampati. Il Provveditorato cura la tenuta e l'aggiornamento di un catalogo generale degli stampati in uso presso le diverse unità organizzative. Nel caso in cui occorra procedere [...]
Art. 37.  Schedario e catalogo di magazzino. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino il Provveditorato tiene un apposito schedario nel quale devono essere annotati, per singole voci e in ordine [...]
Art. 38.  Tenuta e movimenti di magazzino. Il Provveditorato è responsabile della conservazione e della distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini.
Art. 39.  Sub-depositi. In caso di istituzione di sub-depositi presso singole unità organizzative il Provveditorato accerta, mediante periodiche verifiche, che le operazioni di presa in carico e di [...]
Art. 40.  Perdite e deterioramenti. Il deterioramento o la perdita di oggetti in carico devono essere immediatamente segnalati al Provveditorato dai responsabili delle unità organizzative interessate. Il [...]
Art. 41.  Beni di terzi. Per i beni di terzi consegnati in uso alla Regione sono tenuti dal Provveditorato appositi registri di carico e scarico, con le stesse modalità di cui al precedente art. 29. I beni di [...]
Art. 42.  Modalità delle registrazioni. Registri, schedari, elenchi, cataloghi e le altre forme di registrazione previste nel presente regolamento possono essere sostituite da opportune registrazioni [...]
Art. 43.  Disciplina generale del servizio automobilistico. L'uso degli automezzi in dotazione agli Organi della Regione è consentito unicamente per lo svolgimento e l'esercizio di attività che si ricollegano [...]
Art. 44.  Altri servizi. I servizi di portineria, di vigilanza dei locali, di stamperia e riproduzione di atti e documenti, di spedizione e di funzionamento del centralino telefonico saranno disciplinati con [...]
Art. 45.  Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano in quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della [...]


§ 6.2.6 - Regolamento Regionale 11 novembre 1980, n. 53. [1]

Regolamento Regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali.

 

Testo coordinato del R.R. 11 novembre 1980, n. 53 «Regolamento regionale

per il funzionamento dei servizi di Provveditorato e delle casse

economali», con il R.R. 21 marzo 1987, n. 10 concernente «Modifiche al

regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53, per il funzionamento dei

servizi di Provveditorato e delle casse economali».

(B.U. n. 58 del 4 maggio 1987).

 

Art. 1. Finalità del regolamento. Il presente regolamento ha per fine la disciplina dei servizi del Provveditorato regionale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del disposto dell'art. 69 ultimo comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 in materia di contabilità regionale.

 

     Art. 2. Del Provveditorato regionale. Il Provveditorato regionale provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici regionali, alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili nonché a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

 

     Art. 3. Compiti del Provveditorato. (I punti 4bis, 8bis, 19ter e 26bis sono stati aggiunti dall'art. 1 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Spetta al Provveditorato regionale di provvedere in particolare:

     1) alla gestione delle spese d'ufficio, che comprendono:

     - le spese postali, telefoniche e telegrafiche; le spese relative alle comunicazioni in telex; le spese per l'inoltro od il ritiro di plichi a mezzo di corrieri;

     - le spese concernenti l'acquisto di carta, di stampati e di cancelleria in generale;

     - le spese concernenti la copia, la traduzione e la riproduzione di atti, documenti, registri e simili, compreso il noleggio di macchine da riproduzione e le spese per il loro funzionamento, le spese per la rilegatura di libri e registri;

     - le spese di facchinaggio e gli oneri per il trasporto, l'imballo ed il magazzinaggio di mobili, attrezzature ed altri beni della Regione.

     Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti della Regione, comprese le spese contrattuali, i bolli e le carte bollate, le spese di registro; gli oneri per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, certificazioni ecc. necessari all'attività degli uffici e dei servizi regionali;

     2) alle forniture riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua degli uffici e servizi regionali; la spesa per la pulizia dei locali; le spese condominiali degli uffici regionali situati in locali assunti in affitto, previo parere di congruità dell'Ufficio demanio e patrimonio;

     3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti destinati agli uffici ed ai servizi della Regione, compresi quelli assunti in locazione;

     4) all'esecuzione delle nuove opere ed alla ristrutturazione del demanio e patrimonio della Regione sulla base dei programmi d'intervento predisposti dall'Ufficio demanio e patrimonio;

     4bis) alla gestione del ponte radio regionale;

     5) all'acquisto, rinnovo e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;

     6) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili della Regione; nonché dei beni e delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;

     7) alla fornitura al personale avente diritto delle divise e dei capi di vestiario prescritti;

     8) alla gestione amministrativa della stampa di pubblicazioni, rassegne e documentazioni dell'Amministrazione regionale dell'edizione del Bollettino Ufficiale della Regione;

     8bis) agli adempimenti amministrativo-fiscali inerenti la vendita di pubblicazioni regionali;

     9) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate; all'acquisto di giornali e riviste periodiche;

     10) agli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni varie di rappresentanza;

     11) alla gestione amministrativa delle spese di rappresentanza della Giunta regionale e dei suoi uffici e servizi;

     12) alla gestione del servizio automobilistico, compreso l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici regionali;

     13) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

     14) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni stessi;

     15) all'alienazione dei mobili e delle attrezzature fuori uso;

     16) alla statistica dei consumi con riferimento alle voci più significative di spesa, ai diversi periodi ed ai diversi servizi ed uffici della Regione;

     17) all'impianto ed aggiornamento del catalogo stampati;

     18) alla formazione dei piani annuali di approvvigionamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 6;

     19) alla preparazione dei contratti ed agli adempimenti relativi nei casi previsti dal presente regolamento;

     19bis) alla formulazione preventiva di pareri in ordine ai contratti posti in essere dagli altri Servizi regionali;

     19ter) alla tenuta del Repertorio generale dei contratti ed alle relative registrazioni di legge;

     20) alla predisposizione dei capitolati di oneri e condizioni nelle materie di competenza provveditoriale, secondo le modalità indicate al successivo art. 23;

     21) alla formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per le forniture ed i lavori e per il collaudo degli stessi nei casi non regolati da capitolato;

     22) alla tenuta di un elenco dei fornitori, secondo le modalità indicate al successivo art. 24;

     23) alla gestione del fondo economale centrale, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, nonché all'esame e scarico dei rendiconti delle somme anticipate alle casse economali periferiche;

     24) all'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti ai servizi ed uffici regionali; del servizio di stamperia e riproduzione atti e documenti; del servizio di spedizione e del centralino telefonico;

     25) all'imbandieramento, all'illuminazione ed all'addobbo degli uffici regionali nelle ricorrenze stabilite od in occasione di speciali festeggiamenti;

     26) all'esecuzione dei compiti attribuiti alla Giunta regionale della legge elettorale in occasione delle elezioni regionali, compresa la gestione delle spese elettorali della Regione;

     26bis) alla gestione ed al pagamento dei buoni pasto.

 

     Art. 4. Struttura del Provveditorato. La collocazione del Provveditorato nella struttura delle unità organizzative della Giunta regionale è definita dalla Legge regionale sull'organizzazione dei Servizi regionali 23 aprile 1979, n. 12 [2] e sue modifiche ed integrazioni, nonché dai provvedimenti consiliari di attuazione.

     I suddetti provvedimenti di attuazione assicureranno la continuità nella conduzione dei servizi di cui al presente regolamento anche mediante le forme di sostituzione di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della suddetta Legge n. 12.

 

     Art. 5. Spese provveditoriali - Fase della previsione - Iniziativa di spesa. I fondi necessari all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 3 concernenti i servizi ed uffici dell'amministrazione generale sono stanziati sullo stato di previsione della spesa - 1° Dipartimento - del Bilancio annuale e sono di norma determinati sulle basi di piani di approvvigionamento annuale predisposti dal Provveditorato.

     La formulazione delle previsioni di spesa concernenti gli acquisti, le forniture ed i lavori relativi ai servizi operativi centrali e decentrati della Regione spetta ai servizi medesimi i quali dovranno a tal fine avvalersi del Provveditorato.

 

     Art. 6. Piani di approvvigionamento. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità si provvede di norma mediante piani di approvvigionamento; a tal fine i servizi regionali debbono trasmettere al Provveditorato regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente:

     a) le richeste per gli approvvigionamenti annui degli oggetti di cancellerie, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di consumo;

     b) le richieste per la dotazione od il rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per ufficio e di attrezzature.

     Sulla base delle richieste il Provveditore sentiti i Responsabili di Servizio predispone i piani di approvvigionamento che, corredati dei relativi capitolati d'oneri sono preventivamente comunicati a tutti gli Assessorati ed al Servizio Programmazione, e quindi deliberati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Spese provveditoriali di carattere non continuativo. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità, e, comunque, per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e sottoscritte dal responsabile del servizio e dall'Assessore competente e trasmesse al Provveditore che dà loro esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.

     Qualora il Provveditore ritenga di non poter dare corso ad una richiesta, ne riferisce per iscritto all'Assessore preposto al Provveditorato, che decide in merito, sentito l'Assessore proponente.

 

     Art. 8. Spese provveditoriali - Fase dell'impegno di spesa. (Primo comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 21 marzo 1987 n. 10). Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono impegnate sul Bilancio a norma degli artt. 59 e 60 della legge regionale di contabilità secondo le seguenti modalità:

     a) acquisti, forniture e lavori di importo singolarmente superiore a Lire 2.500.000: l'impegno è assunto con la deliberazione di Giunta che approva la perizia dei lavori, l'acquisto del bene od il contratto di somministrazione o fornitura continuativa di beni o servizi. L'ordinazione degli acquisti dei lavori e delle forniture segue l'approvazione della deliberazione di impegno;

     b) acquisti, forniture di importo singolarmente inferiore a lire 2.300.000 e superiore a Lire 500.000: l'impegno è assunto con la deliberazione di Giunta che liquida la spesa sulla base della documentazione giustificativa della medesima. L'ordinazione degli acquisti dei lavori e delle forniture precede la deliberazione di impegno e la liquidazione che ha luogo di norma solo dopo la presentazione delle fatture da parte dei fornitori, ma prima del loro pagamento;

     c) minute spese dell'ufficio: l'impegno è assunto con la deliberazione di Giunta che approva il rendiconto economale. Sia l'ordinazione degli acquisti o forniture, che il loro pagamento coi fondi della cassa economale, hanno luogo prima della deliberazione di impegno;

     d) Spese di rappresentanza;

     L'impegno è assunto come segue:

     1) con deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione per le spese ordinarie di rappresentanza del Presidente e degli altri membri della Giunta;

     2) con la deliberazione di Giunta che autorizza la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza quando ogni iniziativa singolarmente considerata comporti una spesa complessiva superiore a Lire 2.500.000;

     3) con deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione delle spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, che per singola iniziativa comportino una spesa complessiva inferiore a Lire 2.500.000.

     Nel caso di cui al punto a) l'impegno sarà rettificato d'ufficio qualora il contratto di appalto o fornitura sia stipulato per un importo inferiore a quello deliberato della Giunta regionale.

     La Ragioneria regionale provvede alla registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 60 della Legge di contabilità regionale 6 luglio 1977 n. 31. Qualora la Ragioneria non ritenga di registrare l'impegno di spesa ne riferisce al Presidente della Giunta dandone comunicazione agli Assessori competenti ai sensi dell'art. 71 della stessa legge.

 

     Art. 9. Procedure di contrattazione per le spese singolarmente superiori a Lire 2.500.000. (La rubrica è stata così sostituita, ed il testo così modificato dall'art. 3 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Alle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 8 viene provveduto mediante contratto di acquisto, fornitura, somministrazione o di appalto di lavori o servizi con ditte di provata solidità e serietà commerciale e capacità tecnico-professionale, ovvero in economia, sotto la diretta direzione e responsabilità del Provveditorato.

     1) all'assegnazione dei lavori e delle forniture a contratto si provvede secondo le seguenti procedure:

     a) Per le iniziative di spesa singolarmente di importo inferiore a Lire 75.000.000, mediante trattativa privata con preventiva richiesta di più offerte a ditte specializzate nel ramo, ovvero mediante trattativa privata previa gara ufficiosa fra almeno cinque ditte del ramo, garantendo nei limiti del possibile e del conveniente il criterio dell'alternanza fra le due ditte iscritte nell'elenco di cui al successivo art. 24.

     Quando si tratti di acquisti di beni chiaramente individuati nelle caratteristiche merceologiche o scarsamente fungibili, ovvero quando si tratti di prestazioni o lavori specialistici, il Provveditore richiede preventivi-offerta facendo sottoscrivere un atto di sottomissione alle ditte che hanno presentato le offerte più convenienti e formula la proposta di delibera di approvazione della spesa e del contratto a trattativa privata. La Giunta con l'approvazione della delibera autorizza il Presidente alla stipula del contratto.

     Quando si tratti di acquisti di beni poco differenziati nelle caratteristiche merceologiche, ovvero ad alta fungibilità, e di prestazioni o lavori non specialistici, il Provveditore redige la proposta di deliberazione concernente l'approvazione della perizia dei lavori e delle forniture indicando le quantità, i prezzi, le caratteristiche qualitative medie ed, eventualmente, lo schema di contratto. La Giunta, nell'approvare la perizia, autorizza la trattativa privata con esperimento di gara ufficiosa o sulla base di un numero minimo di preventivi-offerta. La Giunta con successivo atto deliberativo provvederà alla definitiva aggiudicazione. All'attribuzione delle forniture e dei lavori a trattativa privata di importo superiore a Lire 10.000.000, la Giunta procede in ogni caso previa acquisizione del parere di congruità dei prezzi e di convenienza tecnica di una Commissione di tre esperti nominata di concerto fra l'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato e l'Assessore al Bilancio.

     La Commissione può richiedere che la trattativa sia ripetuta, fornendo al riguardo indicazioni sui modi dell'effettuazione, qualora ritenga che il risultato della prima trattativa non sia soddisfacente sotto l'aspetto della congruità dei prezzi e della convenienza tecnica, nonché sull'ampiezza della scelta dei partecipanti alla trattativa medesima.

     Per le trattative private di importo inferiore a Lire 10.000.000 la vigilanza sulla legittimità e convenienza delle procedure seguite è affidata alla Ragioneria regionale, che ne può effettuare periodiche segnalazioni scritte alla Giunta regionale a norma dell'art. 75 della Legge di contabilità regionale.

     b) Qualora l'importo delle singole iniziative di spesa sia superiore a Lire 75.000.000 si procede mediante licitazione privata. La Giunta approva il preventivo di spesa o progetto dei lavori, con annesso capitolato di oneri e condizioni ed autorizza la licitazione, indicando le ditte da invitare ed autorizzando il Presidente della Giunta alla stipula del contratto.

     La licitazione si effettua in base alle norme dello Stato in materia di beni e di contratti o della diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia, fino a quando non siano fissate nuove norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle Regioni in attuazione del 3° comma, art. 35 della Legge 19 maggio 1976 n. 335. La gara sarà presieduta da un funzionario delegato dal Presidente della Giunta. La rogazione dell'atto di aggiudicazione è effettuata da un funzionario designato dal Presidente della Giunta a norma dell'art. 95 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1927, n. 827. La designazione può riguardare singoli atti od anche tutti gli atti riguardanti una o più materie per un determinato periodo di tempo.

     Qualora incorrano le circostanze speciali, ed eccezionali di cui all'art. 41 dello stesso regolamento statale, la Giunta può autorizzare l'aggiudicazione a trattativa privata, facendo ampia menzione delle circostanze medesime nell'atto deliberativo.

     c) Per le iniziative di spesa riguardanti opere, lavori o forniture speciali per la cui esecuzione sia ritenuto conveniente di giovarsi delle ditte appaltatrici anche per l'elaborazione dei progetti esecutivi, qualora ciò richieda comprovate competenze tecniche, artistiche o scientifiche non altrimenti rinvenibili, si procede mediante appalto-concorso. Le ragioni di convenienza dovranno essere ampiamente esposte nell'atto deliberativo di Giunta che autorizza l'appalto-concorso.

     2) All'esecuzione dei lavori ed alle forniture in economia si provvede in tutti i casi in cui sia possibile usufruire in tutto od in parte dell'opera di collaboratori regionali, tecnici, amministrativi od operai, o sia ritenuto conveniente affidare l'esecuzione degli stessi a terzi nella forma del cottimo fiduciario. Tale forma è consentita per iniziative di spesa di importo singolarmente non superiore a 20 milioni e per un importo complessivo non superiore al 20% dello stanziamento di ogni capitolo di spesa gestito dal Provveditorato regionale.

 

     Art. 10. Procedure di ordinazione delle spese singolarmente inferiori a Lire 2.500.000 e superiori a Lire 500.000. (Rubrica così sostituita dall'art. 4 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Alle spese di cui alla lettera b) del precedente art. 8 viene dato corso direttamente dal Provveditorato mediante trattativa privata con ditte di provata solidità, serietà commerciale e capacità tecnico-professionale, ovvero in economia. L'ordinazione della spesa è effettuata mediante apposito buono a firma congiunta del Provveditore e dell'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato. Il buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento.

 

     Art. 11. Spese minute d'ufficio. (Primo comma così modificato e secondo comma così sostituito dall'art. 5 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Sono spese minute d'ufficio senza limiti di somma, agli effetti della lettera c) del precedente art. 8, quelle concernenti:

     - canoni d'acqua, illuminazione e gas;

     - oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;

     - canoni radiofonici e televisivi;

     - canoni telefonici e spese di allacciamento;

     - noleggi di autovetture;

     - spese postali e telegrafiche;

     - trasporti e facchinaggio;

     - carte e valori bollati;

     - spese di registro e contrattuali;

     - tasse, imposte ed altri diritti erariali;

     - premi di assicurazione;

     - abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;

     - inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica;

     - pagamento buoni pasto.

     Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato, escluse quelle di rappresentanza disciplinate dal successivo art. 12, sono considerate minute spese d'ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non superino le Lire 500.000.

     Queste ultime spese saranno di regola ordinate mediante un apposito buono di ordinazione a firma del Provveditore. Il buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento.

 

     Art. 12. Spese di rappresentanza. (Secondo e terzo comma così sostituiti dall'art. 6 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Sono da considerare spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali della Giunta regionale e dei suoi membri, nell'ambito dei rapporti esterni o per manifestazioni di interesse regionale.

     Le spese di rappresentanza debbono essere autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta, mediante apposito buono, ciascuno con riferimento alle proprie funzioni, ed entro i limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 1) della lettera d) del precedente art. 8.

     Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza sono singolarmente deliberate dalla Giunta per quelle iniziative la cui spesa superi complessivamente Lire 2.500.000, e sono effettuate mediante trattativa privata senza limiti d'importo. Le stesse spese il cui importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta nei limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 3) della lettera d) del precedente art. 8. Tali spese, per motivate esigenze organizzative, possono essere anticipate con la cassa economale mediante buoni di pagamento speciali. Le spese non anticipate con la cassa economale sono regolate negli stessi termini della lettera b) del precedente art. 8.

     Nel caso in cui le spese di cui al precedente comma risultino complessivamente superiori all'importo autorizzato dalla Giunta regionale, per le singole manifestazioni, la Giunta stessa deve deliberare le maggiori spese.

 

     Art. 13. Cassa economale. (Quinto comma così sostituito dall'art. 7, del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Presso il Provveditorato opera un servizio di cassa economale distinto in una cassa centrale ed in casse economali periferiche, secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla Giunta regionale.

     La collocazione del Cassiere centrale nella struttura organizzativa della Giunta regionale è definitiva dai provvedimenti consiliari di attuazione della Legge regionale sull'Organizzazione dei Servizi 23 aprile 1979, n. 12 e sue modifiche ed integrazioni [2]. La Giunta regionale nomina i Cassieri centrali, il suo sostituto, gli Economi-Cassieri periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori addetti ai rispettivi uffici.

     Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un mandato di pagamento a favore del Provveditore Economo della Regione, sul Capitolo delle partite di giro - Parte spesa - «Anticipazioni economali» dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reversale sull'apposito capitolo «Anticipazioni economali» in partite di giro - Parte Entrata - della competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo. L'operazione deve verificarsi entro il 31 di gennaio di ogni anno. Tale mandato viene quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar corso a movimenti di denaro.

     Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato, il Provveditore quietanzerà il mandato per la parte eccedente l'importo del fondo dell'anno precedente.

     Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse periferiche devono essere depositati in appositi conti correnti bancari presso il Tesoriere della Regione. Da tali conti il Provveditorato e gli Economi periferici, ciascun per il proprio conto corrente, effettueranno prelievi a mezzo assegni bancari per disporre direttamente i pagamenti ai terzi fornitori o per dotarsi di mezzi liquidi. La liquidità in denaro conservata presso la cassa economale centrale non può superare di norma la somma di Lire 10.000.000, quella conservata presso le casse periferiche non può superare di norma la somma di Lire 1.000.000.

     Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al bimestre, e comunque alla fine dell'esercizio, il Provveditore dovrà presentare il rendiconto analitico delle spese economali alla Giunta per l'approvazione.

     Sulla base del rendiconto approvato, il Presidente della Giunta disporrà il reintegro del fondo stesso. Il Provveditore provvederà a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle Casse economali perifiche.

     Coi fondi della cassa economale si provvede ai pagamenti concernenti le spese minute d'ufficio ed assimilate di cui all'art. 11, alle spese di rappresentanza di cui all'art. 12 ed alle anticipazioni di cui all'art. 22 della presente legge.

 

     Art. 14. Casse economali periferiche. (Quarto comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Con atto di Giunta viene determinata l'entità del fondo economale per le minute spese assegnate agli uffici periferici della Regione e ai Comitati di controllo. La natura del fondo e le modalità di accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle già viste per il fondo economale istituito presso il Provveditorato. La costituzione del fondo viene però effettuata attraverso il Provveditorato.

     Il mandato, intestato al Provveditore, viene emesso sull'apposito capitolo delle Partite di giro «Anticipazioni economali» - Parti spesa. I movimenti di cassa fra la cassa economale centrale e quelle degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.

     Le modalità di utilizzo del fondo sono le seguenti:

     1) il Provveditore incassa nella cassa economale centrale i fondi economali degli uffici periferici e li trasferisce tempestivamente ai vari responsabili della gestione dei fondi economali, facendosi rilasciare ricevuta;

     2) il funzionario rincaricato dall'ufficio periferico gestisce il fondo spese minute nei limiti d'importo e di tipo di spesa e con le modalità sottoindicate. L'ordinazione ed il pagamento delle spese avviene facendo ricorso ad appositi buoni, diversi a seconda che si tratti di spese fino a Lire 100.000, oppure da Lire 100.000 a L. 500.000 ed oltre per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 11. I buoni di ordinazione e di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del dirigente dell'Ufficio. I buoni fino a Lire 100.000 possono riportare la sola firma dell'economo.

     Le fatture delle spese sono pagate direttamente, sulle quali il funzionario incaricato avrà curato di apporre la certificazione dell'avvenuta consegna e conformità all'ordine, saranno trasmesse al Provveditorato regionale con apposito elenco descrittivo per essere inserite nelle periodiche deliberazioni di liquidazione di «spese a calcolo»;

     3) lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, od anche ad intervalli più brevi secondo le necessità, un rendiconto in cui le spese minute eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle eventuali anticipazioni (per trasferte od altro), per le quali sarà tenuto un partitario a parte come «sospesi di cassa»;

     4) il Provveditore eseguirà il riscontro dei rendiconti soffermandosi anche su questioni di merito e renderà quindi la proposta di liquidazione alla Giunta. Le trasferte verranno liquidate nei modi di legge su proposta dell'Ufficio «Personale» al quale nel frattempo sarà inoltrata la documentazione. Gli atti di liquidazione delle spese di trasferta prevederanno espressamente che il pagamento avvenga con quietanza del Provveditore;

     5) il Provveditore una volta ottenuta l'integrazione, ne verserà immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi economali periferici facendosene rilasciare ricevuta.

 

     Art. 15. Controlli e collaudi delle forniture. A fornitura avvenuta il Provveditore accerta direttamente o per mezzo dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

     Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico e merceologico, la Giunta regionale può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all'Amministrazione.

 

     Art. 16. Fase della liquidazione. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma dell'art. 61 della legge di contabilità regionale secondo le seguenti modalità:

     a) le spese autorizzate ai sensi della lett. a) del precedente art. 8 sono liquidate successivamente all'assunzione dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del Provveditore e della certificazione di liquidazione amministrativa firmata, a norma della lett. b) del suddetto art. 61, dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato. Tale certificazione sarà apposta a tergo della fattura o nota liquidata, in caso di fattura o nota singola, ovvero consisterà in un distinto atto amministrativo interno di liquidazione, in caso di più fatture o note. Qualora i lavori e le forniture richiedano il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione da parte di un direttore dei lavori espressamente incaricato, la liquidazione amministrativa potrà essere acquisita attraverso la firma «per la liquidazione» da parte del Presidente della Giunta, o dall'Assessore delegato, previo il visto del Provveditore, apposto in calce agli atti tecnici sopra menzionati.

     Qualora le somme risultanti dalle fatture pervenute e riscontrate siano di importo superiore alle autorizzazioni contenute nell'atto deliberativo d'impegno, la liquidazione dovrà essere disposta dalla Giunta regionale;

     b) le spese autorizzate ai sensi della lettera b) del precedente art. 8 sono liquidate contestualmente all'assunzione dell'impegno, previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine da parte del Provveditore;

     c) le spese autorizzate ai sensi della lett. c) del precedente art. 8 sono liquidate tramite la attestazione di congruità dei prezzi da parte del Provveditore sull'apposito buono d'ordine del pagamento, prima che interventa il loro impegno definitivo con l'approvazione da parte della Giunta del rendiconto per il reintegro del fondo economale.

     Ai fini della loro liquidazione le fatture e le note di spesa debbono affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero il riferimento allo stesso.

     Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato provvede ai seguenti adempimenti:

     - controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

     - accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

     - verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

     - propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.

 

     Art. 17. Spese provveditoriali - Fase del pagamento. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono ordinate e pagate a norma degli articoli 62 e 63 della Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

     La richiesta di emissione del mandato è firmata dal Provveditore, ed è trasmessa alla Ragioneria della Regione con i fascicoli contenenti le partite di debito liquido.

     Qualora le spese amministrate dal Provveditorato riguardino Capitoli di bilancio compresi fra le materie di competenza di altri Assessorati la richiesta di emissione del mandato sarà firmata dal Provveditore e dall'Assessore competente per materia.

     La Ragioneria regionale provvede alla emissione dei mandati di pagamento con l'osservanza delle norme previste dall'art. 63 della richiamata legge di contabilità. Qualora la Ragioneria ritenesse illegale il pagamento anche per irregolarità di documentazione comunica le proprie valutazioni al Provveditore ed al Presidente. Quest'ultimo, ove fosse ritenuto di dar comunque corso al pagamento, ordine alla Ragioneria di emettere il titolo di spesa, liberando con ciò da ogni responsabilità colui che vista il mandato stesso a termine del terzo comma del citato art. 63. Le valutazioni della Ragioneria regionale e l'ordine del Presidente sono allegate al mandato di pagamento.

 

     Art. 18. Pagamenti sulla Cassa economale. (Primo commma così sostituito e terzo comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Il pagamento avviene attraverso l'emissione di «Buoni di pagamento» a firma del Provveditore, quando le spese siano singolarmente inferiori a Lire 500.000 ed a firma del Presidente della Giunta, o suo delegato, previo visto del Provveditore, quando esse siano di importo superiore a Lire 500.000.

     I buoni di pagamento debbono essere regolarmente quietanzati dal creditore. Per le spese derivanti da contratti per adesione come quelli per la somministrazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del telefono ecc. ovvero per le spese postali, per bolli, marche, abbonamenti a riviste, multe ecc., il buono di pagamento costituisce anche buono di ordinazione.

     Il pagamento può avvenire nelle seguenti forme:

     a) in contanti;

     b) con assegni bancari speciali spiccati sul conto corrente bancario fruttifero, ove sono conservati i fondi della cassa economale centrale, a firma congiunta del Provveditore e del Cassiere economale, o dei loro sostituti;

     c) con versamento postale mediante postagiro o bollettino postale;

     d) con vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale localizzato con tassa e spesa a carico del richiedente.

 

     Art. 19. Quietanza del buono di pagamento. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che il Provveditore unirà al rendiconto come documentazione di prova. La firma di quietanza può essere eccezionalmente apposta sull'originale della fattura. In questo caso sul buono dovrà essere fatta espressa menzione della quietanza. Nel caso di cui alla lettera c) è sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale, che dovrà essere unita all'originale di buono di pagamento nell'apposito spazio.

 

     Art. 20. Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale. I buoni di pagamento con la corrispondente documentazione d'appoggio, fatture, bollette, note, ecc., sono unite al rendiconto amministrativo che formerà oggetto di deliberazione da parte della Giunta.

     Divenuta esecutiva la deliberazione il Provveditorato richiede la emissione dei mandati per la integrazione del fondo economale per un importo pari al totale del rendiconto amministrativo come sopra approvato.

 

     Art. 21. Ordinazione e pagamento delle spese di rappresentanza. (Sostituito dall'art. 10 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). L'ordinazione ed il pagamento delle spese di rappresentanza avviene come segue:

     1) le spese di rappresentanza sono ordinate per mezzo di appositi buoni di ordinazione a firma del Presidente o degli Assessori interessati nei limiti delle deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta;

     2) le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, il cui importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono autorizzate dal Presidente o dai singoli Assessori, nell'ambito delle deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta e sono ordinate con appositi buoni negli stessi termini previsti dal precedente art. 10;

     3) le spese di cui sopra possono essere anticipate con la cassa economale mediante appositi buoni di pagamento speciali quietanzati dalle ditte fornitrici secondo le modalità indicate dal precedente art. 16. Tali spese vengono inserite nello stesso rendiconto delle spese minute, indicando gli estremi della delibera autorizzativa;

     4) le spese non anticipate con la cassa economale sono regolate negli stessi termini previsti dalla lettera b) del precedente art. 8.

 

     Art. 22. Anticipazioni di cassa. Il Provveditore è autorizzato ad anticipare con la cassa economale le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente il Provveditore è autorizzato ad anticipare le spese di missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

     Il versamento degli anticipi avviene previa l'emissione di una ricevuta di pagamento a firma del Provveditore, che deve essere quietanzata dal percepiente.

     Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e restituite alla cassa economale.

     Le operazioni concernenti le anticipazioni con la cassa economale sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui al comma 1° del precedente articolo 20.

 

     Art. 23. Capitolato d'oneri. Le forniture ed i lavori di cui al precedente art. 9, 2° comma, sono eseguiti di regola in base a schemi di capitolato d'oneri approvati dalla Giunta regionale, contenenti i seguenti elementi:

     a) oggetto della fornitura o dei lavori;

     b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

     c) ammontare presunto della spesa;

     d) termini e luogo della consegna;

     e) modalità di controllo e collaudo;

     f) penalità applicabili per ritardo nelle conseguenze per qualsiasi altra inadempienza;

     g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

 

     Art. 24. Elenco dei fornitori. L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture, e ai vari lavori occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali è tenuto presso il Provveditorato.

     L'elenco è formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dell'Amministrazione. Il Provveditorato tiene costantemente aggiornato l'elenco al fine di verificare la permanenza della idoneità delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione di nuove ditte, entro il 31 ottobre di ogni anno.

     Contro la mancata iscrizione o la cancellazione dell'elenco dei fornitori è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Presidente della Giunta regionale che decide in via definitiva.

     L'elenco dei fornitori della Regione Emilia-Romagna è pubblico.

 

     Art. 25. Controlli. (Secondo comma così sostituito dall'art. 11 del R.R. 21 marzo 1987, n. 10). Il Provveditorato è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 74 della Legge 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale ed ai controlli di cui agli artt. 75, 76 e 77 della stessa legge e ne è responsabile il Provveditore.

     Gli Economi-Cassieri periferici, il Cassiere centrale, ed i loro sostituti sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. La vigilanza sull'attività dei primi e del Cassiere centrale, sia sotto l'aspetto della legittimità che del merito è esercitata dal Provveditore regionale che ne risponde personalmente.

 

     Art. 26. Beni mobili della Regione. I beni mobili, della Regione si distinguono come segue:

     a) beni mobili destinati al servizio civile regionale cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi, oggetti artistici e simili;

     b) titoli ed azioni che, a norma del Codice civile, sono considerati beni mobili.

     Tutti i beni di cui alla lettera a) del precedente 1° comma sono, nel loro complesso, amministrati dal Provveditorato.

     I titoli ed i valori di cui alla lettera b) del precedente 1° comma, facenti parte del patrimonio mobiliare della Regione, sono amministrati dall'Assessorato al Bilancio che si provvede tramite il Servizio di ragioneria.

 

     Art. 27. Consegnatari dei beni. I beni mobili della Regione di cui alla lettera a) del precedente art. 26 sono affidati in consegna come segue:

     1) i beni dei servizi centrali direttamente al Provveditore;

     2) i beni dei centri operativi, degli organi e dei servizi regionali decentrati, sono affidati agli Economi-Cassieri esistenti in tali sedi.

     Detti beni debbono essere dati in consegna a mezzo di inventario.

     I consegnatari di cui al punto 2) sono responsabili della conservazione del patrimonio mobiliare a loro consegnato e devono inoltre comunicare le variazioni annuali mediante inoltro al Provveditorato di copia del registro di carico e scarico ad ogni fine anno.

     I beni di cui alla lettera b) dell'art. 26 sono affidati in custodia al Tesoriere della Regione.

 

     Art. 28. Classificazione dei beni mobili. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 26, si distinguono in:

     1) i beni durevoli;

     2) oggetti fragili o di facile consumo.

     Sono beni mobili del tipo di cui al punto 1): gli arredi per uffici costituiti da mobili, le macchine da scrivere, quelle da calcolo, le autovetture e tutte le attrezzature necessarie al funzionamento di tutti i settori regionali, i volumi, le riviste e le pubblicazioni varie prodotte od acquistate.

     Sono beni mobili del tipo di cui al punto 2): gli oggetti fragili qualunque sia il loro valore, i carburanti, i lubrificanti, i combustibili, le divise del personale ausiliario, le tende, le tendine, i cestini e tutti gli oggetti di esiguo valore.

 

     Art. 29. Scritture inventariali comuni. L'inventario dei beni mobili di uso durevole dovrà essere costituito da:

     1) libro mastro di inventario distinto per categoria determinante la situazione del patrimonio mobiliare alla data della sua compilazione;

     2) giornale di entrata e di uscita per i nuovi acquisti e discarichi susseguenti la data di cui sopra.

     Per gli articoli di cui alla lett. b) dell'art. 26 è tenuto un apposito registro di consistenza da parte della Ragioneria della Regione.

     La consistenza del patrimonio mobiliare è data dagli inventari relativi ai beni iscritti nel libro mastro di cui al punto 1), e da quelli risultati dalle registrazioni di carico e scarico di cui al punto 2). Per le divise e gli altri oggetti di vestiario dovrà essere tenuta una scheda con le date di consegna e le scadenze delle stesse, con la firma di ricevuta del personale interessato.

     Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta denominazione e qualità dell'oggetto, il numero progressivo d'inventario di ogni elemento, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con gli estremi della fattura, salvo per i volumi e le pubblicazioni per i quali viene indicato il prezzo di copertina.

     I beni durevoli, ai fini dell'iscrizione in inventario, sono classificati in tre categorie:

     1ª categoria: mobili, oggetti artistici, attrezzature d'ufficio, macchine da scrivere, da calcolo, autovetture, utensili, ecc.;

     2ª categoria: volumi, pubblicazioni e riviste;

     3ª categoria: strumenti e materiali speciali.

     I registri di cui al 1° comma dovranno essere tenuti dai rispettivi consegnatari a disposizione di qualsiasi controllo degli organi competenti.

     I registri sia centrali che periferici dell'Amministrazione regionale, compresi i registri inventariali del Consiglio regionale, costituiscono l'inventario generale della Regione.

     Ogni inventario dovrà essere tenuto in due esemplari, ciascuno dei quali dovrà essere firmato dal Responsabile della sua tenuta e dal funzionario addetto al suo controllo. Gli inventari degli uffici periferici sono trasmessi al Provveditorato, che ne trattiene una copia restituendo l'altra debitamente firmata.

 

     Art. 30. Targhettatura e contrassegno del materiale mobile. Su ogni oggetto inventariato dovrà essere apposta una targhetta metallica riflettente il numero progressivo di inventario per ogni categoria. Nei casi in cui ciò non sia possibile verrà applicata al mobile una targhetta adesiva riportante detto numero. Sui volumi e le pubblicazioni varie verrà invece apposto un timbro riportante detto numero progressivo di inventario.

     Sulla fattura d'acquisto dovrà essere apposto il numero od i numeri d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in essa descritti. Il numero può anche risultare dal buono di consegna allegato alla fattura.

 

     Art. 31. Trasferimenti da ufficio ad ufficio regionale. E' consentito il trasferimento in via precaria da un ufficio regionale ad un altro di parte del materiale mobile, ferma restando la consistenza inventariale di ogni singolo ufficio. Il trasferimento si attua mediante la compilazione da parte dei consegnatari interessati di un verbale di consegna dei beni in uso a tempo determinato dal quale risultino i seguenti dati:

     - numero d'inventario

     - descrizione elemento

     - valore.

     Se il passaggio diverrà definitivo e, in ogni caso entro il termine di ogni esercizio, l'ufficio cedente dovrà produrre richiesta, con la indicazione di inventario dei vari elementi, al Provveditorato il quale, dopo gli opportuni accertamenti, registrerà il passaggio definitivo.

     Di norma il trasferimento di oggetti inventariati da un consegnatario all'altro può avvenire solo mediante comunicazione scritta al Provveditorato.

     Ogni movimento deve essere annotato in entrata ed in uscita su di un'apposita scheda in doppio esemplare intestata a ciascun consegnatario. Un esemplare è tenuto dal Provveditore-Economo e l'altro dei consegnatari.

 

     Art. 32. Rendiconto annuale. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Provveditorato trasmette al Servizio di Ragioneria della Regione un prospetto in due copie dal quale risultano tutte le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale da riportare a nuovo, distintamente per ogni categoria di mobili.

 

     Art. 33. Aggiornamento degli inventari. Ogni dieci anni, o comunque quando la Giunta regionale lo determini, sarà provveduto all'aggiornamento dell'inventario previa l'eliminazione degli oggetti scaricati e l'aggiornamento dal valore di ogni singolo elemento inventariato.

 

     Art. 34. Scarico di materiale mobile inventariato. Qualora si presenti la necessità di scaricare, alienare ecc. del materiale mobile inventariato ogni singolo ufficio dovrà inoltrarne motivata richiesta al Provveditorato della Regione, descrivendo gli oggetti da scaricare col numero e con l'importo di inventario.

     Il Provveditorato, fatti gli accertamenti del caso, propone annualmente la loro alienazione o cessione gratuita alla CRI, cui sarà dato corso con le modalità di legge previo atto deliberativo della Giunta regionale.

 

     Art. 35. Registro degli oggetti fragili o di facile consumo. Gli oggetti fragili o di facile consumo, ad eccezione di quelli di consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di carico e scarico distintamente per tipo di materiale. Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le seguenti annotazioni:

     a) numero progressivo di ordine;

     b) data dell'operazione;

     c) quantità del materiale caricato e scaricato;

     d) rimanenza.

 

     Art. 36. Registro degli stampati. Il Provveditorato cura la tenuta e l'aggiornamento di un catalogo generale degli stampati in uso presso le diverse unità organizzative. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati e alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione d'uso di alcuni di essi, l'unità organizzativa interessata deve darne notizia al Provveditorato per le opportune registrazioni.

 

     Art. 37. Schedario e catalogo di magazzino. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino il Provveditorato tiene un apposito schedario nel quale devono essere annotati, per singole voci e in ordine cronologico:

     a) il carico iniziale di magazzino;

     b) le successive introduzioni;

     c) i prelevamenti;

     d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

     Alla fine di ogni anno il Provveditorato esegue l'inventario delle rimanenze.

     Il Provveditorato cura inoltre la compilazione di un catalogo generale di magazzino da distribuire a tutte le unità organizzative per le loro occorrenze.

 

     Art. 38. Tenuta e movimenti di magazzino. Il Provveditorato è responsabile della conservazione e della distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini.

     Allo stesso compete curare che tutto il materiale sia ordinatamente disposto in modo che in qualunque momento si possa agevolmente eseguire il movimento e il conteggio.

     Le introduzioni di materiali nei magazzini si effettuano in base ad appositi buoni di entrata da portare a carico sullo schedario previsto dal precedente articolo.

     Nessun prelevamento dai magazzini stessi può essere fatto se non in base a regolare richiesta e dietro rilascio di regolare ricevuta da portare a scarico sullo schedario.

 

     Art. 39. Sub-depositi. In caso di istituzione di sub-depositi presso singole unità organizzative il Provveditorato accerta, mediante periodiche verifiche, che le operazioni di presa in carico e di distribuzione degli oggetti si svolgano regolarmente, che siano adottati tutti i provvedimenti necessari per la loro buona conservazione e che sia evitata la formazione di fondi inutilizzabili e il verificarsi di sfridi.

     Di ogni verifica è steso verbale in due esemplari, sottoscritti agli intervenuti, che sono conservati rispettivamente dal sub-consegnatario e dal Provveditorato.

 

     Art. 40. Perdite e deterioramenti. Il deterioramento o la perdita di oggetti in carico devono essere immediatamente segnalati al Provveditorato dai responsabili delle unità organizzative interessate. Il Provveditorato promuove i provvedimenti della Giunta regionale necessari per approvare le conseguenti variazioni alle scritture inventariali, fatte salve le sanzioni previste nei casi di responsabilità personale da parte di dipendenti regionali.

 

     Art. 41. Beni di terzi. Per i beni di terzi consegnati in uso alla Regione sono tenuti dal Provveditorato appositi registri di carico e scarico, con le stesse modalità di cui al precedente art. 29. I beni di terzi non fanno parte del patrimonio regionale.

 

     Art. 42. Modalità delle registrazioni. Registri, schedari, elenchi, cataloghi e le altre forme di registrazione previste nel presente regolamento possono essere sostituite da opportune registrazioni meccanografiche o comunque automatizzate.

 

     Art. 43. Disciplina generale del servizio automobilistico. L'uso degli automezzi in dotazione agli Organi della Regione è consentito unicamente per lo svolgimento e l'esercizio di attività che si ricollegano direttamente e strettamente alle attribuzioni di servizio degli Organi che dispongono del veicolo.

     L'uso degli autoveicoli è strettamente personale, fatta salva la comprovata necessità di prendere a bordo persone interessate alle finalità del servizio, secondo i principi previsti al precedente comma.

     In nessun caso è consentito l'uso del mezzo per ragioni personali.

     L'organizzazione del servizio automobilistico e le registrazioni connesse all'uso degli automezzi saranno disciplinate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 44. Altri servizi. I servizi di portineria, di vigilanza dei locali, di stamperia e riproduzione di atti e documenti, di spedizione e di funzionamento del centralino telefonico saranno disciplinati con apposite circolari di servizio diramate dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 45. Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano in quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

 

 


[1] Gli articoli da 1 a 25 sono abrogati dall'art. 33 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 9, salvo quanto previsto dall'art. 34 della stessa L.R. 9/2000.

[2] Vedi ora l'art. 24 della L.R. n. 44/1984.

[2] Vedi ora l'art. 24 della L.R. n. 44/1984.