Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 14/04/2004 |
Numero: | 8 |
§ 5.2.53 - L.R. 14 aprile 2004, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".
(B.U. 15 aprile 2004, n. 49).
Art. 1. Modifiche all'articolo 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
"3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all’ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 16 e per l’accreditamento di cui all’articolo 18.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 2.
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della
"3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all’articolo 70 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 3.
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.".
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della
"7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l’atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l’attività in uno spazio dedicato all’interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 6.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
"2 bis. Nei nidi indicati all’articolo 70 della
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 10.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della
"a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l’estensione dell’offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.".
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 11.
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 12.
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della
"d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all’articolo 14, comma 2;".
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 14.
1. L'articolo 14 della
"Art. 14. Interventi ammessi a contributo e beneficiari.
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell’approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all’articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 16.
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della
"1. L’apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all’articolo 70 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 17.
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della
"c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;".
Art. 12. Modifiche all'articolo 19.
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della
"2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.".
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 21.
1. L'articolo 21 della
"Art. 21. Vigilanza e sanzioni.
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l’autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell’autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l’ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.".
Art. 14. Modifiche all'articolo 22.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della
"2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.".
Art. 15. Sostituzione dell'articolo 24.
1. L'articolo 24 della
"Art. 24. Compiti della Commissione tecnica provinciale.
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.".
Art. 16. Sostituzione dell'articolo 28.
1. L'articolo 28 della
"Art. 28. Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale.
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.".
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 33.
1. L'articolo 33 della
"Art. 33. Coordinatori pedagogici.
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.".
Art. 18. Sostituzione dell'articolo 34.
1. L'articolo 34 della
"Art. 34. Coordinamenti pedagogici.
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.".
Art. 19. Modifiche all'articolo 35.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della
"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.".
Art. 20. Sostituzione dell'articolo 36.
1. L'articolo 36 della
"Art. 36. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 21. Modifiche all'articolo 37.
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della
"2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal titolo II e dal titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 37 della
3. Il comma 4 dell'articolo 37 della
"4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.".
4. Il comma 7 dell'articolo 37 della
"7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.".