§ 5.1.57 - Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61.
Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all'articolo 2 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/1995
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Oggetto del Regolamento.
Art. 2.  Documenti obbligatori.
Art. 3.  Bilancio pluriennale di previsione.
Art. 4.  Bilancio economico preventivo.
Art. 5.  Bilancio di esercizio.
Art. 6.  Redazione del bilancio.


§ 5.1.57 - Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. [1]

Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all'articolo 2 della l.r. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

(B.U. n. 192 del 29 dicembre 1995).

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

     1. Il presente Regolamento disciplina l'avvio e la gestione del sistema di contabilità economica, dall'1 gennaio 1996, per le Aziende Unità sanitarie locali e per le Aziende Ospedaliere, in seguito denominate "Aziende sanitarie", informato alle disposizioni del Codice civile, in osservanza al disposto dell'articolo 12 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50.

     2. Il presente Regolamento comprende gli schemi obbligatori del bilancio di previsione pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

     3. Le Aziende sanitarie adottano gli schemi di cui al comma 2, al fine di garantire un livello informativo di base comune e quindi l'omogeneità dei dati a livello regionale.

     4. Le Aziende sanitarie possono articolare più analiticamente gli schemi proposti e costituire conti analitici per la corretta previsione e successiva rilevazione delle operazioni gestionali.

     5. La contabilità economica viene gestita con la tecnica della partita doppia.

 

     Art. 2. Documenti obbligatori.

     1. Con riferimento al nuovo sistema di contabilità economica, le Aziende sanitarie sono tenute a predisporre, dall'esercizio 1996, i seguenti documenti:

     a) il bilancio pluriennale di previsione;

     b) il bilancio economico preventivo;

     c) il bilancio di esercizio.

     2. Con riferimento all'esercizio 1996, le Aziende sanitarie devono predisporre:

     lo stato patrimoniale iniziale dell'azienda, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 50 della L.R. 50/94 e delle disposizioni tecniche contenute nel documento Allegato n. 4 "Il sistema di contabilità economica".

 

     Art. 3. Bilancio pluriennale di previsione.

     1. Il bilancio pluriennale di previsione è un preventivo economico di durata triennale, aggiornato annualmente. E' articolato secondo una specifica struttura tecnica che risponde alle norme civilistiche in materia di conto economico, secondo il disposto dell'articolo 2425 del Codice civile.

     2. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti:

     a) un preventivo economico che riporta costi e oneri, ricavi e proventi previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;

     b) un prospetto fonti e impieghi che riporta i flussi in entrata ed in uscita previsti in ciascuno dei tre anni di riferimento.

     3. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio pluriennale di previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 50/94, sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento come Allegato n. 1.

     4. Le Aziende sanitarie sono comunque tenute a predisporre un bilancio pluriennale di previsione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 4. Bilancio economico preventivo.

     1. Il bilancio economico preventivo è un preventivo economico a valere per l'anno di riferimento.

     2. Il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

     a) un preventivo economico che evidenzia i costi ed i ricavi previsti per il periodo di riferimento;

     b) un prospetto fonti e impieghi che evidenzia i flussi in entrata ed in uscita previsti per l'anno di riferimento.

     3. La struttura dei documenti di cui al comma 2 è la stessa di quelli del bilancio pluriennale di previsione di cui all'articolo 3.

     4. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio economico preventivo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 50/94 sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento come Allegato n. 2.

 

     Art. 5. Bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda relativamente all'esercizio di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio-assistenziali.

     2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti:

     a) conto economico

     b) stato patrimoniale

     c) nota integrativa.

     d) rendiconto di liquidità (Fonti-Impieghi) [2].

     3. Gli schemi regionali obbligatori del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 50/94, nonché lo schema di rendiconto di liquidità (Fonti-Impieghi), sono riportati quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento come Allegato n. 3 [3].

     4. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del Codice civile; inoltre, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 50/94, deve contenere la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.

     5. La relazione al bilancio di esercizio, prevista dall'articolo 14 della L.R. 50/94, deve tra l'altro contenere con riferimento al comma 1, lett. f), dello stesso articolo 14, il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa il cui schema è coincidente con quello del "Prospetto contenente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle Unità sanitarie locali", in base alla Circolare del Ministero del Tesoro 21 dicembre 1981, n. 31933, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1982, n. 3.

 

     Art. 6. Redazione del bilancio.

     1. Le Aziende sanitarie devono uniformare la stesura del bilancio a corretti principi di redazione.

     2. I principi di redazione, inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei dati in bilancio.

     3. Le Aziende sanitarie, nella predisposizione del bilancio di esercizio, dovranno rispettare i seguenti principi:

     a) Utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.

     b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

     c) Comprensibilità (chiarezza).

     d) Neutralità (imparzialità).

     e) Prudenza.

     f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio.

     g) Comparabilità.

     h) Omogeneità.

     i) Continuità (costanza di applicazione) dei principi contabili e dei criteri di valutazione.

     l) Competenza.

     m) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

     n) Il costo come criterio base delle valutazioni del bilancio d'esercizio.

     o) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.

     p) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie.

     q) Verificabilità dell'informazione.

     4. La specificazione dei contenuti di ogni singolo principio è illustrata nel documento "Il sistema di contabilità economica", parte integrante e sostanziale del presente Regolamento come Allegato n. 4.

 

 

ALLEGATO N. 1 [4]

 

 

 

ALLEGATO N. 2 [5]

 

 

 

ALLEGATO N. 3 [6]

 

 

 

ALLEGATO N. 4

 

DOCUMENTO ELABORATO

DALLA COMMISSIONE DI ESPERTI

IN MATERIA CONTABILE EX ART. 21, L.R. 50/94

 

PARTE I

IL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA

 

INDICE

1. Impostazione generale

2. Il sistema di bilancio

     2.1. Il bilancio pluriennale di previsione

     2.2. Il bilancio economico preventivo

     2.3. Il bilancio di esercizio

3. La redazione del bilancio

4. La rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività per la

predisposizione dello stato patrimoniale iniziale

5. I principi applicativi

     5.1. Annotazione in merito alla predisposizione dei prospetti fonti e impieghi

     5.2. Annotazioni in merito alla predisposizione dei documenti contabili componenti il bilancio di esercizio

     5.3. Annotazioni in merito a specifiche problematiche inerenti la redazione del bilancio di esercizio

     5.4. Rilevazioni patrimoniali da effettuare a regime

 

1. IMPOSTAZIONE GENERALE

     L'attuazione delle disposizioni normative contenute nel DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ha condotto alla adozione della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", e della L.R. 22 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere".

     I principi di fondo che hanno informato la stesura della L.R. 50/94 possono così sintetizzarsi:

     - autonomia e responsabilizzazione delle Aziende sanitarie, quali elementi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento delle nuove strutture;

     - autonomia e responsabilizzazione dei dirigenti all'interno delle Aziende sanitarie;

     - controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati, sia a livello regionale, sia a livello aziendale.

     Il riferimento a tali principi consente di evidenziare la radicale portata innovativa della L.R. 50/94, che non deve essere valutata esclusivamente sotto il profilo tecnico-contabile in quanto le disposizioni ivi contenute modificano profondamente significativi aspetti della gestione delle Aziende.

     L'articolo 5 del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni evidenzia il passaggio per le Aziende sanitarie dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economica. La regolamentazione del nuovo assetto contabile, contenuta nella L.R. 50/94, viene sviluppata in modo analitico, nei seguenti Titoli: II "Il sistema di programmazione e il sistema di budget" (articoli 6, 7), III "Il bilancio di esercizio", IV "Il sistema contabile", IX "Norme transitorie e finali" (articolo 50).

     La scelta del legislatore (nazionale e regionale) di introdurre il sistema di contabilità economica nella gestione delle Aziende sanitarie è di sostanziale e radicale importanza in quanto attribuisce un processo di responsabilizzazione alle strutture aziendali secondo criteri di misurazione del risultato economico della gestione e non già di equilibrio finanziario dei dati di competenza. Pertanto, per il governo delle Aziende è necessario basare il sistema informativo-contabile sull'equilibrio economico e perciò rilevare costi ed oneri, proventi e ricavi.

     La contabilità economica ha lo scopo di pervenire a sintesi della gestione tramite la predisposizione del bilancio di esercizio formato da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. In particolare, si tratta della rilevazione sistematica delle operazioni aziendali che perviene alla determinazione dinamica del risultato economico della gestione in determinati periodi temporali e, correlativamente, esprime il capitale aziendale nella sua struttura quali-quantitativa. Contestualmente alla formazione del risultato economico e del capitale aziendale di funzionamento si effettua il controllo dei movimenti finanziari della gestione.

     Il conto economico mette in evidenza i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi di competenza del periodo considerato; ovvero, costi ed oneri, ricavi e proventi, che evidenziano rispettivamente l'utilizzo dei fattori produttivi e i correlati realizzi, nel periodo di competenza.

     Dalla correlazione tra costi/oneri e ricavi/proventi si evidenzia il risultato di sintesi della gestione.

     Lo stato patrimoniale evidenzia attività, passività e capitale netto. I dati esprimono il capitale di funzionamento secondo le varie componenti: attività e passività correnti, immobilizzazioni, indebitamento a lungo termine, capitale proprio.

     La contabilità economica consente la quantificazione degli effetti economici delle scelte gestionali, mettendone in evidenza le conseguenze sull'equilibrio economico.

     Con la contabilità economica l'ottica del controllo passa dagli atti amministrativi ai fattori gestionali.

     La contabilità economica non prevede un sistema autorizzativo, in quanto la rilevanza è tutta centrata sul risultato economico della gestione e non sull'autorizzazione della singola spesa. In questo senso, la valutazione dell'Azienda sarà sui risultati gestionali raggiunti.

     L'autonomia delle Aziende sanitarie richiede l'adozione di nuovi strumenti gestionali e contabili in grado di consentire sia lo sviluppo interno di efficaci sistemi di previsione e verifica su risorse e attività, sia l'attuazione di modalità e tipologie di verifiche esterne sulla gestione. Si evidenzia quindi un ruolo regionale orientato tipicamente alle verifiche sui «... risultati della gestione delle Aziende ...» (articolo 39, comma 2, lettera b), L.R. 50/94), attraverso il quale si intendono effettuare analisi sul risultato finale e sui risultati intermedi dell'esercizio, precedute da contrattazioni sui criteri di riparto delle risorse, sugli obiettivi di attività e sui loro tempi di realizzo.

     Il sistema di rilevazione di costi e oneri, ricavi e proventi in contabilità economica cambia completamente le modalità operative di gestione. La tecnica di rilevazione utilizzata è la partita doppia nella quale, con opportune rilevazioni, i fatti di gestione vengono esaminati simultaneamente sotto un duplice aspetto qualitativo: aspetto originario (finanziario o numerario) e derivato (economico).

     Lo strumento fondamentale per la rilevazione dei fatti di gestione con il metodo della partita doppia è il conto, in quanto, i due aspetti individuati (finanziario ed economico) sono rilevati mediante una duplice serie di conti. Il conto è, quindi, l'unità elementare della contabilità economica che classifica, rappresentandole, quantità già rilevate in scritture elementari, quindi già misurate o valutate.

     L'articolo 17, comma 2 della L.R. 50/94 prevede che le scritture contabili siano preordinate alla rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468. La riclassificazione finanziaria dei dati si rende indispensabile per consentire il collegamento con il sistema pubblico che opera con regole finanziarie e quindi per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

     Al fine di garantire concreta attuazione alle disposizioni di legge l'articolo 21 della L.R. 50/94 prevede la costituzione di una apposita Commissione di esperti in materia contabile che ha elaborato un regolamento di contabilità delle Aziende, che contiene altresì i criteri uniformi da utilizzare nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle poste di bilancio, nonché i principi contabili di riferimento.

     La Commissione di esperti in materia contabile prevista dall'articolo 21 della L.R. 50/94, istituita con delibera della Giunta regionale n. 114 del 24 gennaio 1995, anche alla luce degli schemi contenuti nel decreto del Ministero del Tesoro 20 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/5/1995, ha predisposto il testo dei seguenti schemi obbligatori allegati al Regolamento di contabilità:

     1) Schema del bilancio pluriennale di previsione previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. 50/94;

     2) Schema del bilancio economico preventivo: previsto dall'articolo 7, comma 1 della stessa legge;

     3) Schema del bilancio di esercizio articolato in: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, previsto dall'articolo 13.

     Per la rilevazione e la valutazione delle singole poste di bilancio, la Commissione ha predisposto, nel Regolamento i principi contabili di riferimento.

     Il presente documento propone infine le indicazioni in merito ai criteri di valutazione delle attività e delle passività esistenti, fornendo una analisi dell'articolo 50, ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale. Inoltre, si propongono alcuni criteri per la valutazione di poste patrimoniali specifiche, da utilizzare in un sistema di contabilità economica a regime.

     Gli schemi obbligatori allegati al Regolamento di contabilità sono articolati in un numero sufficientemente ridotto di voci, per consentire alle Aziende sanitarie che li devono adottare, di rispondere agli obblighi di legge e di dettagliare ogni singola voce in "conti" analitici, indispensabili per la corretta previsione (e successiva rilevazione) delle operazioni gestionali.

     Questa logica è sottesa a tutte le attività di pertinenza della Commissione: fornire indicazioni, schemi, piani dei conti, con articolazioni di voci minime all'interno delle quali le Aziende possono, attraverso dettagliate analisi, far corrispondere le rilevazioni che hanno origine dalla propria gestione.

     In effetti ogni Azienda, nel recepire gli schemi proposti, può dettagliare le voci previste in conti più analitici, ritenuti opportuni per il controllo aziendale. Ovviamente i nuovi conti devono confluire in quelli dello schema di base. E' opportuno, infatti, mantenere uno schema omogeneo (e quindi confrontabile) per i bilanci delle Aziende oggetto di discussione, approvazione e pubblicazione. E' necessario, pertanto che l'inserimento di nuovi conti non precluda la comparabilità dei bilanci.

     A premessa, pare opportuno specificare che la scelta di formare uno schema di bilancio piuttosto che dettagliare un più analitico piano dei conti è dettata dalla volontà di aderire all'impostazione fornita dal DLgs 127/91.

     Il maggiore grado di analisi necessario per rappresentare la più ampia casistica riscontrata nell'attività aziendale delle aziende sanitarie è demandato ai singoli operatori che potranno a tal fine opportunamente strutturare, in fase operativa, i propri piani dei conti.

     A questa logica è improntata anche la predisposizione dei piani dei centri di costo/ricavi e dei fattori produttivi del sistema di contabilità analitica.

     L'articolo 18 della L.R. 50/94 prevede, tra i libri obbligatori, il libro degli inventari che, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio dal Direttore generale. Nell'ultima pagina deve essere indicato il numero dei fogli che lo compongono. Nel libro degli inventari, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, debbono essere indicati, per categorie omogenee di beni immateriali e materiali, i dati riassuntivi risultanti dagli inventari per centri di costo nonché analiticamente esposte le altre attività e passività dell'Azienda sanitaria.

     Il sistema di contabilità economica rileva in partita doppia i fatti e le operazioni di gestione e porta alla predisposizione, al termine dell'esercizio, dei due prospetti di sintesi: conto economico e stato patrimoniale. Tale sistema è inoltre contabilmente separato dal sistema di contabilità analitica.

     Il nuovo sistema contabile risulta quindi articolato in:

     - sistema di contabilità economica, gestita attraverso il metodo della partita doppia;

     - sistema di contabilità analitica, alimentata da flussi di costi e ricavi, allocati e/o imputati da uno specifico piano dei centri di costo, di ricavo e dei fattori produttivi.

     Come è naturale vi sono alcune poste di collegamento tra i due sistemi; in particolare si citano:

     - le rimanenze: si utilizza, sia in contabilità economica sia in contabilità analitica, il dato ottenuto dalla contabilità di magazzino;

     - gli ammortamenti: sono rilevati sia nei centri di costo cui afferiscono i beni oggetto di ammortamento, sia nei costi del conto economico.

     La scelta della Commissione deriva da due ordini di considerazioni:

     - certamente la maggiore semplicità nella gestione delle operazioni di contabilizzazione e di predisposizione delle relative sintesi;

     - inoltre i due sistemi rispondono sostanzialmente a finalità diverse: la contabilità analitica ha un prioritario valore di strumento interno, che deve favorire la conoscenza della complessiva struttura dei costi aziendali e supportare analisi di economicità della gestione; la contabilità economica deve fornire anche ai terzi le informazioni sul risultato economico finale della gestione e sulle attività e passività dell'Azienda.

     Nel caso in cui l'Azienda gestisca servizi socio-assistenziali, o altri servizi per conto terzi, devono essere redatti separati bilanci annuali e pluriennali per ogni servizio esercitato. Ovviamente occorrerà poi procedere al consolidamento dei bilanci annuali e pluriennali, per pervenire ad un unico bilancio consolidato.

     Con riferimento particolare alle Aziende Unità sanitarie locali che, come è noto, sono articolate in unità organizzative ed erogative quali i Distretti sanitari di base ed i Presidi ospedalieri, l'articolo 4, comma 3, punto b) della L.R. 19/94 e successive modificazioni prevede che «ad ogni Distretto e ad ogni Presidio ospedaliero è attribuita autonomia economico- finanziaria con contabilità separate all'interno del bilancio aziendale nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, ivi compreso il coordinamento organizzativo ed erogativo delle attività».

     L'autonomia economico-finanziaria dei Presidi ospedalieri e dei Distretti deve, in sintesi, essere intesa come autonomia gestionale operativa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove si afferma che l'Azienda Unità sanitaria locale assicura le prestazioni ai cittadini avvalendosi dei propri Presidi, degli Istituti e degli Enti, sulla base di criteri di integrazione con il Servizio pubblico dei professionisti.

     Fermo restando il potere del Direttore generale di intervenire per attuare una diversa allocazione delle risorse anche in corso di esercizio, resta in capo al Dirigente responsabile della gestione complessiva di Presidio e di Distretto l'autonomia gestionale, che si estrinseca nello svolgimento delle funzioni di competenza e nelle modalità di utilizzo delle risorse all'interno del tetto negoziato con la Direzione generale. Pari autonomia gestionale nell'ambito delle specifiche funzioni, spetta ad ogni Dirigente del Presidio ospedaliero e del Distretto, all'interno del tetto di risorse negoziate con il Responsabile superiore.

     Pertanto, dal punto di vista contabile, le Aziende predispongono budget di Presidio e/o di Distretto, che dovranno essere consolidati in unico budget generale di Azienda.

     Il sistema di contabilità economica rileva costi, oneri, ricavi e proventi riferiti alla complessiva gestione dell'Azienda. Pertanto, dal punto di vista contabile l'Azienda predispone un unico bilancio di esercizio.

 

2. IL SISTEMA DI BILANCIO

 

2.1 Il bilancio pluriennale di previsione

     Il bilancio pluriennale di previsione esprime, in termini economico- finanziari e patrimoniali, le scelte operate nel Piano programmatico dell'Azienda. Ha durata triennale ed è articolato per esercizio. E' flessibile e scorrevole.

     Si tratta di un preventivo economico la cui struttura è conforme alla struttura del conto economico previsto dal DM 20 ottobre 1994.

     Le Aziende sanitarie sono comunque tenute a predisporre un bilancio pluriennale di previsione finanziario, nel caso in cui sia previsto dalla normativa nazionale vigente.

     La evidenziazione della situazione patrimoniale preventiva risulta problematica. Poiché non sono note significative esperienze di schemi di riclassificazione di previsioni in termini economico-patrimoniali, la Commissione propone l'adozione di un prospetto fonti e impieghi che indica, fra l'altro, le entrate e le uscite previste per le operazioni di finanziamento e di investimento, ad integrazione del preventivo economico.

 

2.2 Il bilancio economico preventivo

     Il bilancio economico preventivo (articolo 7, comma 1) mantiene la stessa struttura del bilancio pluriennale di previsione.

     In questo modo, si definisce una perfetta coincidenza tra gli schemi del bilancio pluriennale e annuale. Ne discende, poiché le poste previsionali devono essere verificate in corso di gestione, una analoga articolazione di voci, a consuntivo, nel conto economico.

     Il bilancio economico preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. Deve essere corredato da una relazione del Direttore generale che ne costituisce parte integrante. Tale relazione deve, in particolare prevedere:

     - gli investimenti da attuare nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità di finanziamento;

     - le prestazioni che si intendono erogare, in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente;

     - i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;

     - i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;

     - i flussi di cassa previsti;

     - le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse.

     Come già visto a proposito del bilancio pluriennale di previsione, occorre completare la struttura del bilancio economico preventivo, con uno schema relativo alle previsioni finanziarie. Anche in questo caso, la Commissione propone l'adozione di un prospetto fonti e impieghi, ad integrazione del preventivo economico.

     Considerata la scelta della Commissione di fare coincidere il bilancio economico preventivo con una tranche del bilancio pluriennale, la struttura del prospetto è identica a quella esaminata nel paragrafo 2.1.

 

2.3 Il bilancio di esercizio

     Il terzo ed ultimo schema di bilancio proposto dalla Commissione è quello del bilancio di esercizio, di cui all'articolo 13, L.R. 50/94.

     Il bilancio di esercizio rappresenta con chiarezza, ed in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio-assistenziali. Il bilancio di esercizio è articolato in:

     a) Stato patrimoniale: prospetto che evidenzia le attività, le passività ed il capitale netto dell'Azienda alla chiusura del periodo;

     b) Conto economico: prospetto che indica il risultato economico dell'esercizio, ottenuto come differenza tra i componenti reddituali positivi e negativi di competenza del periodo;

     c) Nota integrativa: che contiene le informazioni previste dalle vigenti norme del Codice civile, nonché i criteri per la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.

     Gli schemi dei documenti contabili componenti il bilancio sono ispirati al DLgs n. 127 del 9 aprile 1991 e recepito dal Codice civile. Il primo obiettivo che ci si propone è quello di consentire una valutazione della struttura dello Stato patrimoniale, dei costi e degli oneri, nonché dei ricavi e dei proventi dell'Azienda.

     Anche in questi schemi, come nei precedenti, le voci individuate possono essere ulteriormente dettagliabili.

     L'attivo ed il passivo mantengono la tradizionale forma a sezioni contrapposte evidenziando il patrimonio netto.

     Il conto economico assume la forma scalare ed è articolato per macroaggregati rispettivamente relativi al:

     - valore della produzione

     - costi della produzione

     - proventi e oneri finanziari

     - rettifiche di valore di attività finanziarie

     - proventi e oneri straordinari

     - imposte e tasse

individua contestualmente, oltre all'utile o alla perdita dell'esercizio, anche risultati parametrici parziali.

     Indubbiamente, per alcune di queste poste di bilancio occorre prevedere anche una preventiva ridefinizione delle relative procedure (esempio tipico la gestione delle casse interne). Alcune poste, inoltre, sono caratteristiche della contabilità economica (costi capitalizzati per le produzioni interne, ratei e risconti, ammortamenti) ed il loro corretto utilizzo prevede, pertanto, il pieno possesso delle tecniche contabili di contabilità generale.

     La nota integrativa deve essere predisposta sulla base delle vigenti disposizioni civilistiche. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. 50/94 deve indicare la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.

 

3. LA REDAZIONE DEL BILANCIO

     La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda in funzionamento, si fonda sui principi contabili.

     Si tratta di quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

     I principi contabili si distinguono in:

     A) generali (postulati del bilancio di esercizio);

     B) applicativi.

     Nella prima categoria rientrano i fondamenti dei principi contabili ovvero quelle norme cui si informano i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio indicati nella categoria B.

     Nella seconda categoria rientrano le linee guida cui informare la determinazione delle singole poste di bilancio. Le fonti di riferimento sono costituite da:

     a) dai principi contabili elaborati dalla Commissione istituita dal CNDC/CNR.

     I principi contabili, formulati dall'apposita Commissione istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri rappresentano corrette norme tecniche che, alla luce della dottrina e della prassi più evoluta devono guidare la formazione del bilancio di esercizio, affinché questo possa assolvere pienamente la sua funzione informativa. Si tratta quindi di linee-guida nell'applicazione delle disposizioni di legge che interpretano, chiariscono ed integrano i concetti espressi dalle stesse disposizioni;

     b) da proposte e studi di organismi e associazioni professionali e/o di impresa (es.: Assonime, IASC, o altre).

     Rientrano nei fondamentali principi i seguenti:

     a) Utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione

     Il bilancio di esercizio deve essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità e nella imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione dei contrapposti interessi.

     A questo fine, tali dati dovranno essere anche analitici ed intellegibili; l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria esposta nel bilancio di esercizio per essere utile deve essere completa e scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.

     b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

     Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso.

     Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa, ecc.).

     L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è necessario che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

     c) Comprensibilità (chiarezza)

     Il bilancio di esercizio deve essere comprensibile, quindi analitico e corredato dalla nota integrativa, che faciliti la comprensione e la intellegibilità della simbologia contabile.

     Alcuni elementi che caratterizzano la chiarezza del bilancio sono:

     - la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;

     - la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito di esercizio;

     - la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica.

     d) Neutralità (imparzialità)

     Il bilancio di esercizio si fonda sui principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari.

     La neutralità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio, soprattutto relativamente alla posta la cui valutazione è soggettiva, frutto di stime e previsioni, ad esempio: nella determinazione della vita economica degli impianti, nella svalutazione dei crediti, o del magazzino. Requisiti essenziali cui deve informarsi la redazione devono essere la competenza e l'onestà, nel senso che il procedimento di formazione del bilancio richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

     e) Prudenza

     Il principio della prudenza è basato sulla regola secondo la quale utili non realizzati non devono essere contabilizzati mentre tutte le perdite, anche se non sono definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. Tale principio rappresenta quindi uno degli elementi fondamentali del procedimento formativo del bilancio: non deve costituire l'arbitraria riduzione di utili e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve uniformarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio.

     f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio

     Il bilancio di esercizio si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

     g) Comparabilità

     La comparabilità dipende da fatti economici similari contabilizzati in bilancio con i medesimi criteri.

     Per garantire ciò, devono sussistere le seguenti condizioni nel tempo:

     1) la classificazione, la separazione e la identificazione delle voci di bilancio per gruppi omogenei deve essere uguale o almeno comparabile;

     2) i criteri di valutazione adottati devono essere gli stessi o, se sono stati cambiati, l'effetto sul risultato e sul patrimonio deve essere opportunamente evidenziato;

     3) i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

     ll problema della comparabilità dei bilanci ha una valenza anche se riferito alla compensazione di bilanci di diverse aziende oltre che di quelli riferiti alla stessa azienda nel tempo: in questo specifico caso per effettuare la comparazione sarà necessario verificare innanzitutto l'applicazione degli stessi criteri di valutazione oltre che degli schemi di redazione (risolvibile con opportune riclassificazioni).

     h) Omogeneità

     L'omogeneità riguarda l'unità di moneta nella quale i diversi componenti attivi e passivi del capitale devono essere espressi, ossia la moneta di conto.

     i) Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione

     La costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei principi fondamentali della determinazione dei risultati di esercizio, in quanto condizione essenziale della comparabilità dei bilanci.

     L'indicazione di cambiamenti nell'adozione dei principi contabili, dei criteri di valutazione delle singole poste di bilancio, nonché dei loro effetti, è condizione necessaria per la corretta predisposizione del bilancio.

     I cambiamenti devono essere posti in evidenza in separati documenti.

     l) Competenza

     La determinazione dei risultati di esercizio implica

l'identificazione, la misurazione dei costi e degli oneri, nonché dei

correlati ricavi e proventi, ad un esercizio.

     Il principio prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere contabilmente rilevato ed attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari, di incasso e di pagamento.

     I criteri di applicazione del principio della competenza si sostanziano nei seguenti:

     a) Ricavi e proventi

     I ricavi devono essere riconosciuti quando:

     - il processo di produzione di beni e dei servizi è completato;

     - lo scambio è già avvenuto, e si è verificato il passaggio del titolo di proprietà (momento della erogazione del servizio e della spedizione del bene). Per quanto riguarda i ricavi riferiti alle commesse a lungo termine, per beni il cui processo produttivo eccede l'anno, i ricavi possono essere riconosciuti sulla base dell'avanzamento dei lavori.

     I proventi, ed in particolare i trasferimenti dalla Regione (delle risorse correnti ed in conto capitale), devono essere riconosciuti attraverso l'atto regionale di assegnazione, che indica le somme che devono essere iscritte in bilancio.

     b) I costi, laddove esiste un processo di scambio, devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio; la correlazione, corollario fondamentale del principio di competenza, contrappone ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, certi e presunti, attraverso:

     - associazione di causa/effetto tra costi e ricavi, in modo analitico o sulla base di assunzione del flusso dei costi (con il metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino al costo medio ponderato);

     - ripartizione dell'utilità pluriennale di un bene (ammortamento delle immobilizzazioni);

     - imputazione diretta di costi al conto economico per le seguenti tipologie di costi:

     1) costi sostenuti in un esercizio che esauriscono la loro utilità nello stesso esercizio o non sia identificabile l'utilità futura;

     2) costi sospesi in esercizi precedenti per i quali venga meno l'utilità futura;

     3) costi per i quali non sia utile l'associazione causa-effetto o la ripartizione dell'utilità del costo del bene.

     Laddove, al contrario, non esista un processo di scambio, sono di competenza dell'esercizio tutti i costi relativi ai fattori produttivi utilizzati nell'esercizio.

     m) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio

     Il bilancio di esercizio deve contenere solo le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

     La correttezza dei dati di bilancio non si esaurisce nell'esattezza aritmetica, bensì nella correttezza economica, nella ragionevolezza rispetto al risultato ottenuto dalla applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di esercizio.

     Gli arrotondamenti, le esemplificazioni, gli errori materiali sono tecnicamente inevitabili, ma non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

     n) Il costo come criterio base delle valutazioni del bilancio di esercizio

     Il costo storico è un metodo informativo del valore e come tale va considerato: il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi e pertanto il costo è esclusivamente uno dei termini usati per la misurazione del valore.

     Il procedimento di valutazione ha avvio dal costo originario (storico), misura della funzionalità iniziale dei beni, che va continuamente riesaminata per determinare la misura residua.

     Assunto il costo come criterio base per la valutazione delle poste di bilancio, gli specifici principi contabili stabiliranno la casistica e le modalità per operare le rettifiche dovute a riduzioni di funzionalità dei beni ovvero al verificarsi di situazioni particolari (andamenti del mercato, mutato livello generale dei prezzi, ristrutturazioni aziendali ...) o ancora per investimenti di particolare natura.

     o) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili

     Si tratta di adeguamenti relativi a:

     A) Procedimenti di rilevazione per identificare, interpretare, controllare e rappresentare i fatti economico-tecnici della gestione aziendale.

     Concretamente si applica il metodo di registrazione dei fatti aziendali coordinati in un sistema di scritture (partita doppia).

     Il bilancio non crea nuovi dati: rileva fatti amministrativi.

     B) Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale di azienda che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili.

     L'inventario contabile è uno strumento di controllo e di valutazione con il quale si provvede a:

     - raccogliere i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio;

     - riesaminare i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti principi contabili e per tradurre tali valori in bilancio.

     Il procedimento contabile alla base della preparazione del bilancio di esercizio si articola nei seguenti gruppi di operazioni:

     1) individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi;

     2) analisi dei fatti amministrativi;

     3) determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi;

     4) identificazione dei conti da imputare;

     5) registrazione dei fatti amministrativi;

     6) bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio;

     7) scritture di rettifica e di integrazione;

     8) preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

     Il sistema contabile amministrativo alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile, cioè capace di fornire i dati necessari per fornire sia le informazioni direzionali, sia quelle di preparazione dei bilanci.

     Tali dati devono essere: analitici, verificabili e documentabili.

     Tutto il processo di formazione del bilancio si informa a corretti principi contabili, ossia a quei principi che sono sostenuti ed accreditati dalla dottrina ragioneristica, dagli ordini professionali competenti e dagli esperti in materia. Tali principi si evolvono nel tempo.

     p) Funzione informativa e completezza della Nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie

     Il bilancio di esercizio deve evidenziare tutte le informazioni complementari necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo.

     Tali informazioni non sono sostitutive della contabilizzazione, valutazione e presentazione del bilancio e sono contenute nella Nota integrativa al bilancio.

     Il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo.

     Tali informazioni sono ricomprese nella Nota integrativa al bilancio che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

     La Nota integrativa infatti è parte integrante del bilancio e costituisce un tutto inscindibile insieme allo Stato patrimoniale e al Conto economico.

     La Nota integrativa non deve essere considerata una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che possono essere attuate nel bilancio stesso. Né d'altra parte deve essere eccessivamente lunga e complessa tale da celare ciò che l'informazione deve rivelare.

     La Nota integrativa deve invece presentarsi come elemento informativo di supporto indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio.

     q) Verificabilità dell'informazione

     L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso una indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

 

4. LA RILEVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' PER

LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE

     L'introduzione di un sistema di contabilità economica deve necessariamente partire da una valorizzazione del patrimonio aziendale, ed in specifico dalla predisposizione di una situazione patrimoniale iniziale corretta ed analitica. Senza tale determinazione di partenza la contabilità economica rischia di trasformarsi in una esercitazione contabile.

     In tale contesto, la Commissione propone la seguente analisi dell'articolo 50 della L.R. 50/94 che disciplina la rilevazione e la valutazione delle attività e passività esistenti propedeutica, ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale dell'Azienda.

     Si propongono alcuni criteri di rilevazione e di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio e per il calcolo delle relative quote di ammortamento.

     Per meglio specificare le scelte operate dalla Commissione si ritiene opportuno di seguito fornire alcune indicazioni di carattere generale applicabili ai beni nell'ambito della pubblica Amministrazione.

     I beni, sulla base delle classificazioni previste negli articoli 822 e seguenti del Codice civile, si distinguono in:

     - beni demaniali;

     - beni patrimoniali.

     Tutti i componenti della collettività sono ammessi al godimento dei beni demaniali, i quali mancano di un valore di mercato, in quanto beni non suscettibili di scambio.

     Nella pubblica Amministrazione il patrimonio è lo strumento con il quale sono soddisfatti alcuni bisogni fondamentali della collettività, mediante l'esercizio delle funzioni istituzionali. I beni patrimoniali sono distinguibili in:

     - indisponibili

     - disponibili.

     I beni del patrimonio indisponibile, pur essendo utilizzati in funzione dell'espletamento di attività di pubblico interesse, sono strutturalmente idonei ad altri usi; si tratta di beni di interesse pubblico.

     I beni del patrimonio disponibile sono beni senza vincolo di destinazione, che possono quindi essere oggetto di scambio e di una valutazione economica.

     Ulteriore classificazione è quella che distingue tra beni strumentali e non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, classificazione maggiormente espressiva rispetto alle modalità di valutazione di seguito illustrate.

     I beni patrimoniali strumentali e non strumentali che, a seguito della costituzione delle Aziende sanitarie e del riconoscimento a tali enti di personalità giuridica fanno parte del patrimonio aziendale, possono essere classificati in: mobili, immobili. La classificazione è riconducibile ad una descrizione più ampia, che prevede la distinzione tra:

     a) immobilizzazioni materiali;

     b) immobilizzazioni immateriali;

     c) immobilizzazioni finanziarie.

     Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie dovranno essere valutate con gli opportuni e specifici criteri previsti dall'articolo 2426 del Codice civile.

     In particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, con riferimento allo Stato patrimoniale iniziale, si dovrà provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria, prevista dall'articolo 50, comma 1, punto a) della L.R. 50/94.

     Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio. Le quote di ammortamento, costituiscono il costo (stimato) di competenza dello specifico periodo di riferimento.

     In particolare, i costi per migliorie apportate a beni acquisiti attraverso leasing, locazione e comodato, devono essere inseriti tra le immobilizzazioni immateriali ed iscritti nello Stato patrimoniale secondo il valore d'uso, o valore corrente, previo parere obbligatorio del Collegio dei Revisori.

     Con riferimento alla classificazione sopra indicata, tra beni patrimoniali indisponibili e disponibili, si forniscono le precisazioni che seguono:

 

BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI

     - Beni immobili: il principio da applicare è quello del costo. Dove non è possibile risalire a tale dato, si prende a riferimento il valore di ricostruzione depurato dagli anni di vetustà.

     Le pertinenze e gli impianti interni incorporati nell'edificio devono essere inseriti nel valore della struttura.

     L'impiantistica esterna (ascensori ed impianti di condizionamento) devono essere assoggettati ai medesimi metodi di gradualità applicata delineati per gli immobili indisponibili.

     L'Azienda deve procedere all'accatastamento dei beni immobili indisponibili. Nel frattempo, procede alla determinazione del valore catastale provvisorio che, se non viene modificato dall'UTE entro 24 mesi, diventa definitivo. Tale valore deve essere utilizzato per le dichiarazioni ai fini fiscali.

     - Beni mobili: si possono prendere i valori residui rilevati ed aggiornati dal programma di inventariazione e gestione di tali beni. L'inventario (Atto di indirizzo e coordinamento n. 3310 del 1988) rileva le seguenti categorie di beni mobili e relativi periodi di ammortamento:

     - apparecchiature sanitarie: 8 anni;

     - informatica, audiovisivi ed attrezzature d'ufficio: 5 anni;

     - lavanderia, guardaroba: 8 anni;

     - trasporti: 4 anni;

     - officine: 8 anni;

     - beni economali: 8 anni;

     - mobili ed arredi: 10 anni.

     I diversi titoli di acquisizione dei beni sono i seguenti: acquisto, donazione, leasing, comodato, noleggio, università.

     L'operazione di trasferimento dei dati dei beni in inventario allo Stato patrimoniale deve essere fatta tenendo conto degli aggiornamenti relativi ai beni fuori uso.

 

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

     - Beni immobili: il criterio di valutazione proposto è la gradualità di applicazione dei metodi indicati per i beni patrimoniali indisponibili: principio del costo e, dove non possibile, valore di ricostruzione ovvero, valore catastale provvisorio.

     - Beni mobili: si ritiene che tale fattispecie non richieda per la scarsa significatività complessiva dei beni, l'individuazione di specifici criteri di valutazione oltre al costo.

     Inoltre, per quei beni definibili come di elevato valore artistico, si propone l'iscrizione nello Stato patrimoniale sulla base di un valore di stima. Tali beni non sono assoggettati ad ammortamento. Le opere d'arte, i beni di interesse culturale artistico e naturale e loro annessioni e pertinenze vanno annotati in un apposito registro a carico e scarico dal quale risultino i seguenti dati:

     - descrizione del bene;

     - consegnatario;

     - stato di conservazione;

     - verbale di consegna.

     Nelle Aziende sanitarie il fattore tecnologico è di cruciale importanza: fenomeno in costante crescita è corrispondentemente l'acquisizione dei beni mobili con modalità diverse dall'acquisto (donazioni, leasing, comodato), a causa anche della cronica insufficienza dei contributi in conto capitale erogati dal livello centrale.

     Ciò comporta che la situazione patrimoniale non contiene tutte le immobilizzazioni utilizzate nei processi produttivi ed erogativi.

     Poiché le operazioni di leasing, noleggio, comodato sono particolarmente costose in termini di oneri finanziari correlati, si ritiene che venendo a mancare nella contabilità economica la distinzione tra spesa in conto esercizio ed in conto capitale, sia un problema tipicamente aziendale la selezione delle fonti e delle forme di acquisto economicamente più convenienti. In effetti, la L.R. 50/94 (articoli 15, 25, 26) stessa prevede il finanziamento degli investimenti attraverso:

     - reinvestimenti di utili;

     - assunzione di mutui;

     - anticipazione con utilizzo del fondo di reinvestimento regionale.

     Per quanto riguarda i beni che devono ancora terminare l'ammortamento, l'iscrizione in bilancio deve essere fatta continuando ad utilizzare gli stessi coefficienti di ammortamento previsti nel Regolamento regionale recepito con Atto di indirizzo e coordinamento n. 3310 del 1988.

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale occorre controbilanciare gli ammortamenti iscritti come rettifica delle immobilizzazioni dell'attivo, con la voce "contributi in conto capitale", nel passivo, ottenuti quale media aziendale calcolata sugli ultimi 5 conti consuntivi.

     Per quanto riguarda i beni acquisiti attraverso leasing, si prevede l'attivazione di appositi conti d'ordine per la rilevazione del debito residuo dei leasing attivati dall'Azienda. I conti d'ordine sono conti nei quali vengono annotati dati che pur non avendo diretta incidenza sul bilancio di esercizio, devono essere tenuti "a memoria" nel sistema contabile dell'Azienda. In particolare, i conti d'ordine per la rilevazione dei leasing rappresentano la progressiva riduzione dell'impegno verso i terzi (sistema degli impegni).

     Avendo così esaurito l'analisi delle fattispecie previste dai punti a) e b), comma 1, art. 50 della L.R. 50/94, si richiamano i criteri indicati per le altre categorie di attività e di passività, da inserire nello Stato patrimoniale iniziale.

     - Le rimanenze: sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, valutate sulla base del costo medio ponderato.

     - I crediti e i debiti: sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo i crediti e al valore nominale i debiti.

     Deve essere altresì iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale un fondo rischi su crediti, nel quale devono essere contabilizzati i crediti di dubbia esigibilità o temporanea inesigibilità.

     - Disponibilità liquide: sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i dati con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994.

     - Ratei e risconti: sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del Codice civile.

 

5. I PRINCIPI APPLICATIVI

 

5.1. Annotazioni in merito alla predisposizione dei prospetti Fonti ed Impieghi

     I prospetti Fonti e Impieghi dovranno essere predisposti con le seguenti modalità.

     A) Bilancio pluriennale di previsione (Allegato n. 1):

     Nel prospetto Fonti ed Impieghi dovranno essere analiticamente riportati i valori previsti per ciascuno dei tre anni considerati nel piano, nonché i valori totali riferiti all'intero triennio.

     B) Bilancio economico preventivo (Allegato n. 2):

     Nel prospetto Fonti e Impieghi dovranno essere analiticamente riportati i valori previsti per ciascuno dei quattro trimestri nel bilancio, nonché i valori totali riferiti all'intero anno.

     Per ottemperare al disposto del punto f), comma 1, articolo 14 della L.R. 50/94, laddove è previsto che, nell'ambito della relazione annuale al bilancio di esercizio sia presentato un "prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa", le Aziende sanitarie dovranno utilizzare il prospetto per l'invio trimestrale dei dati relativi alla gestione di cassa al Ministero del Tesoro (circolare del Ministero del Tesoro 21 dicembre 1981, n. 31933, in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1982, n. 3).

 

5.2. Annotazioni in merito alla predisposizione dei documenti contabili componenti il bilancio di esercizio

     Con il presente paragrafo si intendono fornire elementi in merito alla rilevazione, al contenuto ed alla valutazione delle principali poste previste nel DM 20 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1995, recepito negli schemi regionali obbligatori allegati al Regolamento di contabilità economica.

 

Schema di bilancio - Stato patrimoniale

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Attivo:

A) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

2) costi di ricerca, sviluppo

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

4) altre

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni).

 

Contenuto

1) Costi di impianto e di ampliamento

     - «Le spese sostenute da un'impresa di nuova costituzione negli esercizi anteriori a quelli in cui sono stati conseguiti i primi ricavi - derivanti dalla normale commercializzazione dei beni e dei servizi - si imputano all'attivo patrimoniale solo se riferentesi all'acquisizione di servizi e di utilità che non si esauriscono nell'esercizio» (Assonime)

     Ad esempio, si tratta delle:

     - spese di costituzione e modifiche statutarie;

     - spese sostenute nella fase di primo impianto;

     - spese sostenute in occasione di nuove iniziative.

2) Costi di ricerca, di sviluppo

     - Devono essere inclusi i costi che non abbiano competenza temporale nell'esercizio. Deve trattarsi di costi che possano essere economicamente sospesi in quanto correlabili con ricavi futuri.

     - «Le spese di ricerca pura e quelle per il miglioramento corrente di prodotti o di processi produttivi vanno addebitate al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenute. Le spese di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti o processi produttivi o per sostanziali modifiche agli stessi possono essere capitalizzate quando:

     a) si riferiscono a progetti specifici previsti nei piani aziendali;

     b) sussistono ragionevoli prospettive di redditività» (Assonime).

     - «I costi di sviluppo e di progetto possono essere differiti a futuri esercizi se tutti i criteri che seguono sono soddisfatti:

     a) il prodotto o processo è chiaramente definito e i costi sono identificabili;

     b) la fattibilità tecnica del prodotto o processo è stata dimostrata;

     c) gli amministratori hanno manifestato l'intenzione di produrre il processo». (IASC, PCI n. 9).

3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

     La voce è suddivisa in:

     - brevetti;

     - diritti di utilizzazione;

     - know how;

     - software.

     Brevetti: per la nozione e conseguente iscrivibilità si rimanda al Codice civile (articoli 2584-2594) ed alle Leggi speciali in materia, 1127/39 per le invenzioni e 1411/40 per i modelli.

     Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno: per la cui nozione si rimanda al Codice civile (articoli 2575-2583) ed alle Leggi speciali (vedi 633/41).

     Know how: informazioni e conoscenze che possono formare oggetto di autonomo rilievo patrimoniale, rappresentative di un bene economico che può formare oggetto di trasferimento ad altre economie.

     Software: frutto di sforzo intellettuale creativo (esempio software applicativo acquistato e prodotto).

4) Altre

     E' una voce residuale nella quale sono rilevabili:

     - concessioni;

     - licenze d'uso;

     - marchi;

     - spese straordinarie su immobili di terzi;

     - spese finanziarie da ammortizzare;

     - spese di pubblicità da ammortizzare.

     Concessioni: diritti rilasciati dalla Autorità amministrativa (occupazione suolo pubblico, trasporto pubblico, ecc.) autorizzazioni che rendono possibile l'esercizio di un diritto (apertura di pubblici esercizi, ecc.).

     Licenze d'uso: riferibili al software, know how, processi, ecc.

     Solo il software applicativo è bene immateriale in quanto il software di base è parte dell'hardware.

     Spese straordinarie: riferibili a spese incrementative su beni di terzi (beni in leasing, in locazione, ecc.) oppure relative ad oneri finanziari straordinari e con caratteristica pluriennale.

     Spese di pubblicità: vanno addebitate al conto economico se trattasi di pubblicità a sostegno del prodotto o servizio ed allo stato patrimoniale se di presentazione o rilancio del prodotto o servizio.

 

Rilevazione

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, con ricognizione straordinaria, sulla base di documenti, contratti, autorizzazioni ed anche spese sostenute per l'acquisto (software) o per la manutenzione straordinaria (beni in uso).

     A regime, si propone l'applicazione dei principi generali e dei disposti particolari previsti dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento.

 

Valore di iscrizione

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, si dovranno applicare i disposti contenuti nell'articolo 2426 Codice civile, ai punti nn. 1, 2, 5 e 6.

     Tuttavia, le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte al "valore d'uso", intendendosi l'idoneità a partecipare ai processi produttivi.

     L'attribuzione del costo fra più esercizi, fino ad un massimo di cinque, è rimessa alla discrezione dell'Organo amministrativo, con il consenso dell'Organo di controllo (Collegio dei revisori).

     Il valore residuo (costo - ammortamento), deve rappresentare la residua possibilità di utilizzo dell'immobilizzazione.

     A regime, si propone l'applicazione dei principi generali e dei disposti particolari previsti dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Attivo:

A) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni

2) fabbricati

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali svalutazioni) 3) impianti e macchinari

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

4) attrezzature sanitarie

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

5) mobili ed arredi

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

6) automezzi

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali svalutazioni) 7) altri beni

     - poste rettificative (fondo ammortamento ed eventuali

     svalutazioni)

8) immobilizzazioni in corso ed acconti.

 

Contenuti

     A riguardo, si ritiene superfluo procedere ad una analisi dettagliata di ogni singola tipologia.

     Si propongono tuttavia le seguenti osservazioni.

     In generale i beni trasferiti dai Comuni, dovrebbero essere beni non strumentali all'attività della Azienda e quindi da rilevare separatamente dagli altri beni.

     E' opportuno distinguere i beni trasferiti in:

     - terreni agricoli;

     - aree edificabili;

     - fabbricati rurali;

     - fabbricati civili;

     - fabbricati industriali;

     - altri fabbricati;

     - beni di valore culturale, storico, archeologico, artistico, ecc.;

     - altri beni mobili.

     In ordine ai terreni si intende il "suolo" di proprietà dell'Azienda.

     I terreni non sono assoggettabili ad ammortamento, ad eccezione dei terreni sui quali è stato costruito un fabbricato il cui valore va a costituire l'importo unitario del fabbricato da ammortizzare, ed i terreni adibiti a cave.

     Con riferimento agli altri beni, costituenti la "dotazione tecnica" dell'Azienda, ovvero i beni che l'Azienda utilizza per svolgere la propria attività, si osserva che essi possono essere ulteriormente

sottoclassificati in categorie omogenee (esempio: macchinari specifici, macchinari generici, macchine elettroniche d'ufficio, ecc.). Deve trattarsi comunque di beni di proprietà dell'Azienda.

     «Le immobilizzazioni tecniche sono beni di uso durevole costituenti l'organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali.

     Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono quindi destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.» (CNDC, DOC. n. 4).

     «Le immobilizzazioni materiali sono l'insieme di beni fisici di proprietà dell'impresa destinati a servire durevolmente allo svolgimento dell'attività.» (Assonime).

     «Le immobilizzazioni tecniche sono i beni materiali che:

     a) sono posseduti da un'impresa per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per essere locati a terzi, per fini amministrativi e possono includere elementi destinati alla manutenzione o alla riparazione di tali beni;

     b) sono stati acquistati o costruiti con l'intenzione di essere utilizzati su base continuativa;

     c) non si ritiene debbano essere venduti nel corso della ordinaria gestione;» (IASC, PCI n. 16).

     Nella voce "immobilizzazioni in corso", vanno rilevati i beni materiali di produzione interna che alla data di riferimento si trovano in fase di costruzione.

     Nella voce "acconti" vanno rilevati i crediti nei confronti di fornitori per anticipi fatti sull'acquisto di beni materiali.

 

Rilevazione

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, per i beni inventariati, la rilevazione andrà effettuata sulla base dell'esistenza fisica dei singoli beni effettuata dai consegnatari.

     Per quelli non inventariati la rilevazione dovrà essere effettuata con materiale ricognizione dei beni, dati in carico ai consegnatari ed eventualmente affidati agli utilizzatori (subconsegnatari).

     Per i beni acquistati con contributi in conto capitale o trasferimenti specifici, occorre rilevare il costo al lordo e l'entità del contributo ottenuto (vedi in seguito, paragrafo contributi in conto capitale).

     Per i beni trasferiti dai Comuni la rilevazione sarà effettuata sulla base del decreto di trasferimento.

     A regime, si propone l'applicazione dei principi generali e dei disposti particolari previsti dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento.

 

Valore d'iscrizione

     Per la predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale:

     «Le immobilizzazioni materiali, ivi compresi i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, trasferiti dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, sono rilevati in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento. Per quanto concerne la valorizzazione la Giunta regionale provvederà, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi entro sessanta giorni alla entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri da adottare.» (articolo 50, 1° comma, lettera b).

     «Le immobilizzazioni materiali già assegnate all'azienda ed ancora esistenti al 31 dicembre 1994, debbono essere rilevate dai responsabili aggiornando i relativi inventari con i criteri di valutazione stabiliti dai numeri 1, 2, e 3 dell'articolo 2426 del Codice civile.»

(articolo 50, 2° comma).

     «Le immobilizzazioni in corso di esecuzione e non entrate in funzione debbono essere separatamente rilevate osservando i criteri di cui ai numeri 1 e 11 dell'articolo 2426 del Codice civile.»

(articolo 50, 3° comma).

     «I beni durevoli di valore unitario inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il corrispondente ammortamento deve essere iscritto in diminuzione delle attività.»

(articolo 50, 4° comma).

     A regime, si utilizzeranno i seguenti criteri di valutazione:

     a) per i beni strumentali

     Il valore di iscrizione ha lo scopo di determinare il costo attribuibile al bene per poi procedere ad operazioni ad esso correlate quali l'ammortamento, le rivalutazioni e le svalutazioni.

     Occorre distinguere ai fini del valore di iscrizione se il bene è stato acquistato, oppure prodotto o conferito/donato.

     * Acquisto da terzi

     Il valore di iscrizione è determinato dal prezzo di acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione; i costi accessori possono essere:

     - costi di installazione;

     - costi di avviamento, collaudo;

     - costi di trasporto;

     - spese notarili e provvigioni per gli immobili.

     ** Produzione interna

     Il valore di iscrizione è determinato dal costo di produzione che comprende:

     - il costo direttamente imputabile al prodotto:

     progettazione;

     materiali;

     mano d'opera diretta;

     acquisizione di servizi;

     costi assicurativi diretti;

     - i costi indiretti imputabili al bene fino alla sua utilizzazione:

     quota ammortamento cespiti utilizzati per la produzione;

     costi di trasformazione;

     mano d'opera indiretta;

     - oneri finanziari per i prestiti finalizzati alla fabbricazione.

     Il valore economico della costruzione interna non può in ogni caso superare quello di mercato e il valore di utilizzazione.

     Le opere in corso di esecuzione devono essere rilevate in base agli stati di avanzamento dei lavori redatti dall'impresa appaltatrice dell'opera, oppure allo stato di avanzamento della commessa nel caso di costruzione interna

     *** Conferimento/donazione

     Il valore da iscrivere è quello determinato in sede di stima del conferimento o della donazione.

     Il dato iniziale di acquisto, produzione e conferimento/donazione deve essere aumentato dei costi di ampliamento, manutenzione e riparazione straordinaria che portino ad un aumento della produttività o della vita utile del bene.

     b) per i beni non strumentali

     La valutazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

     - valutazione catastale per gli immobili produttivi di reddito fondiario;

     - valore di mercato.

 

SCORTE

 

Attivo:

B) Attivo circolante

I - Scorte

1) sanitarie

2) non sanitarie.

 

Contenuto

     Le giacenze di magazzino vanno considerate come operazioni in corso alla data di chiusura dell'esercizio. Operazioni sorte nel passato sotto l'evidenza di un costo sostenuto ed avviate verso l'esito di un realizzo futuro nell'esercizio successivo.

     Nell'ambito della classificazione sopra indicata (scorte sanitarie e scorte non sanitarie), si possono individuare le seguenti voci:

     - materie prime, sussidiarie e di consumo rappresentano beni che vengono immessi nei processi di produzione;

     - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati rappresentano, rispettivamente, i risultati di alcuni processi in attesa di partecipare a successivi processi di produzione e parti finite di acquisto o di produzione che possano essere cedute a terzi;

     - lavori in corso su ordinazione rappresentano opere, forniture e servizi derivanti da contratti di appalto, opera, somministrazione e simili;

     - prodotti finiti e merci rappresentano il processo finale di fabbricazione da destinare alla vendita;

     - acconti rappresentano il credito nel confronto del fornitore per anticipi fatti per acquisto di scorte, o di servizi.

 

Rilevazione

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale:

     «Le rimanenze, sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo.»

(articolo 50, 1° comma, lettera c), L.R. 50/94).

     A regime, dovranno essere rilevate con inventario fisico dal magazzino generale, dai magazzini periferici, dalle farmacie, armadi farmaceutici, ecc.

     L'inventario fisico andrà riconciliato con la contabilità di magazzino.

 

Valore di iscrizione

     La legge regionale dispone l'iscrizione sulla base del costo medio ponderato continuo.

     Il costo, se il bene è stato acquistato da terzi, deve comprendere i costi accessori, quali le spese di trasporto, di imballo, di assicurazione, ecc. (costo pieno di acquisto).

     Se il bene è stato prodotto il costo comprende tutti i costi imputabili al prodotto, (costo di fabbricazione). I costi imputabili al prodotto sono:

     * costi diretti:

     - materia prima;

     - mano d'opera diretta;

     - materiale di consumo;

     * quota di costi indiretti:

     - energia;

     - mano d'opera indiretta;

     - quota d'ammortamento di beni utilizzati.

 

CREDITI E DEBITI

 

Attivo:

B) Attivo circolante

II - Crediti da:

1) Regione e Provincia autonoma

2) Comune

3) Aziende sanitarie

4) Erario

5) altri (privati, estero, anticipi, personale, ecc.)

...........

 

Passivo

D) Debiti:

1) mutui

2) Regione e Provincia autonoma

3) Comune

4) Aziende sanitarie

5) verso fornitori

6) verso istituto tesoriere

7) tributari

8) verso istituti di previdenza

9) altri debiti.

 

Contenuto

     Non si ritiene significativo esaminare analiticamente le singole voci di credito e di debito elencate nello schema di Stato patrimoniale.

     a) Crediti

     L'articolo 2426, n. 8 del Codice civile stabilisce che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

     Il valore di realizzazione si calcola indirettamente con l'inserimento in bilancio di un fondo svalutazione crediti da portare in detrazione dai corrispondenti crediti.

     I crediti rappresentano il diritto ad esigere determinati ammontari.

     La condizione dell'iscrivibilità è quella della esistenza del credito.

     Non sono iscrivibili crediti futuri o condizionali.

     I crediti di fornitura sono iscrivibili nel momento in cui maturano i relativi ricavi in ossequio al principio della competenza. I crediti da prestazione di servizio sono iscrivibili nel momento in cui la prestazione è effettuata.

     E' opportuno verificare per i crediti vantati verso Enti pubblici l'esistenza del residuo passivo nel bilancio dell'Ente debitore.

     d) Debiti

     I debiti rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati.

     Come i crediti, i debiti originati da acquisizione di beni o fornitura di servizi vanno iscritti quando è avvenuto il trasferimento di proprietà del bene o è stata completata la prestazione.

     Devono essere rilevati fra l'altro:

     - i debiti per finanziamenti assunti dall'azienda o assunti da altri ed accollati all'azienda;

     - gli anticipi da utenti in attesa della cessione del bene o ultimazione della prestazione;

     - i debiti verso il personale per retribuzioni, missioni, ferie, rimborsi, ecc.;

     - i debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali per parte maturata e di competenza dell'esercizio;

     - i debiti tributari comprese le ritenute che l'azienda opera come sostituto d'imposta.

     Anche per i debiti verso Enti pubblici è opportuna una riconciliazione con i residui attivi dell'Ente creditore.

 

Rilevazione

     Sia ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, sia a regime, i crediti e i debiti dovranno essere rilevati sulla base del seguente criterio:

     «I crediti ed i debiti sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo i crediti, ed al valore nominale i debiti.»

(articolo 50, 1° comma, lettera d), L.R. 50/94).

     Quindi, dovranno essere rilevati dalle scritture contabili collegate al documento probatorio (fattura, contratto, rogito, ecc.) dell'esistenza e della pertinenza.

     Dovrà essere controllata l'effettiva natura di credito o debito come specificato nel paragrafo precedente, natura non sempre corrispondente al residuo attivo o passivo (obbligazione giuridica sorta e non impegno ad adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere determinate azioni od attività).

     Per i crediti dovrà essere indicata la persona fisica o giuridica tenuta al pagamento, l'importo, l'atto che ha fatto sorgere il diritto alla riscossione e la scadenza.

     Per i debiti la rilevazione dovrà evidenziare la persona fisica o giuridica creditrice, l'importo, la scadenza e l'atto che ha fatto sorgere il debito.

 

Valore di iscrizione

     I criteri di valutazione utilizzabili, valore di presunto realizzo per i crediti, valore nominale per i debiti, sono gli stessi sia ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, sia ai fini dell'utilizzo della contabilità economica a regime.

     Si segnala inoltre che i crediti dichiarati inesigibili devono comunque essere rilevati nell'inventario sino al compimento dei termini di prescrizione.

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

 

Attivo:

Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide

1) cassa

2) istituto tesoriere

3) conto corrente postale.

 

Contenuto e rilevazione

     Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale:

     «Le disponibilità liquide sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i valori con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994.» (articolo 50, 1° comma, lettera e), L.R. 50/94).

     A regime, devono essere rilevati i dati esistenti nella cassa economale, sia come contante che come valori (francobolli, carta da bollo, ecc.) quelli esistenti presso il tesoriere e l'Amministrazione postale comprensivi degli interessi maturati

     Vanno esclusi i cosiddetti "sospesi di cassa", i movimenti cioè di numerario già avvenuto e non ancora registrato, in quanto devono essere imputati ai conti dello Stato patrimoniale e del Conto economico a cui si riferiscono.

     I dati rilevati devono essere riconciliati con le scritture contabili alla data di riferimento.

 

Valore di iscrizione

     Per enumerazione o al valore nominale, secondo la tipologia del bene.

 

RATEI E RISCONTI

 

Attivo

C) Ratei e risconti

     (ratei attivi e risconti attivi)

................................

 

Passivo

E) Ratei e risconti

     (ratei passivi e risconti passivi).

 

Contenuto

     Sulla base dell'articolo 2424 bis, 5° comma del Codice civile:

     «Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei) ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti).

     Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio da corrispondere in esercizi successivi (ratei) e i proventi entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti).

     Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

     Sono pertanto quote di costi e di ricavi proporzionali al tempo, da rilevare nel rispetto della competenza economica (costi e ricavi e non spese ed entrate).

     Non devono essere rilevate in queste voci le fatture da ricevere e le fatture da emettere da classificare tra i debiti ed i crediti.

 

Rilevazione

     Sia ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, sia a regime, i ratei e i risconti dovranno essere rilevati sulla base del seguente criterio:

     «I ratei e risconti sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del Codice civile.»

(articolo 50, comma 1, lettera f), L.R. 50/94).

     A tal fine, dovranno essere rilevati dalle scritture contabili e da atti e documenti (fatture, bollette, contratti, estratti di conto corrente, piano di ammortamento di prestiti, ecc.).

 

CONTI D'ORDINE

 

Attivo

D) Conti d'ordine

1) canoni leasing ancora da pagare

2) depositi cauzionali

..................................

 

Passivo

F) Conti d'ordine

1) canoni leasing ancora da pagare

2) depositi cauzionali.

 

Contenuto

     Ai sensi dell'articolo 2424, 3° comma del Codice civile:

     «In calce allo Stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali ...».

     In tali voci, quindi, oltre ai canoni di leasing ancora da pagare occorrerà inserire gli impegni di acquisto rilevanti, i beni di terzi in deposito, in custodia, in visione, in concessione, in comodato d'uso, ecc.

     Anche i beni di terzi devono essere affidati ad un consegnatario con dovere di custodia.

 

5.3. Annotazioni in merito a specifiche problematiche inerenti la redazione del bilancio di esercizio.

 

Ammortamento

     L'ammortamento è una procedura di riparto sistematico di un costo pluriennale. La quota di ammortamento indica la parte di costo pluriennale avente competenza economica nell'esercizio.

     Le quote di ammortamento nella previsione dell'articolo 2426, n. 2 del Codice civile devono essere determinate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene.

     La determinazione delle quote di ammortamento deve pertanto essere correlata a piani nei quali si è preordinata la partecipazione dell'immobilizzazione al processo produttivo.

     I piani di ammortamento devono essere modificati, qualora si verifichino eventi dovuti a fattori di mercato, obsolescenza tecnologica, errori di previsione tali da modificarne la residua vita utile.

 

Contributi in conto capitale per investimenti

     Il costo dei beni deve essere assunto al lordo dei contributi o trasferimenti erogati da terzi per il finanziamento.

     Secondo lo IASC i contributi per l'acquisto degli impianti dovrebbero essere considerati ricavi pluriennali ed ammortizzati con gli stessi ritmi dell'ammortamento dei beni acquistati.

     I contributi in conto capitale dovrebbero essere utilizzati anno per anno per importi proporzionali alle quote di ammortamento dell'anno (che sono pertanto da calcolare sul lordo).

     Altra teoria considera il contributo parte integrante del patrimonio netto ed in tal caso l'ammortamento viene effettuato (e determina costo) sull'importo pieno del cespite.

     I contributi in conto capitale sono iscrivibili in bilancio al momento dell'incasso, ovvero al momento in cui esiste una formale delibera di erogazione.

     L'utilizzo dei contributi in conto capitale a copertura dei costi per quote di ammortamento non deve, in nessun caso, dare luogo ad utili.

 

Svalutazioni

     Nell'ipotesi in cui alla data della chiusura dell'esercizio l'immobilizzazione risulti durevolmente inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 dell'art 2426, Codice civile, la stessa deve essere iscritta nello Stato patrimoniale a tale minor valore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se vengono meno le cause che avevano richiesto la svalutazione.

 

Riparazioni e manutenzioni

     Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria costituiscono spese del periodo, quelle di manutenzione straordinaria o più propriamente quelle di miglioramento, ampliamento, modifiche e rinnovamento, comportano un aumento significativo di produttività o di vita utile del bene e pertanto sono capitalizzabili.

     I materiali per le manutenzioni di uso ricorrente e di modesto costo sono normalmente spesati nell'esercizio di acquisto.

     I materiali di maggiore costo devono invece essere esposti tra le scorte di magazzino.

 

5.4. Rilevazioni patrimoniali da effettuare a regime

     A regime, i beni durevoli di cui al quarto comma dell'articolo 50 della L.R. 50/94, di valore inferiore a Lire 1.000.000, sono iscritti tra le immobilizzazioni ed interamente ammortizzati nell'anno in cui è stato sostenuto il costo di acquisizione.

     I beni che per loro natura o per loro valore non meritano un impegno programmatico e gestionale vengono considerati come universalità. Allo scopo, la rilevazione è effettuata sulla base della consistenza numerica dei beni e del relativo valore calcolati in termini medi annui.

     Dalla rilevazione nello Stato patrimoniale sono esclusi i beni non inventariabili.

     Non sono inventariabili salvo diversa determinazione del Direttore generale i seguenti beni:

     a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori ed officine, il materiale fotografico e, in genere tutto il materiale "a perdere" che debba essere consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

     b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, strumenti d'uso e di misura nei laboratori ed officine, materiale didattico, pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente;

     c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli, schedari, scale portabili, schermi e simili;

     d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, tende, veneziane, plafoniere, lampadari e simili;

     e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato senza incrementarne il valore, quali software, accessori, schede elettroniche, obiettivi ricambi e simili;

     f) i beni di effimero valore.

     La determinazione del limite di cui alle lettere c) e f) è effettuata annualmente in via preventiva dal Servizio di controllo di gestione sentito il parere del Collegio dei revisori. Il tetto massimo di riferimento è fissato in 1 milione di lire.

     I beni immobili e mobili di cui l'Azienda sanitaria ha la proprietà od il possesso sono descritti in inventari separati per centri di costo.

     I responsabili dei Centri di costo avvalendosi del sistema informativo interno, devono provvedere alla corretta tenuta degli inventari ed al loro aggiornamento permanente.

     I beni mobili non più idonei all'uso sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del responsabile del settore, da comunicare agli uffici competenti per le rilevazioni contabili e cancellati dagli inventari.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 29 della L.R. 16 luglio 2018, n. 9.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3.

[4] Allegato già sostituito dall’art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 8 aprile 2009, n. 1.

[5] Allegato già sostituito dall’art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 8 aprile 2009, n. 1.

[6] Allegato già sostituito dall’art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 8 aprile 2009, n. 1.