§ 2.8.228 - Circolare 13 maggio 2005, n. 17.
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:13/05/2005
Numero:17

§ 2.8.228 - Circolare 13 maggio 2005, n. 17.

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005.

(G.U. 24 maggio 2005, n. 119)

 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

 

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Ente nazionale risi

Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A.- Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.L - ANPA

 

1. Premessa.

Con riferimento alla normativa elencata la paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

2. Riferimenti normativi.

2.1. Normativa comunitaria.

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

2.2. Normativa nazionale.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.

Decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004.

Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, avente per oggetto «Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005».

 

3. Accesso alla riserva nazionale.

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonchè dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004.

3.1. Presentazione della domanda.

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2204. La domanda può costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non essendo alimentati dalla stessa, i titoli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento 2000-2002.

Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di accesso alla riserva per l'anno 2006.

3.2. Superfici ammissibili.

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilità:

 

Superficie agricola

Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva

 

 

Seminativi ai sensi della lettera D dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002

Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

 

 

Orti familiari ai sensi della lettera E dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002

Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale

 

 

Prati permanenti e pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri)

Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003,limitatamente alle aziende per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca dati dell'Anagrafe nazionale bovina almeno un {codice allevamento}relativo alle specie bovina,bufalina o ovina e caprina e che presentino un coefficiente di densità pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro.

 

 

Prati permanenti e pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli magri)

Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003limitatamente alle aziende per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca dati dell'Anagrafe nazionale bovina almeno un {codice allevamento}relativo alle specie bovina,bufalina o ovina e caprina, e che presentino un coefficiente di densità pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro, con le seguenti considerazioni delle superfici condotte: 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante, con tara del 20% - 50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50%

 

 

Coltivazioni permanenti ai sensi della lettera G dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002

Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale

Gli oliveti saranno considerati ammissibili,con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, solo a partire dall'anno 2006

 

 

Altre superfici ai sensi della lettera H dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002

Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale

 

 

 

4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale.

A. Nuovi agricoltori.

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno, e può richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 20 a 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nonché dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 10 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate:

trasferimento di terre date in affitto;

investimenti;

locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione;

riconversione della produzione;

provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è possibile richiedere di accedere alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

B.1. Trasferimento di terre date in affitto.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni dati in affitto nel periodo di riferimento e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2002, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.2. Investimenti.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 6 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacità di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.

L'investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base per il calcolo dell'importo di riferimento di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno ammissibile ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, ovvero capi di bestiame.

Se sussiste una o più delle situazioni di cui sopra l'agricoltore può richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni:

B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di terreni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e le cui superfici, ai sensi del comma 3 del paragrafo 3 del citato art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli.

Per chiarire con un esempio:

se l'agricoltore ha aumentato di 6 ettari la propria superficie, mediante un acquisto o un affitto effettuato nell'anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i 6 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad 1/3, cioè 2 ettari; in questo caso l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli;

i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

B.2.2. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di allevamenti zootecnici o di capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali è stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso di ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione giustificativa attestante che l'investimento effettuato ha dato luogo ad un aumento della capacità produttiva; si precisa che l'incremento dei capi deve essersi verificato sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello degli UBA ammessi a premio; la determinazione dell'investimento verrà effettuato confrontando unicamente la media degli UBA ammessi a premio nel biennio 2003-2004 con la media degli UBA ammessi a premio nel triennio 2000-2002;

La documentazione che a fronte di un aumento di capi ammessi a premio comprova l'aumento di capacità produttiva è la seguente:

nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da vacche nutrici o ovicaprini, la dichiarazione di cui al punto a);

nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, la dichiarazione di cui al punto a) e documentazione comprovante un investimento strutturale finalizzato all'incremento della produttività zootecnica dell'azienda.

B.2.3. Nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto dei capi in questione;

i contratti di acquisto delle vacche nutrici devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004;

i capi devono essere stati mantenuti in azienda per un periodo minimo di sei mesi.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità per quanto concerne i precedenti punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le seguenti modalità:

nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o più: il valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005;

nel caso di incremento in capi richiesti a premio nelle campagne 2003 e 2004: il valore dell'importo di riferimento equivale al valore dell'investimento; l'importo di riferimento verrà calcolato sulla base del criterio già adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;

nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non è stato concesso alcun premio zootecnico: l'importo di riferimento verrà calcolato sulla base del criterio già adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;

L'importo di riferimento ottenuto con le modalità sopra descritte viene sommato e quindi ripartito, secondo le seguenti priorità:

a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.2.1, lettera c), generando titoli ordinari da riserva;

b) sui titoli ordinari già in possesso dell'agricoltore richiedente;

c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli già in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei Euro 5.000 per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a Euro 5.000.

Il valore dei titoli sarà eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.3. Locazione di terreni.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 7 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004.

Se si verifica questa eventualità l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l'impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano condotti dal proprietario;

i contratti di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni presi in affitto e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 8 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

Se si verifica questa eventualità l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.5. Riconversione della produzione.

B.5.1. Agricoltore che ha presso parte a programmi nazionali di riorientamento.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli.

Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto c) sono divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;

c) deve indicare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, divenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-1999 sui terreni oggetto del riorientamento e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005 eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.

Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola l'importo di riferimento basato sul quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo dell'agricoltore nell'anno in cui è avvenuto l'abbandono,

moltiplicato per l'importo previsto per l'anno civile 2004 di cui al paragrafo 2 dell'art. 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per le fattispecie di cui ai precedenti punti B.5.1. e B.5.2., l'importo di riferimento ottenuto con le modalità sopra descritte sarà ripartito, secondo le seguenti priorità:

a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.5.1., lettera c), generando titoli ordinari da riserva;

b) sui titoli ordinari già in possesso dell'agricoltore richiedente;

c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli già in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei 5.000 euro per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a 5.000 euro.

Il valore dei titoli sarà eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso, non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'AGEA (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento).

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base del presente articolo, agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonchè del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale D/118/2004 e dall'art. 4 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di trovarsi oggi nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la

richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perchè coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli provvisori assegnati.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale; l'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

E. Allineamento alle medie regionali.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 3 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtù delle casistiche riportate al paragrafo 4, lettera A o al paragrafo 4, lettera C della presente circolare.

Il valore dei titoli già posseduti deve essere inferiore al valore dei titoli a lui assegnati sulla base della media regionale.

L'agricoltore che si trova in questa fattispecie, può richiedere l'innalzamento del valore dei titoli già posseduti alla media regionale dei titoli a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera A del paragrafo 4 della presente circolare, ovvero nelle condizioni di cui alla lettera C del paragrafo 4 della presente circolare;

b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere A e C della presente circolare;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento innalza il valore dei titoli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alla media regionale delle zone in cui ricadono le superfici di cui alla precedente lettera c), eventualmente ridotte per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

F. Circostanze eccezionali.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 5 del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 11 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio precedente 1997-1999.

L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilità oggettiva della coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero l'impossibilità di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come corrispondenti alla realtà aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto.

Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e deve fornire i documenti previsti nella circolare AGEA.ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente;

b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, che erano oggetto dell'impegno agroambientale di cui alla precedente lettera a);

c) non deve possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attività agricola nel periodo 2000-2002 o 1997-1999.

Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

5. Vincoli dei titoli da riserva.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli da riserva non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.

I casi che concretizzano il vincolo sopra descritto sono:

a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera A alla lettera D, della presente circolare;

b) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di oltre il 20%;

c) il caso di cui all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola durante il periodo di riferimento.

I casi che non concretizzano il vincolo sopra descritto sono:

d) il caso di innalzamento del valore dei titoli già posseduti, previsto al paragrafo 4, lettera B.2, lettera b, della presente circolare, nel caso tale aumento di valore sia inferiore o uguale al 20% del valore dei titoli da aumentati;

e) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di un importo uguale o inferiore al 20% del valore dei titoli aumentati;

f) il caso di cui al paragrafo 4, lettera F, della presente circolare.

6. Definizione del valore dei titoli.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli è calcolato secondo la procedura di cui all'art. 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

7. Modalità di presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale e della documentazione giustificativa.

Come è evidenziato al precedente paragrafo 3.1, possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano manifestato l'intenzione di accedere alla riserva nazionale nella domanda unica di pagamento sottoscritta entro il 16 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nell'allegato alla domanda unica, conforme al modello fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 1), dedicato alla riserva nazionale, devono essere indicate le fattispecie normative e le superfici per le quali si richiede l'accesso alla riserva, nonché gli estremi della domanda unica di riferimento.

L'allegato dedicato alla riserva nazionale, corredato della documentazione giustificativa delle fattispecie invocate, definite nella presente circolare, deve pervenire all'AGEA entro il 15 giugno 2005.

Conformemente a quanto previsto per la domanda unica, l'allegato e la documentazione per l'accesso alla riserva nazionale devono essere presentate all'AGEA, da parte dei soggetti che hanno presentato domanda unica all'AGEA stessa, persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:

Valle d'Aosta;

Liguria;

Provincia autonoma di Trento;

Provincia autonoma di Bolzano;

Friuli-Venezia Giulia;

Marche;

Umbria;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA devono rivolgersi allo stesso CAA al quale hanno presentato la domanda unica. Il CAA usufruisce delle procedure informatiche disponibili all'uopo presso il portale SIAN (www.sian.it) e ha l'obbligo di archiviare i documenti cartacei presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione del modulo di richiesta di accesso alla riserva nazionale, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore, per la stampa di un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale e delle relative note esplicative.

Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale corredato di numero identificativo (bar-code), dei dati anagrafici e dell'elenco delle superfici aziendali ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale così come risultanti dal fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati anagrafici e del numero identificativo (bar-code) potrà essere scaricato al massimo tre volte.

Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 del 15 giugno 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).

Domanda unica di pagamento 2005 - Allegato.

Richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Via Torino n. 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Nome;

Cognome/ragione sociale;

Indirizzo;

C.a.p., comune (prov.);

Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).

Domanda unica di pagamento 2005.

Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al regolamento 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento CE n. 796/2004.

 

 

Allegati

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Richiesta con la DOMANDA UNICA presentata nella campagna 2005

Reg. (CE) n. 1782/2003

Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 - Roma - entro le ore 17.00 del 15 giugno 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

 

AGEA 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda Unica di Pagamento 2005 - Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale 

VIA TORINO, 45 

00184 - ROMA 

 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

 

NOME  

COGNOME/RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda Unica di Pagamento 2005 - Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale 

 

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda. La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parie in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola - CAA (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), deve recarsi presso lo stesso CAA pressi il quale ha presentato la domanda Unica di Pagamento.

Indicare il numero della Domanda Unica presentata per la campagna 2005, nella quale è stata effettuata la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.

QUADRO R1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

SEZ. I DATI EDIFICATIVI DELL'AZIENDA

Tutti i dati anagrafici grafici devono corrispondere alle indicazioni date nella Domanda

Unica presentata per la campagna 2005, nella quale é stata effettuata la richiesta di accesso alta Riserva Nazionale.

SEZ. II RIEPILOGO RICHIESTE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al quadro R4

Riga S1 - indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ASSEGNAZIONE riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative atte fattispecie A, B. C

Riga S2- Indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONSOLIDAMENTO, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.2

Riga S3- Indicare le SUPERFICI NON PIÙ DISPONIBILI IN AZIENDA, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.1.

Riga S4- Indicare le SUPERFICI UTILIZZATE PER L'ASSOCIAZIONE AI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'ADEGUAMENTO ALLA MEDIA REGIONALE riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie E.

Riga S5 - Indicare le SUPERFICI INTERESSATE DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie F.

QUADRO R2 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Sez. I - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI TITOLI

A - L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31/12/02 o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno. Inoltre, non deve aver esercitato alcun'altra attività agricola.

Deve dichiarare se possiede superfici sulle quali esercitare i titoli, oppure se si tratta di un'azienda zootecnica senza alcuna superficie aziendale, barrando l'apposito riquadro.

Se possiede delle superfici deve descriverle dettagliatamente nel Quadro R4, indicando per ciascuna particella, nei riquadro 6, la fattispecie di inserimento "A".

B.1 - L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Deve:

- dichiarare, barrando le apposite caselle, la natura del trasferimento e la quota parte dell'azienda nel cui possesso è stato immesso;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

- indicare tutte le particene ricevute, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.1".

B.2.1 - L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacità di produzione o ave acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili;

- indicare la data dell'investimento;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registratone o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.2.1".

B.2.2 - L'agricoltore deve aver acquisto o affittato per cinque anni o più allevamenti zootecnici o capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004, entro il 15 maggio 2004.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali e stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso ti ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004;

- indicare la data dell'investimento,

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, l'agricoltore deve anche allegare la documentazione comprovante un investimento dell'azienda strutturale finalizzato all'incremento della produttività zootecnica dell'azienda.

B.2.3 - l'agricoltore deve avere effettuato l'acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004, entro il 15 maggio 2004.

I capi devono essere stati mantenuti in azienda per un periodo minimo di 6 mesi

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari;

- indicare la data dell'investimento;

- indicare il numero dei capi acquisiti per l'investimento;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

B.3 - L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nette condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini d legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, riquadro 6. la fattispecie di riferimento "B.3".

- allegare una dichiarazione nella quale descrive l'impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 795/2004

B.4- L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte d essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalle scadenza del contratto di affitto.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004.

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.4"

B.5.1 - L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento delle produzione nel corso dei periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli..

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette specificando che le superfici in causa sono divenute ammissibili a seguite dell'attuazione dei programma di riconversione;

- allegare copia della domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;

- indicare tutte le particene oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.5.1";

B.5.2. - L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette.

- allegare copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera;

- se possiede delle superfici deve descriverle dettagliatamente nel Quadro R4, indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento B.5.2".

B.6 - L'agricoltore deve avere risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette,

- allegare copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che seno da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

N.B. La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento).

C - L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto dirigenziale 7 aprile 2005, n. 137).

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette specificando che le superfici in causa sono divenute ammissibili a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;

- allegare copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento dì ammissione;

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "C".

Sez. II - AGRICOLTORE CHE DICHIARA UN NUMERO DI ETTARI INFERIORE -RICHIESTA DI CONSOLIDAMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI

D - L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto dirigenziale 7 aprile 2005, n. 137).

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette e di avere oggi la disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

- allegare la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo;

- allegare la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione,

- cedere alla riserva nazionale tutti i titoli che detiene, tranne quelli di ritiro e speciali;

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "D.2".

- indicare tutte le particene oggi ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/2003, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "D.2".

- dichiarare che il numero di ettari dichiarati come attualmente ammissibili è non inferiore al 50% del totale degli ettari che deteneva nel corso del periodo di riferimento.

Sez. III - RICHIESTA DI AUMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI E ALLINEAMENTO ALLE MEDIE REGIONALI

E - L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtù delle casistiche illustrate nelle fattispecie A o C.

Deve

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- richiedere l'aumento del valore unitario di tutti i titoli che già detiene, nei limiti della media regionale di cui al par. 4 dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 795/2004.

- indicare tutte le particelle ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui si richiede l'aumento di valore e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui alle fattispecie A e C, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "E".

Sez. IV - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 16 Reg. (CE) n. 795/2004)

F - L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito del reg. (CEE) n 2078/92 e reg. (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-02 sia il triennio precedente 1997-99. L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilità oggettiva della coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero l'impossibilità di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come corrispondenti alla realtà aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette.

- dichiarare di avere fornito, in sede di ricognizione preventiva, i documenti previsti nella circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientate interagente con la produttività aziendale del triennio di riferimento e nel triennio precedente;

- dichiarare di non possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attività agricola nel periodo 2000-02 o 1997-99;

- indicare tutte le particelle ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/2003 che erano oggetto dell'impegno agroambientale, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, le fattispecie di riferimento "P.

Si rammenta che i titoli assegnati in quanto ricadenti nette fattispecie A, B, C, D, E (se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di oltre il 20%) non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.

Non sono soggetti a tale vincolo i titoli assegnati secondo la fattispecie B.2 (se il valore dei titoli per i quali si é richiesto l'innalzamento alla media regionale è state accresciuto fino al 20%), E (se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto fino al 20%). F.

QUADRO R3 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI

Indicare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il luogo e la data di sottoscrizione e firmare la domanda negli appositi riquadri

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello é effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675

L'accettazione della clausola compromissoria è facoltativa.

QUADRO R4 - ELENCO DELLE SUPERFICI AZIENDALI AMMISSIBILI PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Le superfici aziendali sono ritenute ammissibili secondo quanto definito dalla circolare AGEA XX del XX/XX/2005. Esse devono essere state dichiarate nella Domanda Unica di Pagamento.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice 1STAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al D.M.10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella é interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 30.06.2001 (riquadro 3) indicarne i motivo utilizzando la seguente codifica

1 = riordino fondiario.

2 = zona coperto da segreto militare;

3 = uso civico;

4 = persona demaniale.

5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.01.2001.

6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare);

7 = stato estero.

8 = particella appartenente al catasto urbano

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);

- numero del foglio di mappa,

- numero della particella;

- eventuale subalterno.

Riquadro 4 - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5-SUPERFICIE

Indicare per ogni particella o porzione di particella la superficie che si intende utilizzare in caso di assegnazione dei titoli richiesti, in relazione alla fattispecie prescelta.

Se la superficie è differenziata tra le diverse fattispecie, é necessario indicarla più volte.

Riquadro 6 - FATTISPECIE DI RIFERIMENTO DESCRITTA NEL QUADRO R2

Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle dichiarazioni fatte nel Quadro R2.

Per ogni fattispecie nella quale si fa ricadere la propria richiesta di accesso alla Riserva Nazionale è necessario indicare le superfici che sostanziano la richiesta stessa. Per ogni particella o porzione di particella è necessario indicare il codice della fattispecie interessata, secondo le indicazioni date nel Quadro R2.

 

QUADRO R1 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E RIEPILOGHI 

Riporta l'indicazione del CAA di riferimento e della tipologia di domanda presentata, con il riferimento alla domanda unica presentata 

 

 

Riporta il riepilogo delle superfici indicate dall'agricoltore, suddiviso per fattispecie di riferimento. 

QUADRO R2 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE 

Qualora l'agricoltore rientri nelle casistiche ammesse dalla normativa, deve utilizzare questo modello per richiede l'assegnazione dei titoli, richiedere l'allineamento del valore alla media regionali per quelli che già detiene, richiedere il "consolidamento del valore" per quelli che già detiene 

QUADRO R3 

SOTTOSCRIZIONE DOMANDA 

Riporta la sottoscrizione della dichiarazione e l'eventuale accettazione della clausola compromissoria 

QUADRO R4 

ELENCO DELLE SUPERFICI AZIENDALI AMMISSIBILI 

Riporta l'indicazione delle superfici aziendali in conduzione (o condotte, per la fattispecie D.2), con l'indicazione della fattispecie per la quale sono richieste 

QUADRO R5 

ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE 

Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo