Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 29/10/1965 |
Numero: | 1216 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue |
§ 2.8.3a - Legge 29 ottobre 1965, n. 1216. [1]
Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.
(G.U. 13 novembre 1965, n. 283).
Il secondo comma dell'art. 7 della
"I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'art. 18 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del