§ 2.8.3a - Legge 29 ottobre 1965, n. 1216.
Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/10/1965
Numero:1216


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue


§ 2.8.3a - Legge 29 ottobre 1965, n. 1216. [1]

Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

(G.U. 13 novembre 1965, n. 283).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue:

     "I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato art. 18".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.