§ 2.8.18 - Legge 11 dicembre 1952, n. 2362.
Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:11/12/1952
Numero:2362


Sommario
Art. 1.      Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente [...]
Art. 2.      Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti [...]
Art. 3.      Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di [...]
Art. 4.      L'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'art. 1 della presente legge.
Art. 5.      In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare [...]
Art. 6.      Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 7.      Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'art. 10, lettera b), del [...]
Art. 8.      L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 9.      La lettera e) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.
Art. 10.      Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, [...]
Art. 11.      Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli [...]
Art. 12.      La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro [...]
Art. 13.      Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esecuzione della sua attività, sono estese le agevolazioni [...]
Art. 14.      E' data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di [...]
Art. 15.      Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente [...]
Art. 16.      Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 17.      La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 2.8.18 - Legge 11 dicembre 1952, n. 2362.

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

(G.U. 24 dicembre 1952, n. 298).

 

     Art. 1.

     Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1952.

 

          Art. 2.

     Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

     L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

 

          Art. 3.

     Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,, e consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

 

          Art. 4.

     L'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'art. 1 della presente legge.

     "Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

     a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

     b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

     c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

     d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

     "La disposizione della lettera d) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

     "I benefici suddetti sono estesi agli atti di compravendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purchè destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere a) e b) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

     "E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

     "L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera c) una Commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

     "Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti".

 

          Art. 5.

     In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

 

          Art. 6.

     Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

 

          Art. 7.

     Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'art. 10, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

 

          Art. 8.

     L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Alla spesa di lire 1700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7 si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

 

          Art. 9.

     La lettera e) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

 

          Art. 10.

     Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 11.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

     A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953 nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

     A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

     Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

     Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è pronunciata la espropriazione.

     Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

     Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

     I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento.

 

          Art. 12.

     La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipulazione del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

     Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti.

 

          Art. 13.

     Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esecuzione della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

 

          Art. 14.

     E' data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla "Cassa" stessa. Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito la "Cassa" può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 15.

     Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 17.

     La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.