Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 27/02/1958 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente |
§ 2.6.1e - Legge 27 febbraio 1958, n. 190.
Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
(G.U. 26 marzo 1958, n. 74).
L'art. 44 del regio
"Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".
L'art. 45 del regio
"In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione dell'analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte dirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".