§ 2.5.2 – D.Lgs.C.P.S. 15 marzo 1947, n. 214.
Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:15/03/1947
Numero:214


Sommario
Art. 1.      Il contributo di cui all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, può essere concesso a chi ha interesse alla esecuzione dei lavori previsti [...]
Art. 2.      Qualora i lavori di cui all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e che verranno elencati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste [...]
Art. 3.      Le proposte di classificazione, delle aziende, ai fini dell'applicazione dei comma secondo e quarto dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, [...]
Art. 4.      La disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, si applica alle opere, anche se non dichiarate obbligatorie, da eseguirsi [...]
Art. 5.      La concessione del contributo importa per il beneficiario i seguenti obblighi
Art. 6.      La designazione del tecnico esperto da aggregarsi eventualmente al Comitato comunale dell'agricoltura secondo quanto e previsto dall'art. 4, primo comma del citato [...]
Art. 7.      La concessione del contributo, la liquidazione ed il pagamento dell'eventuale anticipo e delle rate di acconto, nonchè la liquidazione ed il pagamento del saldo, [...]
Art. 8.      Gli acconti inerenti alle spese per lavori in corso d'opera possono essere accordati in misura non superiore al 75% della quota di contributo corrispondente ai lavori [...]
Art. 9.      Per le opere di importo superiore ai cinque milioni di lire, e per quelle dichiarate obbligatorie al sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo [...]
Art. 10.      La misura del contributo nella spesa delle opere obbligatorie, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è stabilita [...]
Art. 11.      La liquidazione del contributo per il pagamento del saldo è calcolata sulle mercedi effettivamente corrisposte agli operai, secondo le risultanze dei quindicinali paga o [...]
Art. 12.      Solo i lavoratori iscritti presso l'Ufficio di collocamento, designato dall'Ufficio provinciale del lavoro, possono essere assegnati ai lavori ammessi a contributo
Art. 13.      Alla concessione del contributo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, possono concorrere, i proprietari, affittuari, [...]
Art. 14.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seconda delle disponibilità di bilancio e su proposta dell'ispettore compartimentale agrario può, nelle provincie [...]
Art. 15.      Le aziende condotte da cooperative di lavoro possono, a prescindere da qualsiasi limite di ampiezza, usufruire dei benefici di cui all'art. 6 del decreto legislativo [...]
Art. 16.      Non è ammessa la concessione del contributo per la ricostituzione dei beni strumentali nei casi nei quali risulti che l'interessato, anteriormente alla presentazione [...]
Art. 17.      Per ottenere il contributo l'interessato ne fa domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su apposito modulo corredandolo di documenti che comprovino
Art. 18.      Nelle provincie ammesse al beneficio del contributo in base agli articoli 13 e 14 del presente decreto, i termini della presentazione delle domande sono fissati dal [...]
Art. 19.      Nel caso di azienda condotta da cooperativa di lavoro, qualora l'importo della somma ammessa a contributo in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo [...]
Art. 20.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio [...]
Art. 21.      Per far fronte alle spese di cui al n. 2 del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere a mezzo di aperture di credito [...]
Art. 22.      Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono esenti dalla tassa di bollo
Art. 23.      Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31


§ 2.5.2 – D.Lgs.C.P.S. 15 marzo 1947, n. 214. [1]

Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

(G.U. 19 aprile 1947, n. 91).

 

     Art. 1.

     Il contributo di cui all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, può essere concesso a chi ha interesse alla esecuzione dei lavori previsti dal primo comma dell'articolo stesso, e si riferisce soltanto alla spesa di mano d'opera necessaria per le opere che richiedono la utilizzazione di un numero di lavoratori non inferiore a due, di cui ciascuno per quindici giorni lavorativi, ove trattisi di piccole e medie aziende, e a cinque per quindici giorni lavorativi, ciascuno, per le grandi aziende.

     Colui che intende richiedere la concessione del contributo ne fa domanda su apposito modulo nel quale sono riassunte le norme che regolano la concessione, nonchè gli obblighi che l'interessato assume con la concessione stessa.

     La domanda è presentata al sindaco, presidente del Comitato comunale dell'agricoltura del Comune dove ha sede l'azienda.

 

          Art. 2.

     Qualora i lavori di cui all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e che verranno elencati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste siano da considerarsi a completamento o in dipendenza di opere di irrigazione o di bonifica idraulica, saranno ad essi applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ove non appaia evidente la connessione con le opere di cui sopra, si assumerà come criterio per l'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, la prevalenza delle spese di mano d'opera sul complessivo importo dei lavori da eseguire.

     Saranno ugualmente applicate le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, alle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni stesse e che risultino istruite o in corso di istruttoria entro la data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le proposte di classificazione, delle aziende, ai fini dell'applicazione dei comma secondo e quarto dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono formulate dagli ispettori compartimentali dell'agricoltura, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura interessati.

 

          Art. 4.

     La disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, si applica alle opere, anche se non dichiarate obbligatorie, da eseguirsi nelle aziende condotte da enti pubblici, opere pie e cooperative di lavoro.

 

          Art. 5.

     La concessione del contributo importa per il beneficiario i seguenti obblighi:

     1) assumere per mezzo dell'Ufficio di collocamento designato dall'Ufficio del lavoro la mano d'opera nel numero, specialità e durata d'impiego determinati dal provvedimento di concessione;

     2) corrispondere agli operai le retribuzioni previste dai fatti di lavoro;

     3) eseguire con la mano d'opera sussidiata esclusivamente i lavori ammessi a contributo;

     4) presentare ogni quindici giorni all'ufficio competente il quindicinale paga;

     5) eseguire i lavori a regola d'arte con la migliore utilizzazione della mano d'opera;

     6) dare tempestiva comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di ogni eventualità pregiudizievole al buon esito dei lavori sussidiati e, comunque, all'assolvimento degli obblighi inerenti alla concessione.

     Nei casi più gravi di inadempienza agli obblighi assunti, come nei casi nei quali l'interessato abbia prodotto dichiarazioni scientemente inesatte, si applica la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

 

          Art. 6.

     La designazione del tecnico esperto da aggregarsi eventualmente al Comitato comunale dell'agricoltura secondo quanto e previsto dall'art. 4, primo comma del citato decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, o da utilizzarsi per gli eventuali controlli di cui al primo comma dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, è subordinata all'approvazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

 

          Art. 7.

     La concessione del contributo, la liquidazione ed il pagamento dell'eventuale anticipo e delle rate di acconto, nonchè la liquidazione ed il pagamento del saldo, competono all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ove trattisi di lavori previsti entro il limite massimo di cinque milioni di lire.

     Per i lavori d'importo superiore ai cinque milioni, gli adempimenti di cui sopra sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede direttamente in base agli atti istruttori effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tali atti vengono rimessi al Ministero per il tramite e con il parere dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

     I pagamenti di cui ai precedenti comma vengono effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dal Ministero, secondo la rispettiva competenza, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

 

          Art. 8.

     Gli acconti inerenti alle spese per lavori in corso d'opera possono essere accordati in misura non superiore al 75% della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti, in relazione alle risultanze dei quindicinali paga e degli eventuali accertamenti.

     Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di anticipo.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, qualora si debba procedere alla esecuzione di ufficio delle opere dichiarate obbligatorie, in base ai comma secondo e terzo dell'art. 2 del citato decreto legislativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di anticipare l'intera somma occorrente per il completamento dei lavori, salvo rivalsa, per la quota a carico dell'interessato, da eseguirsi nei modi e nel termini previsti dall'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 9.

     Per le opere di importo superiore ai cinque milioni di lire, e per quelle dichiarate obbligatorie al sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, fermi restando i limiti di competenza stabiliti dal precedente art. 7, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dai computi metrici estimativi. A tal fine il contributo nella spesa delle opere si estende anche a quella per la prestazione di tecnici, sia per la redazione del piano, sia per la direzione e sorveglianza dei lavori. La spesa computabile agli effetti del contributo non può essere, superiore al 5% dell'importo del lavori previsti.

     Qualora le opere di cui al precedente comma siano attuate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati.

     Per la ripartizione di detta spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Ove trattisi di consorzi obbligatori, il prefetto provvede all'approvazione del piano tecnico e decide sugli eventuali reclami.

 

          Art. 10.

     La misura del contributo nella spesa delle opere obbligatorie, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è stabilita preventivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i Ministeri delle finanze e del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

     Per graduare la misura del contributo in base al costo e alla difficoltà delle opere, secondo quanto è prescritto dal suddetto articolo 3, si distinguono le opere in categorie, con criteri direttamente proporzionali ai seguenti elementi:

     1) rapporto tra il numero delle giornate lavorative stabilmente impiegate dalle aziende ed il numero delle giornate lavorative previste per i lavori di carattere straordinario per i quali si chiede il contributo;

     2) differenza tra il costo complessivo dell'opera e la spesa relativa alla mano d'opera sussidiabile.

 

          Art. 11.

     La liquidazione del contributo per il pagamento del saldo è calcolata sulle mercedi effettivamente corrisposte agli operai, secondo le risultanze dei quindicinali paga o di altri equivalenti documenti da rilasciarsi dagli Uffici di collocamento designati dagli Uffici provinciali del lavoro, e vistati dagli stessi Uffici del lavoro.

     Tale liquidazione sarà subordinata all'accertamento del buon esito dei lavori in corrispondenza al preventivo approvato ed alle varianti ammesse in corso d'opera, nonchè, per i lavori di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al parere di una commissione composta dal capo dell'Ispettorato stesso, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     Al rendiconto dell'apertura di credito disposta a suo favore, il capo dell'Ispettorato allegherà copia dell'atto di autorizzazione e concessione del contributo, da redigersi in conformità di apposito modulo.

 

          Art. 12.

     Solo i lavoratori iscritti presso l'Ufficio di collocamento, designato dall'Ufficio provinciale del lavoro, possono essere assegnati ai lavori ammessi a contributo.

     Il beneficiario può tuttavia segnalare all'Ufficio di collocamento il nominativo degli operai di proprio gradimento, onde se ne tenga conto nell'assegnazione della mano d'opera. Per gli operai specializzati in potatura ed innesto, l'interessato può, in ogni caso, avanzare richiesta nominativa al predetto Ufficio.

 

          Art. 13.

     Alla concessione del contributo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, possono concorrere, i proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari, coltivatori diretti di aziende agricole situate nelle provincie che sono determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero delle finanze e del tesoro.

     Ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo, per coltivatore diretto si intende il conduttore di azienda agricola che provveda alla coltivazione del fondo prevalentemente con l'opera sua e dei membri della propria famiglia.

 

          Art. 14.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seconda delle disponibilità di bilancio e su proposta dell'ispettore compartimentale agrario può, nelle provincie determinate ai sensi dell'articolo precedente, e che risultino ulteriormente danneggiate, ammettere al beneficio del contributo le piccole aziende condotte a mezzadria o a colonia parziaria. Il contributo verrà, a cura del beneficiario, ripartito in ragione della quota del bene strumentale oggetto del contributo, facente carico rispettivamente alle due parti.

     Le disposizioni di cui al precedente comma potranno, nelle condizioni e con le norme suddette, essere estese ai mezzadri e coloni parziari di aziende di ampiezza maggiore, nei limiti peraltro della quota del valore del bene strumentale oggetto del contributo, facente carico al mezzadro o al colono parziario.

 

          Art. 15.

     Le aziende condotte da cooperative di lavoro possono, a prescindere da qualsiasi limite di ampiezza, usufruire dei benefici di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, qualora la superficie agraria produttiva attribuita o attribuibile a ciascun socio coltivatore rientri nei limiti stabiliti per le piccole aziende.

 

          Art. 16.

     Non è ammessa la concessione del contributo per la ricostituzione dei beni strumentali nei casi nei quali risulti che l'interessato, anteriormente alla presentazione della domanda, abbia già provveduto direttamente alla ricostituzione stessa, senza ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     La concessione di cui sopra è peraltro ammessa qualora l'interessato abbia provveduto alla ricostituzione del bene strumentale che forma oggetto della domanda di contributo, facendo ricorso per lo scopo di cui trattasi ad operazioni di credito le quali risultino non estinte, anche se in parte, al momento della presentazione della domanda stessa. Il contributo è concesso sulla parte del debito, riferibile al bene strumentale oggetto della domanda non ancora estinta.

     La concessione del contributo è subordinata all'accertamento che l'interessato abbia sofferto danni diretti di guerra nel bene strumentale per il quale chiede il contributo.

     Il contributo è comunque defalcato da ogni eventuale erogazione per risarcimento di danni di guerra.

 

          Art. 17.

     Per ottenere il contributo l'interessato ne fa domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su apposito modulo corredandolo di documenti che comprovino:

     1) la sua qualità di coltivatore diretto (oppure di conduttore di piccola azienda a mezzadria o a colonia parziaria, oppure di mezzadro o colono parziario nei casi previsti dal precedente art. 14);

     2) l'ampiezza delle superfici agrarie produttive e l'ordinamento colturale dell'azienda o del singolo fondo coltivato, qualora trattisi di mezzadro o di colono parziario;

     3) la indicazione dei danni di guerra subiti dall'azienda o dal singolo fondo coltivato qualora trattisi di mezzadro o di colono parziario;

     4) la effettiva permanenza e l'ammontare del danno per il quale, tenute presenti le prescrizioni del precedente articolo, si chiede il contributo;

     5) la composizione numerica e qualitativa della famiglia coltivatrice;

     6) l'avvenuta stipula di mutuo, nel caso che il richiedente abbia fatto ricorso ad operazioni di credito per la ricostituzione del bene strumentale perduto o danneggiato.

     Nel caso di dichiarazioni scientemente inesatte, per quanto ha riferimento col presente articolo, si applica la sanzione prevista dal secondo comma, dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

 

          Art. 18.

     Nelle provincie ammesse al beneficio del contributo in base agli articoli 13 e 14 del presente decreto, i termini della presentazione delle domande sono fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le domande pervenute entro i termini stabiliti sono sottoposte al Comitato provinciale dell'agricoltura, cui per la circostanza, viene aggregato il rappresentante dell'Intendenza di finanza. Detto Comitato, tenuta presente la disponibilità della somma assegnata alla provincia ed il complessivo ammontare dei contributi richiesti, dà parere in merito all'accentazione delle domande di contributo ed alla misura di quest'ultimo.

     In conformità di tale parere, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede, in merito, tenute presenti le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

 

          Art. 19.

     Nel caso di azienda condotta da cooperativa di lavoro, qualora l'importo della somma ammessa a contributo in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, superi la misura dei cinque milioni di lire, alla concessione del contributo stesso provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alla istruttoria compiuta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, trasmessa per il tramite e con il parere dell'Ispettorato Compartimentale dell'agricoltura.

 

          Art. 20.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è autorizzato:

     1) ad avvalersi, nel limite massimo di 170 unità ripartite come dall'annessa tabella, di personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni statali, nonchè di personale non di ruolo da assumersi con la osservanza delle norme relative all'impiego dei reduci di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e con il trattamento giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

     Il personale di ruolo di altre Amministrazioni statali, utilizzato come sopra, deve considerarsi nella posizione di comandato, e la spesa per il relativo trattamento economico, a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, passa a carico, su apposito capitolo, del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     2) ad avvalersi inoltre dell'opera di persone estranee all'Amministrazione statale sia per gli accertamenti tecnici e rilievi di ufficio concernenti l'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi, sia per l'assistenza alle operazioni di potatura e di innesto occorrenti per la ricostituzione di vigneti e di arboreti.

     Il compenso da attribuire al predetto personale per i sopralluoghi od altre indagini verrà stabilito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro;

     3) ad affidare ad enti pubblici e privati, particolarmente attrezzati, o a professionisti specializzati, il rilevamento delle condizioni attuali delle zone agrarie che offrano notevole interesse all'attuazione delle sistemazioni previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo presidenziale nonchè la compilazione dei programmi tecnici relativi.

     La misura dei compensi, a seconda della importanza e delle difficoltà di lavoro, verrà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 21.

     Per far fronte alle spese di cui al n. 2 del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore del capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per importo non eccedente la somma di lire cinquecentomila.

 

          Art. 22.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono esenti dalla tassa di bollo.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

 

 

Allegato

Ripartizione in gruppi o categorie del personale di cui all'art. 20, n. 1:

 

Gruppo A

e

I

categoria

60

" B

"

II

"

60

" C

"

III

"

40

Subalterni

"

IV

"

10

 

 

 

Totale

170

 


[1] Ratificato dalla L. 28 febbraio 1952, n. 4437. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.