Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 30/07/1990 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, [...] |
§ 2.4.39 – L. 30 luglio 1990, n. 209.
Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.
(G.U. 3 agosto 1990, n. 180).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al
2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonchè per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.
3. I piani specifici di intervento di cui all'art. 1 della
3 bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi' [2].
4. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del
5. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 della
5 bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza' [4].
6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
7. Il termine temporale fissato dall'art. 14 della
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 del
[2] Comma inserito dall'art. 6 del
[3] Comma così modificato dall'art. 6 del
[4] Comma inserito dall'art. 6 del