§ 2.4.b - Legge 20 febbraio 1956, n. 70.
Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:20/02/1956
Numero:70


Sommario
Art. unico.      Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente


§ 2.4.b - Legge 20 febbraio 1956, n. 70. [1]

Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.

(G.U. 5 marzo 1956, n. 54).

 

 

     Art. unico.

     Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente:

     "La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione o trasformazione dei relativi sottoprodotti.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.