Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 20/02/1956 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. unico. Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente |
§ 2.4.b - Legge 20 febbraio 1956, n. 70. [1]
Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.
(G.U. 5 marzo 1956, n. 54).
Il testo dell'art. 9, lettera b), della
"La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione o trasformazione dei relativi sottoprodotti.
[1] Abrogata dall'art. 24 del