Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 16/05/1975 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto [...] |
Art. 2. Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 29. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio [...] |
Art. 3. Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 79, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. [...] |
Art. 4. Destinazione delle quote ex art. 3 D.L. 24 febbraio 1975, n. 26. La quota che sarà assegnata alla Regione Emilia-Romagna sul limite di impegno di L. 25.000.000.000 stanziato dall'art. 3 del D.L. 24 [...] |
Art. 5. Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali. Per quanto attiene le misure del contributo regionale in conto pagamento interessi per la concessione di [...] |
Art. 6. Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli artt. 1 e 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio finanziario 1975: |
Art. 7. Variazioni di bilancio. (omissis). |
Art. 8. Dichiarazione dell'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione [...] |
§ 3.2.3 - Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 32. - Rifinanziamento della
legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modificazioni - Rifinanziamento e modificazione della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche» e successive modificazioni.
(B.U. n. 81 del 17-5-1975).
Art. 1. Rifinanziamento della
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 180.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996, in aggiunta alle annualità già stabilite dal terzo comma dell'art. 3 della
Art. 2. Modificazione dell'art. 5 della
(omissis).
Art. 3. Rifinanziamento della
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 350.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996 in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'art. 13 della
In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite di impegno anzidetto, sono determinate in Lire 600.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1979, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'art. 13 della
Art. 4. Destinazione delle quote ex art. 3
- L. 300.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del capitolo 68250 «Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici».
- L. 700.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del capitolo 66160 «Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento, potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 2, 3 e 4
- La parte rimanente dell'assegnazione, a copertura degli oneri derivanti da proposte di leggi regionali in corso di elaborazione.
La quota che sarà assegnata alla Regione Emilia-Romagna sullo stanziamento di L. 30.000.000.000 previsto dall'art. 3 del
a) fino alla concorrenza di L. 1.000.000.000, a costituire parziale copertura finanziaria per lo stanziamento di spesa di cui al capitolo 68500 «Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione» del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotato di uno stanziamento di spesa di L. 2.500.000.000 autorizzato dall'art. 1 - I comma, lettera b), della
b) oltre l'importo suddetto, ad integrare lo stanziamento dello stesso capitolo 68500 del bilancio 1975.
Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa e di entrata sopra richiamati verranno apportate nel corso dell'esercizio 1975 per gli importi indicati e nell'ambito delle assegnazioni che saranno effettuate a favore della Regione Emilia-Romagna sui fondi di cui all'art. 3 del
Art. 5. Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali. Per quanto attiene le misure del contributo regionale in conto pagamento interessi per la concessione di prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli e di cooperative agricole e del concorso regionale in conto pagamento interessi di prestiti e di mutui concernenti l'esecuzione di miglioramenti fondiari, ovvero la formazione e la estensione della proprietà diretto-coltivatrice, previsti dalle vigenti disposizioni di leggi regionali si applicano al momento della concessione dei benefici le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli artt. 1 e 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio finanziario 1975:
- quanto a L. 950.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 2 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;
- quanto a L. 180.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 7. Variazioni di bilancio. (omissis).
Art. 8. Dichiarazione dell'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.