§ 3.1.54 - Legge Regionale 21 agosto 2001, n. 31.
Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:21/08/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Zone fitosanitarie tutelate.
Art. 3.  Divieti.
Art. 4.  Organi di vigilanza.
Art. 5.  Obblighi e sanzioni amministrative.


§ 3.1.54 - Legge Regionale 21 agosto 2001, n. 31. [1]

Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.

(B.U. n. 121 del 24 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge ha lo scopo di prevenire o contenere la diffusione nel territorio della Regione Emilia-Romagna di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, anche al fine di limitare i danni economici ed ambientali.

 

     Art. 2. Zone fitosanitarie tutelate.

     1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, di seguito denominata "struttura fitosanitaria regionale", può istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale.

     2. Nelle aree dichiarate "zone fitosanitarie tutelate" la struttura fitosanitaria regionale può prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in tali aree.

 

     Art. 3. Divieti.

     1. La struttura fitosanitaria regionale può temporaneamente vietare, in tutto o parte del territorio della Regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.

 

     Art. 4. Organi di vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Ispettori fitosanitari, agli Agenti accertatori e agli organi competenti delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.

     2. La Regione può altresì affidare la vigilanza ad altri Enti ed organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

     3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni è la Regione.

     4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

     5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Obblighi e sanzioni amministrative.

     1. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui agli artt. 2 e 3 ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

     2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione, gli organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste ai commi 3 e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro, fermo restando il rimborso delle spese relative all'estirpazione. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 1.549 Euro qualora la violazione avvenga all'interno delle zone fitosanitarie tutelate [2].

     4. Le ditte autorizzate ai sensi della L.R. n. 3 del 1998 e le ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini che violano i divieti di cui agli artt. 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro [3].

     5. La violazione delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della presente legge, con esclusione di quelle sanzionate ai commi 3 e 4 dell'art. 5, è punita ai sensi del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 3 del 1998.

     6. Le somme riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate dalla Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 16 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.