§ 1.3.1F - L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.
Modificazioni delle Leggi regionali 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:18/02/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
Art. 3.  Anticipo sull'indennità di fine mandato.
Art. 4.  Integrazione all'articolo 17 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
Art. 5.  Modifica all'articolo 18 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
Art. 7.  Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 32.
Art. 8.  Abrogazione di norme.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 1.3.1F - L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni delle Leggi regionali 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e 8 settembre 1997, n. 32 “Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42”.

(B.U. n. 29 del 19 febbraio 2002).

 

Art. 1. Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera a), comma 6, articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.

     1. L'articolo 8 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Anticipo sull'indennità di fine mandato.

     1. Dopo l'articolo 12 della L.R. n. 42 del 1995 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Integrazione all'articolo 17 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.

     1. Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 42 del 1995, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 18 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.

     1. Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42.

     1. Il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 32.

     1. L'articolo 3 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 32 del 1997 sono soppresse le parole “di cui all'articolo 5 della Legge 6 dicembre 1973, n. 853”.

     3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18, i commi 3 e 4 dell'articolo 28 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42;

     b) l'articolo 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 33;

     c) gli articoli 16 e 17 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. I consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.

     2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.