Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 18/02/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 3. Anticipo sull'indennità di fine mandato. |
Art. 4. Integrazione all'articolo 17 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 7. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 32. |
Art. 8. Abrogazione di norme. |
Art. 9. Norma transitoria. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 1.3.1F - L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.
Modificazioni delle Leggi regionali 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e 8 settembre 1997, n. 32 “Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42”.
(B.U. n. 29 del 19 febbraio 2002).
Art. 1. Modifiche all'art. 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
(Omissis).
2. La lettera a), comma 6, articolo 6 della
(Omissis).
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 3. Anticipo sull'indennità di fine mandato.
1. Dopo l'articolo 12 della
(Omissis).
Art. 4. Integrazione all'articolo 17 della
1. Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
(Omissis).
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
(Omissis).
2. Il comma 4 dell'articolo 20 della
(Omissis).
Art. 7. Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della
(Omissis).
Art. 8. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18, i commi 3 e 4 dell'articolo 28 della
b) l'articolo 5 della
c) gli articoli 16 e 17 della
Art. 9. Norma transitoria.
1. I consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.