Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 18/02/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 3. Anticipo sull'indennità di fine mandato. |
Art. 4. Integrazione all'articolo 17 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42. |
Art. 7. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 32. |
Art. 8. Abrogazione di norme. |
Art. 9. Norma transitoria. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 1.3.1F - L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.
Modificazioni delle Leggi regionali 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e 8 settembre 1997, n. 32 “Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42”.
(B.U. n. 29 del 19 febbraio 2002).
Art. 1. Modifiche all'art. 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
(Omissis).
2. La lettera a), comma 6, articolo 6 della
(Omissis).
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 3. Anticipo sull'indennità di fine mandato.
1. Dopo l'articolo 12 della
(Omissis).
Art. 4. Integrazione all'articolo 17 della
1. Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
(Omissis).
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
(Omissis).
2. Il comma 4 dell'articolo 20 della
(Omissis).
Art. 7. Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della
(Omissis).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18, i commi 3 e 4 dell'articolo 28 della
b) l'articolo 5 della
c) gli articoli 16 e 17 della
1. I consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 dell'articolo 20 della
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.