Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 7. 1. La nuova disciplina prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge decorre dal 1° settembre 1996. |
Art. 8. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione, e 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla [...] |
§ 1.3.1/4 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 33.
Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 42.
(B.U. n. 97 del 23 agosto 1996).
Artt. 1. - 6. [1]
1. La nuova disciplina prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge decorre dal 1° settembre 1996.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, che presenta sufficiente disponibilità. L'Ufficio di Presidenza provvede, per quanto riguarda il bilancio del Consiglio, con propri atti ad istituire o a modificare gli articoli di spesa relativi.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione, e 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Modificano gli artt. 1, 2, 5, 6, 7 e 10 della