§ 4.4.14 - L.R. 13 giugno 1994, n. 19.
Contributi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/06/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Le somme da erogarsi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, ai sensi della L.R. 23 dicembre 1986, n. 44, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono rateizzate in tre anni, a decorrere dal 1995 e [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 44 è così integrato: Al termine del comma, dopo la parola "consorzio" il punto è abolito e il testo continua
Art. 3.      1. La spesa per gli anni 1995 e 1996 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale 1994-1996 con prelievo dai fondi globali Parte I
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.4.14 - L.R. 13 giugno 1994, n. 19. [1]

Contributi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 34).

 

Art. 1.

     1. Le somme da erogarsi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, ai sensi della L.R. 23 dicembre 1986, n. 44, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono rateizzate in tre anni, a decorrere dal 1995 e fino al 1997, per un importo complessivo di lire 4,5 miliardi determinandosi in lire 1,5 miliardi la rata per ciascun anno.

 

     Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 44 è così integrato: Al termine del comma, dopo la parola "consorzio" il punto è abolito e il testo continua:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La spesa per gli anni 1995 e 1996 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale 1994-1996 con prelievo dai fondi globali Parte I.

     2. Per l'anno 1997 si farà fronte con risorse libere della Regione Campania.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.