§ 4.4.11 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 44.
Finanziamenti regionali al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli in applicazione del D.L. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:23/12/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Il contributo di cui al D.L. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, a carico della Regione quale Ente Consorziato del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, è [...]
Art. 2.  La Regione, in applicazione delle disposizioni legislative di cui all'art. 1, determina in L. 3.265.000.000 i contributi di sua spettanza non versati al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli negli [...]
Art. 3.  Per i servizi di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile di cui all'art. 2 - punto 13 del D.L. 11 marzo 1974, n. 1 - la Regione assicura l'erogazione di un contributo [...]
Art. 4.  La Regione, ai sensi del disposto legislativo di cui al precedente art. 3, determina i contributi di sua spettanza nelle spese di pulizia ed illuminazione dei porti della circoscrizione consortile [...]
Art. 5.  All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si provvede con le risorse ivi indicate:
Art. 6.  Al finanziamento dei contributi, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, si provvede con quota parte delle risorse di cui all'art. 8 della legge 14 maggio 1970, n. 281, nel modo seguente:
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.4.11 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 44. [1]

Finanziamenti regionali al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli in applicazione del D.L. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46.

 

Art. 1. Il contributo di cui al D.L. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, a carico della Regione quale Ente Consorziato del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, è determinato annualmente, ai sensi dell'art. 2 della Legge 22 dicembre 1979, n. 683, dall'Assemblea del Consorzio nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio regionale [2].

     Il contributo di cui al precedente comma è iscritto nel bilancio regionale al competente capitolo dello stato di previsione della spesa ed è finanziato con le risorse di cui all'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La Giunta regionale provvede alla erogazione di detto contributo, previa acquisizione del bilancio preventivo del C.A.P. di Napoli, corredato dalla deliberazione di fissazione del contributo annuale a carico degli Enti consorziati con il relativo piano di riparto.

 

     Art. 2. La Regione, in applicazione delle disposizioni legislative di cui all'art. 1, determina in L. 3.265.000.000 i contributi di sua spettanza non versati al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli negli anni di cui appresso e per gli importi rispettivamente indicati:

 

 

ANNO 1980

Saldo contributo                                  L.    65.000.000

ANNO 1983

Saldo contributo                                  L.   400.000.000

ANNO 1984

Importo contributo                                L. 1.400.000.000

ANNO 1985

Importo contributo                                L. 1.400.000.000

 

 

     Art. 3. Per i servizi di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile di cui all'art. 2 - punto 13 del D.L. 11 marzo 1974, n. 1 - la Regione assicura l'erogazione di un contributo nella misura ritenuta congrua e necessaria, mediante apposito stanziamento annuale da determinarsi con legge di bilancio.

     Al relativo pagamento, la Giunta regionale provvede previa acquisizione della documentazione delle spese sostenute debitamente istruita.

 

     Art. 4. La Regione, ai sensi del disposto legislativo di cui al precedente art. 3, determina i contributi di sua spettanza nelle spese di pulizia ed illuminazione dei porti della circoscrizione consortile in L. 1.860.000.000 non versati al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli negli anni di cui appresso e per gli importi rispettivamente indicati:

 

 

ANNO 1979

Saldo contributo                                    L. 180.000.000

ANNO 1981

Saldo contributo                                    L. 180.000.000

ANNO 1983

Saldo contributo                                    L. 700.000.000

ANNO 1984

Saldo contributo                                    L. 400.000.000

ANNO 1985

Saldo contributo                                    L. 400.000.000

 

 

     Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si provvede con le risorse ivi indicate:

     - per l'esercizio finanziario 1986 con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 523 per l'importo di L. 1.750.000.000 e 524 per l'importo di L. 400.000.000 dello stato di previsione della spesa 1986;

     - per i successivi esercizi si provvede con i corrispondenti stanziamenti, utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 8 della legge 14 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 6. Al finanziamento dei contributi, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, si provvede con quota parte delle risorse di cui all'art. 8 della legge 14 maggio 1970, n. 281, nel modo seguente:

     - in tre annualità di L. 1.088.300.000 ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, per i contributi di partecipazione al Consorzio con onere a carico dello stanziamento corrispondente al Cap. 523 dello stato di previsione della spesa 1986;

     - in tre annualità di L. 620.000.000 ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, per i contributi per la pulizia ed illuminazione dei porti del C.A.P. con onere a carico dello stanziamento corrispondente al Cap. 524 dello stato di previsione della spesa 1986.

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 13 giugno 1994, n. 19.