Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 03/01/2005 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.656 – Regolamento 3 gennaio 2005, n. 3.
Regolamento (CE) n. 3/2005 della Commissione che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
(G.U.U.E. 4 gennaio 2005, n. L 1).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2005.
Esso si applica dal 5 al 18 gennaio 2005.
ALLEGATO
(Omissis)