§ 3.5.4 – L.R. 8 marzo 1985, n. 19.
Contributi regionali per il risparmio energetico e l'incentivazione delle


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:08/03/1985
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità. Con la presente legge la Regione Campania, in applicazione degli artt. 7 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308, regola l'erogazione dei contributi:
Art. 2.  Interventi nell'edilizia. Sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione dei seguenti interventi posti in essere successivamente alla data del 30 giugno 1981:
Art. 3.  Soggetti beneficiari. Per gli interventi di cui al punto a) dell'art. 2 sono abilitati alla domanda: il proprietario, l'affittuario o, comunque, chi detiene il possesso dell'unità abitativa e la [...]
Art. 4.  Limiti del contributo e del finanziamento. Per gli interventi di cui all'art. 2 punto a) il contributo è fissato fino all'80% della spesa documentata e ritenuta ammissibile, nel caso di impianti [...]
Art. 5.  Priorità. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, lettera b) la Regione considera prioritariamente le domande relative agli impianti ammessi dall'E.N.E.L. a fruire dei benefici previsti [...]
Art. 6.  Deroga alla ripartizione. Gli stanziamenti di cui all'art. 4 come le ripartizioni e le riserve di cui all'art. 5, sono operanti se l'ammontare delle richieste ammesse al finanziamento è sufficiente [...]
Art. 7.  Modalità. In sede di prima attuazione le domande di contributo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 8.  Sono ammesse a contributo le spese documentate sostenute per l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature ed impianti, le spese per opere murarie connesse alla realizzazione [...]
Art. 9.  Ammissione al contributo. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio Industria ed Artigianato provvederà ad esperire l'istruttoria tecnica e formale.
Art. 10.  Erogazione del contributo. Alla liquidazione del contributo assegnato per opera da eseguire si provvede, fino al massimo del 60% della spesa ammissibile, dopo l'approvazione delle deliberazioni di [...]
Art. 11.  Collaudi e Controlli. Il collaudo delle opere e degli impianti di competenza della Regione, può essere richiesto dalla stessa ai soggetti beneficiari i quali si avvarranno di tecnici abilitati ed [...]
Art. 12.  Generalità. Al fine di consentire i consumi di energia primaria nei settori industriale, artigianale ed agricolo, la Regione Campania concede contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni o, [...]
Art. 13.  Destinatari dei contributi. Destinatari dei contributi sono imprese singole o associate, Consorzi ed Associazioni di imprese operanti nei settori agricolo, industriale ed artigianale, tutti [...]
Art. 14.  Priorità. Ai fini delle priorità degli interventi viene effettuata distinzione tra interventi a favore della piccola e media industria, artigianato, settore agro-silvo-alimentare ed interventi a [...]
Art. 15.  Procedure. Le domande di contributo in conto interessi vanno presentate direttamente agli istituti abilitati al credito a medio termine per le iniziative industriali, ed agli Istituti abilitati al [...]
Art. 16.  Determinazione del contributo. La determinazione del contributo in conto interessi è fissata in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico [...]
Art. 17.  Collaudi e controlli. Per il presente titolo valgono le procedure indicate all'art. 11.
Art. 18.  Assegnazione del contributo. I contributi verranno assegnati con le procedure indicate all'art. 9 entro novanta giorni dalla data di arrivo o di trasmissione della domanda al Servizio Industria ed [...]
Art. 19.  Convenzioni finanziarie. La regolamentazione dei rapporti con gli Istituti di Credito autorizzati sarà definita con apposita convenzione con la Regione Campania.
Art. 20.  Convenzioni tecniche. Nell'esercizio delle funzioni scaturenti dall'applicazione della presente legge, la Regione Campania è autorizzata ad avvalersi mediante apposita convenzione, degli Uffici e [...]
Art. 21.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui ai capitoli nn. 1030 e 1031 dello stato di [...]
Art. 22.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 3.5.4 – L.R. 8 marzo 1985, n. 19. [1]

Contributi regionali per il risparmio energetico e l'incentivazione delle

energie alternative nell'edilizia ed in agricoltura, industria ed artigianato.

 

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità. Con la presente legge la Regione Campania, in applicazione degli artt. 7 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308, regola l'erogazione dei contributi:

     - in conto capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico nell'edilizia;

     - in conto capitale o in conto interessi per gli interventi diretti al risparmio di idrocarburi e di energia elettrica nei settori agricolo, industriale ed artigianale.

     Sono da considerare fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, la geotermia, il mare, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali, nonché il calore recuperabile negli impianti di produzioni di energia elettrica, nei fumi di scarico o da impianti termici e processi industriali.

 

 

TITOLO II

 

     Art. 2. Interventi nell'edilizia. Sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione dei seguenti interventi posti in essere successivamente alla data del 30 giugno 1981:

     a) installazione di impianti fotovoltaici od eolici in edifici rurali: non elettrificati e abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

     b) installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda in quantità non inferiore al 30% del fabbisogno annuo dell'impianto in cui viene attuato l'intervento;

     c) coibentazione di edifici esistenti per il conseguimento di un risparmio di energia non inferiore al 20% riferito al consumo dell'elemento costruttivo calcolato prima dell'intervento. La coibentazione dovrà essere effettuata in accordo con la tabella A allegata;

     d) installazione dei generatori di calore ad alto rendimento sia in nuovi edifici che in sostituzione di generatori attualmente installati. I generatori di calore ad alto rendimento sono definiti dalle caratteristiche riportate nella tabella B allegata;

     e) installazione di pompe di calore con COP di almeno 2,65 o di impianti che utilizzino fonti rinnovabili che soddisfino almeno il 30% del fabbisogno annuo dell'impianto di cui è attuato l'intervento;

     f) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia termica ed elettrica;

     g) installazioni di sistemi di controllo per regolare e contabilizzare i consumi energetici di ogni singola utenza in edifici civili con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/ora, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici ove non previsti alla normativa vigente.

     Il termine di intervento deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti, tenuto conto delle tabelle A e B allegate e non al complesso degli interventi eseguibili.

     Nel caso di interventi a favore di cooperative, e/o altre forme consortili o condominiali, i limiti di contributo appresso indicati vanno intesi come contributo massimo per ogni singolo intervento e per socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo.

     Nel caso di interventi relativi ad edifici o complessi edilizi abitativi, a edifici scolastici e a strutture sanitarie, i limiti appresso indicati per i contributi si intendono come finanziamento massimo rispettivamente per ogni alloggio, sezione scolastica, o per ogni sezione di degenza, specialità o unità ambulatoriale, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari. Per gli interventi di cui al punto a) dell'art. 2 sono abilitati alla domanda: il proprietario, l'affittuario o, comunque, chi detiene il possesso dell'unità abitativa e la conduzione del relativo fondo per effetto di un diritto reale e munito di titolo valido.

     Per tutti gli altri interventi sono abilitati alla domanda:

     il proprietario, il locatario o colui che abbia il legittimo possesso dell'immobile per effetto di diritto reale di godimento, fatti salvi i rapporti con il proprietario.

     In caso di intervento su edifici oggetto di cooperativa o di condominio e/o di altre forme consortili, la domanda può essere prodotta da legale rappresentante per tutti, o parte dei soci, purché debitamente autorizzato.

     Nel caso di interventi effettuati da parte del locatore di immobili urbani si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge n. 392/78.

 

     Art. 4. Limiti del contributo e del finanziamento. Per gli interventi di cui all'art. 2 punto a) il contributo è fissato fino all'80% della spesa documentata e ritenuta ammissibile, nel caso di impianti fotovoltaici, e fino al 50% nel caso di impianti eolici, fino alla concorrenza dello stanziamento in L.

     750.000.000 e con il limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ciascun intervento.

     Per gli interventi di cui al punto b) il contributo è fissato al 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile col limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ogni intervento e fino alla concorrenza dello stanziamento di L. 6.400.000.000.

     Per tutti gli altri interventi di cui all'art. 2, il contributo è fissato al 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile col limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ogni intervento e fino alla concorrenza dello stanziamento di L.

     25.346.000.000.

 

     Art. 5. Priorità. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, lettera b) la Regione considera prioritariamente le domande relative agli impianti ammessi dall'E.N.E.L. a fruire dei benefici previsti dall'iniziativa "scalda acqua solari".

     Per queste domande la Regione si avvarrà dell'istruttoria svolta dall'E.N.E.L.

     Tra gli interventi di cui all'art. 2, lettere c), d), e), f), e g), sono considerati prioritariamente quelli eseguiti in edifici:

     1) residenziali;

     2) industriali, artigianali e commerciali;

     3) turistici e sportivi;

     4) agricoli.

     Pertanto la somma di cui all'art. 4 destinata a tali interventi viene così ripartita:

     a) il 50% della somma totale pari a L. 12.673.000.000 per l'edilizia residenziale pubblica e privata ed edifici pubblici o di uso pubblico, inclusa l'edilizia scolastica e sanitaria.

     Nell'ambito di tale assegnazione, il 60% è riservato al settore pubblico;

     b) il 30% della soma totale pari a L. 7.603.800.000 per l'edilizia industriale, commerciale ed artigianale;

     c) il 10% della somma totale pari a L. 2.534.600.000 per l'edilizia turistica e sportiva;

     d) il 10% della somma totale, pari a L. 2.534.000.000 per l'edilizia agricola.

     Per ciascuno tipo di intervento ed iniziative verrà considerata, innanzitutto, la correttezza tecnica della proposta.

     Le domande relative ad interventi od iniziative non tecnicamente corrette saranno respinte.

     Le domande pervenute nei termini di cui al successivo art. 7 e che rispondono ai requisiti tecnici della legge n. 308 e suoi allegati, verranno suddivise per settore per ciascuno di essi verrà compilata una graduatoria assumendo come indice di qualità la quantità di energia risparmiata per unità di capitale investito.

     In ciascuno settore verranno considerate prioritarie le domande che si riferiscono a:

     - iniziative integrate di risparmio energetico che prevedano più interventi sul medesimo edificio e che tendano alla ottimizzazione del sistema energetico dell'edificio alla luce del risparmio energetico e dell'impiego delle energie rinnovabili;

     - iniziative di risparmio energetico relative agli immobili già adeguati a norma della legge 30 aprile 1976, n. 373;

     - iniziative che riguardino edifici o complessi edilizi ammessi a benefici della legge n. 219/81 sulla ricostruzione delle aree terremotate e ai benefici della legge n. 748/83 sulla ricostruzione di Pozzuoli e ciò, sia per quanto attiene alla realizzazione di nuovi edifici che alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici e/o dal bradisismo.

     Ai fini della relativa graduatoria, a ciascuno di tali settori prioritari sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% dell'indice di qualità calcolato per ciascun intervento.

     Le maggiorazioni dell'indice di qualità sono cumulabili.

 

     Art. 6. Deroga alla ripartizione. Gli stanziamenti di cui all'art. 4 come le ripartizioni e le riserve di cui all'art. 5, sono operanti se l'ammontare delle richieste ammesse al finanziamento è sufficiente alla totale utilizzazione delle singole assegnazioni.

     In caso diverso la Giunta regionale determinerà le opportune variazioni di assegnazione privilegiando le domande che presentino il più elevato indice di qualità come definito dall'art. 5.

 

     Art. 7. Modalità. In sede di prima attuazione le domande di contributo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     La domanda, corredata dai dati necessari per determinare l'ammissibilità, va accompagnata da una relazione tecnico economica dalla quale risulti la quantità ed il tipo di fonte primaria energetica risparmiata per unità di capitale investito, nonché le prescrizioni per la regolare manutenzione e il corretto esercizio dell'impianto.

     Le domande vanno inoltrate direttamente alla Regione Campania - Servizio Industria ed Artigianato.

     Le domande pervenute fuori del termine fissato saranno istruite, esaurito l'esame di quelle pervenute nel termine indicato, compatibilmente con la disponibilità dei fondi tenuto conto delle eventuali deroghe alla ripartizione di cui al precedente art. 6.

     Le domande dei soggetti che hanno fruito delle agevolazioni da parte dell'E.N.E.L. vanno accompagnate esclusivamente dalla copia del piano finanziario esibito all'E.N.E.L.

 

     Art. 8. Sono ammesse a contributo le spese documentate sostenute per l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature ed impianti, le spese per opere murarie connesse alla realizzazione dell'intervento nonché le spese tecniche di progettazione ed esecuzione.

 

     Art. 9. Ammissione al contributo. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio Industria ed Artigianato provvederà ad esperire l'istruttoria tecnica e formale.

     Sulla base delle risultanze istruttorie la Giunta regionale delibera l'assegnazione dei contributi e gli importi relativi, l'Assessore all'Industria ed all'Artigianato provvederà alla conseguente emissione dei decreti di pagamento e darà comunicazione delle istanze non accolte, precisando le ragioni.

     L'istruttoria tecnica e formale potrà essere affidata agli Uffici ed agli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituzionalmente competenti, agli Enti di cui all'art. 15 - III comma - della legge 29 maggio 1982, n. 308, o attraverso l'istituto della concessione a Società pubbliche e/o private già operanti nel settore che abbiano la necessaria qualificazione.

 

     Art. 10. Erogazione del contributo. Alla liquidazione del contributo assegnato per opera da eseguire si provvede, fino al massimo del 60% della spesa ammissibile, dopo l'approvazione delle deliberazioni di concessione ed esibizione delle fatture degli acquisti, e per il rimanente 40%, dietro esibizione di regolare certificato di collaudo delle opere realizzate in conformità al progetto presentato, firmato dal tecnico autorizzato.

     Nel caso le opere siano in corso di esecuzione, sono disposte erogazioni fino all'80% del contributo assegnato, dietro presentazione della documentazione sullo stato dei lavori e degli acquisti.

     La quota restante verrà erogata a collaudo avvenuto e con le modalità di cui al comma primo.

     I contributi da erogare in connessione con la Campagna Scaldacqua solari dell'E.N.E.L., verranno liquidati successivamente alla certificazione da parte dell'E.N.E.L., dell'avvenuta installazione dei sistemi ammessi al contributo.

 

     Art. 11. Collaudi e Controlli. Il collaudo delle opere e degli impianti di competenza della Regione, può essere richiesto dalla stessa ai soggetti beneficiari i quali si avvarranno di tecnici abilitati ed iscritti ai relativi Albi professionali.

     In caso di interventi di notevole consistenza finanziaria il collaudo può essere disposto dalla Regione a mezzo di collaudatori abilitati ed iscritti ai relativi Albi Professionali.

     Per tutte le opere ammesse al finanziamento la Regione Campania, avvalendosi delle strutture regionali dell'ex Genio Civile, si riserva di effettuare periodici controlli per verificarne la corretta esecuzione, la manutenzione e la funzionalità di esercizio.

     In caso di accertamento negativo la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, può disporre la decadenza o la revoca del finanziamento.

 

 

TITOLO III

Contenimento dei consumi energetici nell'industria, nell'artigianato e in

agricoltura

 

     Art. 12. Generalità. Al fine di consentire i consumi di energia primaria nei settori industriale, artigianale ed agricolo, la Regione Campania concede contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni o, in alternativa e, su richiesta dell'interessato, contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile.

     In entrambi i casi il limite del contributo regionale non può eccedere la somma di L. 500 milioni.

 

     Art. 13. Destinatari dei contributi. Destinatari dei contributi sono imprese singole o associate, Consorzi ed Associazioni di imprese operanti nei settori agricolo, industriale ed artigianale, tutti regolarmente in esercizio per gli interventi e le iniziative, poste in essere successivamente alla data del 30 giugno 1981.

     Possono essere ammessi al contributo gli interventi che consentano, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, un risparmio non inferiore al 15% dei consumi iniziali, accertati e dimostrati, di idrocarburi e di energia elettrica afferenti sia i servizi generali che gli usi industriali e/o di processo.

     Al fine della valutazione del risparmio, 1 Kg. di idrocarburi è considerato equivalente a 4 Kwh di energia elettrica.

     Per le spese ammissibili al contributo si applica il precedente art. 8.

 

     Art. 14. Priorità. Ai fini delle priorità degli interventi viene effettuata distinzione tra interventi a favore della piccola e media industria, artigianato, settore agro-silvo-alimentare ed interventi a favore della grande industria (n. addetti superiore a 500 unità impiegate), ripartendo l'ammontare complessivo disponibile del presente titolo della legge in misura pari al 65% per opere di impianti a favore della piccola e media industria e settori correlati per il restante 35% per opere ed impianti a servizio della grande industria.

     Nel settore agro-silvo-alimentare saranno considerati prioritari gli interventi volti a favorire la trasformazione dei processi agricolo- industriali attraverso il corretto uso delle fonti rinnovabili.

     Per entrambe le categorie d'impresa e per ciascun intervento verrà formulata una graduatoria assumendo come indice di qualità la quantità di energia risparmiata per unità capitale investito.

     Ulteriore indice di qualità ed elemento prioritario per l'accesso alle contribuzioni previste dalla presente legge, sarà costituito dall'avvenuta concessione, o promessa di concedimento, alla impresa od Ente richiedente il contributo regionale, di ulteriori finanziamenti da organismi nazionali o comunitari, compatibili con la legge n. 308.

     Alle iniziative indicate come prioritarie, nell'ambito di ciascun settore, verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% dell'indice di qualità.

 

     Art. 15. Procedure. Le domande di contributo in conto interessi vanno presentate direttamente agli istituti abilitati al credito a medio termine per le iniziative industriali, ed agli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per le iniziative agricole, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Le domande devono essere corredate da progetto di fattibilità e relativa relazione tecnico-economica, firmata da un tecnico iscritto ad un Albo o Collegio professionale competente per tipologia di progetto, che attesti la rispondenza dell'iniziativa agli obiettivi e ai requisiti della presente legge.

     Copia conforme del progetto inviato all'istituto di credito va trasmessa alla Regione Campania, Servizio Industria ed Artigianato.

     Dopo aver deliberato sulla domanda di finanziamento, l'Istituto di Credito, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ne trasmette alla Regione l'esito, unitamente all'estratto della deliberazione adottata ad una relazione motivata.

     In caso di positiva deliberazione dell'Istituto di credito, la Giunta regionale, previa istruttoria tecnica integrativa, delibera la concessione del contributo in conto interessi.

     Le domande del contributo in conto capitale vanno presentate direttamente alla Regione Campania, Servizio Industria ed Artigianato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Le domande pervenute fuori dei termini prefissati saranno istruite, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, esaurito l'esame di quelle pervenute nei termini indicati.

     Per le iniziative già in corso, e secondo le priorità di cui all'art. 14, possono essere concesse anticipazioni sul contributo in conto capitale sino all'80% del totale dell'importo assentito purché garantito da polizze fidejussorie bancarie o assicurative; la quota restante verrà erogata con le modalità di cui all'art. 10.

 

     Art. 16. Determinazione del contributo. La determinazione del contributo in conto interessi è fissata in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'imprenditore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

 

     Art. 17. Collaudi e controlli. Per il presente titolo valgono le procedure indicate all'art. 11.

 

     Art. 18. Assegnazione del contributo. I contributi verranno assegnati con le procedure indicate all'art. 9 entro novanta giorni dalla data di arrivo o di trasmissione della domanda al Servizio Industria ed Artigianato della Regione.

 

     Art. 19. Convenzioni finanziarie. La regolamentazione dei rapporti con gli Istituti di Credito autorizzati sarà definita con apposita convenzione con la Regione Campania.

 

     Art. 20. Convenzioni tecniche. Nell'esercizio delle funzioni scaturenti dall'applicazione della presente legge, la Regione Campania è autorizzata ad avvalersi mediante apposita convenzione, degli Uffici e degli organi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituzionalmente competenti, nonché delle strutture convenzionate di cui all'art. 9 ultimo comma.

 

     Art. 21. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui ai capitoli nn. 1030 e 1031 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308.

 

     Art. 22. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

- II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a

quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegato

 

Tabella A

 

Regole tecniche per gli interventi di cui all'art. 6 nel caso di edifici

esistenti

 

Strutture da coibentare

     - L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a t (m² °C h/Keal), dove t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

 

Sottotetti

     - a = 0,1.

 

Terrazzi e porticati

     - a = 0,04.

 

Pareti d'ambito isolate dall'esterno

     - a = 0,04.

 

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine

     - Senza limitazione.

 

Pareti d'ambito isolate dall'interno

     - a = 0,04.

 

Doppi vetri

     - Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

 

Tubazione di adduzione dell'acqua calda

     - Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

 

Tabella B

     Un generatore di calorie si definisce ad alto rendimento se in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento; nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 29 per cento del tempo totale di inserzione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.