§ 3.4.6 - D.P.G.R. 9 aprile 2010, n. 95.
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente - Regolamento n. 10/2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 cave e torbiere
Data:09/04/2010
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti abilitati.
Art. 3.  Istanza per il rilascio del permesso di ricerca.
Art. 4.  Procedura per il rilascio del permesso di ricerca.
Art. 5.  Svolgimento dei lavori di ricerca.
Art. 6.  Ampliamento o riduzione del permesso di ricerca.
Art. 7.  Proroga del permesso di ricerca.
Art. 8.  Trasferimento del permesso di ricerca.
Art. 9.  Istanza per il rilascio della concessione.
Art. 10.  Durata della concessione.
Art. 11.  Procedimento per il rilascio della concessione.
Art. 12.  Delimitazione dell’area della concessione, con individuazione di pozzi e sorgenti.
Art. 13.  Svolgimento dei lavori di coltivazione e utilizzazione.
Art. 14.  Ampliamento o riduzione della concessione.
Art. 15.  Rinnovo della concessione.
Art. 16.  Rinnovo della concessione con procedura semplificata.
Art. 17.  Trasferimento della concessione.
Art. 18.  Trasformazione societaria del concessionario.
Art. 19.  Gestione unitaria.
Art. 20.  Cessazione della concessione.
Art. 21.  Conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione.
Art. 22.  Revoca della concessione.
Art. 23.  Autorizzazioni per le utilizzazioni.
Art. 24.  Contratti di somministrazione con terzi fruitori.
Art. 25.  Produzione di cosmetici.
Art. 26.  Impossibilità di utilizzo terapeutico.
Art. 27.  Apparecchi di misura.
Art. 28.  Manutenzione dei pozzi.
Art. 29.  Chiusura mineraria.
Art. 30.  Strutture e impianti necessari per la coltivazione.
Art. 31.  Cauzione.
Art. 32.  Modalità di rimborso per espropriazione definitiva dei suoli non in disponibilità.
Art. 33.  Immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti.
Art. 34.  Incentivazione.
Art. 35.  Pubblicità termale.
Art. 36.  Direzione sanitaria in più aziende termali.
Art. 37.  Dati rilevati e dati statistici.
Art. 38.  Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni.
Art. 39.  Parchi delle acque minerali.
Art. 40.  Modulistica.
Art. 41.  Finalità.
Art. 42.  Compiti.
Art. 43.  Composizione.
Art. 44.  Funzionamento.
Art. 45.  Convocazioni.
Art. 46.  Nomina.
Art. 47.  Pubblicità ed entrata in vigore.


§ 3.4.6 - D.P.G.R. 9 aprile 2010, n. 95. [1]

Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente - Regolamento n. 10/2010.

(B.U. 12 aprile 2010, n. 28)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 9 luglio 2008, n. 8 (di seguito denominata: Legge), disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all'art. 1 della Legge, attraverso attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione.

 

2. Ai fini dello svolgimento delle attività descritte al comma 1, la Regione rilascia il permesso di ricerca e la concessione, attraverso il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito denominato: Settore).

 

     Art. 2. Soggetti abilitati.

1. Possono presentare istanza al Settore per ottenere il permesso di ricerca, di cui all'art. 2 della Legge, o la concessione mineraria, di cui all'art. 4 della Legge, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico, dotati di capacità tecniche ed economiche adeguate agli interventi e ai relativi impegni finanziari programmati.

 

2. I soggetti abilitati di cui al comma 1 (di seguito denominati: Richiedenti) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) cittadinanza o sede legale di Stato membro della UE o di Stato al di fuori della UE, che applichi il principio di reciprocità;

 

b) domicilio nella Provincia nel cui territorio ricade il permesso di ricerca o la concessione mineraria;

 

c) requisiti previsti all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, specificati negli allegati modelli di dichiarazione;

 

d) assenza di provvedimenti di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, a carico della persona fisica o del legale rappresentante o dei soci, come previsto dalla normativa vigente.

 

3. Nel caso di persone giuridiche, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci.

 

4. Qualsiasi variazione della condizione giuridica a carico della persona fisica o del legale rappresentante o dei soci, di cui al presente articolo, deve essere comunicata al Settore.

 

Capo II

Permesso di ricerca

 

     Art. 3. Istanza per il rilascio del permesso di ricerca.

1. Il Richiedente presenta al Settore istanza in bollo per il rilascio del permesso di ricerca, in conformità allo schema riportato nell'Allegato A e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

     Art. 4. Procedura per il rilascio del permesso di ricerca.

1. La procedura per il rilascio del permesso di ricerca si svolge nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 2, comma 4, della Legge, tenuto conto della data di acquisizione dell’istanza al Settore, della completezza della documentazione e del rispetto dei tempi per il perfezionamento della stessa.

 

2. Il Settore, ai sensi dell’art. 7 ed in conformità all’art. 8 della Legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento al Richiedente e ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca, come desunti dal piano parcellare in forma tabellare presentato in allegato all’istanza.

 

3. L’istanza, corredata dalla planimetria catastale e dal piano parcellare in forma tabellare, è affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di ricerca.

 

4. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal permesso di ricerca, può presentare eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nell’Albo Pretorio.

 

5. I Comuni sono tenuti a inviare al Settore il referto di pubblicazione dell’istanza, completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute nel periodo di cui al comma 4.

 

6. Il responsabile del procedimento, anche mediante indizione della conferenza dei servizi di cui alla Legge n. 241/90, acquisisce gli atti di consenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei vincoli gravanti sull'area, come elencati nell'apposita attestazione comunale, nonché, nei casi previsti dall’art. 33, commi 8 e 9, della Legge, il parere relativo alla valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza rilasciato dal competente Settore regionale.

 

7. Il Settore valuta gli atti di consenso, nonché le eventuali osservazioni ed opposizioni, ove pertinenti all'oggetto del procedimento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e prima dell'adozione del provvedimento negativo, ne dà comunicazione al Richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90.

 

8. Il procedimento si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

9. Il provvedimento del Settore relativo al permesso di ricerca è rilasciato in bollo, in conformità dell’art. 2, comma 6, della Legge. Al provvedimento deve essere allegata la planimetria catastale sulla quale è delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.

 

10. I casi di cessazione e decadenza del permesso di ricerca, come previsti agli artt. 3 e 37, comma 5, della Legge, costituiscono prescrizioni particolari del provvedimento di cui al comma 9.

 

11. I provvedimenti di cessazione e decadenza, adottati dal Settore sono pubblicati sul B.U.R.C.

 

     Art. 5. Svolgimento dei lavori di ricerca.

1. Il titolare del permesso di ricerca informa il Settore sullo svolgimento delle fasi salienti della ricerca, anche al fine della verifica sulla sussistenza delle cause di cessazione di cui all'art. 3 della Legge, e comunica i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione e alla ricerca.

 

2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, possono iniziare dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi previsti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

 

3. Per i pozzi di profondità superiore ai 30 metri, ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n. 464, il titolare del permesso deve comprovare l'avvenuta comunicazione all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), entro 30 giorni dall’inizio delle indagini.

 

4. Per i pozzi deve essere fornito lo schema di condizionamento del/i foro/i, in opportuna scala, nonché la planimetria catastale con l'esatta ubicazione dell’opera di presa, attraverso l'indicazione della distanza da riferimenti fissi e della quota topografica (m s.l.m.), ottenute mediante rilevamento di precisione.

 

     Art. 6. Ampliamento o riduzione del permesso di ricerca.

1. L’area concessa per la ricerca può essere ampliata o ridotta, con le medesime procedure di rilascio del permesso di ricerca. La relativa istanza, in bollo, deve essere presentata in conformità allo schema riportato nell'Allegato B e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

     Art. 7. Proroga del permesso di ricerca.

1. La proroga del permesso di ricerca deve essere richiesta con istanza in bollo da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

 

2. L’istanza deve essere presentata in conformità allo schema riportato nell'Allegato C.

 

3. La proroga è ammessa per una sola volta e per un periodo massimo pari a quello della durata del permesso di ricerca.

 

4. Il provvedimento di proroga del permesso di ricerca è rilasciato in bollo dal Settore, con contestuale comunicazione al Comune interessato dall'attività di ricerca, ed è pubblicato sul B.U.R.C.

 

5. Il procedimento per il rilascio della proroga del permesso di ricerca si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

     Art. 8. Trasferimento del permesso di ricerca.

1. L'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca deve essere richiesta con istanza in bollo, sottoscritta dal titolare e dal subentrante.

 

2. L’istanza deve essere presentata in conformità allo schema riportato nell’Allegato D e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

3. Il provvedimento che autorizza il trasferimento del permesso di ricerca è rilasciato in bollo dal Settore ed è pubblicato sul B.U.R.C.

 

4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

Capo III

Concessione

 

     Art. 9. Istanza per il rilascio della concessione.

1. Il Richiedente presenta al Settore istanza in bollo in conformità dello schema riportato nell’Allegato E, corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

     Art. 10. Durata della concessione.

1. La durata della concessione o del rinnovo della stessa resta compresa:

 

a) tra 15 e 30 anni per le acque minerali naturali e termali e di sorgente;

 

b) fino a un massimo di 10 anni per le piccole utilizzazioni locali.

 

2. Il Settore stabilisce, in deroga, una durata della concessione minore di quella indicata al comma 1, nei seguenti casi:

 

a) limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse;

 

b) efficacia differita della concessione per indisponibilità totale o parziale delle strutture atte allo sfruttamento della risorsa, sulla base di quanto indicato nel programma dei lavori allegato all’istanza di rilascio della concessione, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 1, della Legge.

 

3. La durata di cui al comma 1, in ogni caso, è stabilita sulla base di quanto dimostrato dal Richiedente in funzione degli investimenti programmati e del periodo di ammortamento degli stessi, nonché di quanto valutato dal Settore sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale di settore di cui all’art. 38 della Legge.

 

4. Resta fermo quanto previsto dalle leggi vigenti, statali e regionali, per le concessioni perpetue rilasciate senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della legge.

 

     Art. 11. Procedimento per il rilascio della concessione.

1. Il Settore, ai sensi dell’art. 7 ed in conformità all’art. 8 della Legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento al Richiedente e ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di concessione, come desunti dal piano parcellare in forma tabellare presentato in allegato all’istanza.

 

2. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.C.

 

3. L’istanza, corredata dalla planimetria catastale e dal piano parcellare in forma tabellare, è affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione.

 

4. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal rilascio della concessione, può proporre entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza.

 

5. I Comuni inviano al Settore il referto di pubblicazione dell’istanza, completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute nel periodo di cui al comma 4.

 

6. Il responsabile del procedimento acquisisce:

 

a) gli atti di consenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei vincoli gravanti sull'area, come elencati nell'apposita attestazione comunale;

 

b) nei casi previsti dall’art. 33, commi 8 e 9, della Legge, il parere relativo alla valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza rilasciato dal competente Settore regionale, anche mediante indizione della conferenza dei servizi di cui alla Legge n. 241/90;

 

c) il parere dell’A.S.L. competente per territorio, unicamente per le opere pertinenziali di cui all’art. 11 della Legge, come individuate nell’elaborato tecnico di cui all’Allegato F, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 37, comma 9, della Legge;

 

d) in caso di acque minerali naturali e di sorgente, il parere rilasciato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006, per tener conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di gestione.

 

7. Il Settore valuta i pareri e gli atti di consenso, nonché le eventuali osservazioni ed opposizioni ove pertinenti all'oggetto del procedimento. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e prima dell'adozione di un provvedimento negativo, ne dà comunicazione al Richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90.

 

8. Il procedimento si conclude nel termine di massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

9. Il provvedimento del Settore, relativo alla concessione, è rilasciato in bollo, in conformità dell’art. 4, comma 8, della Legge.

 

10. Al provvedimento deve essere allegata la planimetria catastale sulla quale è delimitata l’area di concessione, nonché il verbale di delimitazione della concessione.

 

     Art. 12. Delimitazione dell’area della concessione, con individuazione di pozzi e sorgenti.

1. L’area di concessione, per le acque minerali naturali e termali e per le acque di sorgente, deve essere delimitata, in campagna, da vertici monumentati in maniera permanente, ben visibili e con indicati il nome della concessione e il numero del vertice e, nei centri abitati, con riferimenti fissi e facilmente individuabili. I lati che uniscono tali vertici devono seguire, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, ovvero, quando ciò non sia possibile, devono essere rappresentati da una linea retta che congiunge due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere facilmente traguardati tra loro anche con strumenti ottici.

 

2. Ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione è individuato mediante apposizione, da parte del concessionario, di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale.

 

     Art. 13. Svolgimento dei lavori di coltivazione e utilizzazione.

1. Il titolare della concessione trasmette al Settore, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l’anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge.

 

2. Gli interventi previsti dal programma per la coltivazione ed utilizzazione del giacimento possono iniziare solo dopo l'acquisizione, da parte del concessionario, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

 

3. Per i pozzi di profondità superiore ai 30 metri, ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n. 464, il titolare della concessione deve comprovare l'avvenuta comunicazione all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), entro 30 giorni dall’inizio delle indagini.

 

4. Per i pozzi deve essere fornito lo schema di condizionamento del/i foro/i, in opportuna scala, nonché la planimetria catastale con l'esatta ubicazione dell’opera di presa, attraverso l'indicazione della distanza da riferimenti fissi e della quota topografica (m s.l.m.), ottenute mediante rilevamento di precisione.

 

5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie richieste dal Settore, inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione, ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge.

 

     Art. 14. Ampliamento o riduzione della concessione.

1. L’area concessa può essere ampliata o ridotta, con le medesime procedure di rilascio della concessione. La relativa istanza, in bollo, deve essere presentata in conformità allo schema riportato nell'Allegato F e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

     Art. 15. Rinnovo della concessione.

1. Il rinnovo della concessione deve essere richiesto con istanza in bollo, presentata in conformità allo schema riportato nell’Allegato G e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione; decorso tale termine, è attivata la procedura di decadenza ai sensi dell'art. 4, comma 13, della Legge.

 

2. Il procedimento di rinnovo è analogo a quello di rilascio della concessione, di cui al precedente art. 11.

 

3. Il provvedimento del Settore di rinnovo della concessione, in bollo, ovvero quello di diniego, è pubblicato sul B.U.R.C.

 

4. Il procedimento di rinnovo della concessione si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

 

5. Nel caso che il procedimento non possa concludersi per inadempienza del concessionario, il Settore diffida lo stesso ad adempiere al perfezionamento dell’istanza entro il termine perentorio di 90 giorni. Decorso tale termine il Settore emette provvedimento di diniego.

 

6. Nel caso in cui il procedimento non possa concludersi per la mancata acquisizione di pareri e atti di consenso, il Settore sollecita gli Enti competenti all’assunzione di tali atti. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione del predetto sollecito, il Settore emette il provvedimento di proroga per un periodo massimo di 1 anno dalla scadenza della concessione, notificandolo all’Ente inadempiente. Entro tale termine deve essere adottato il provvedimento finale che, in caso di perdurante inadempienza e ferma la eventuale responsabilità dell’Ente inadempiente, è di diniego.

 

     Art. 16. Rinnovo della concessione con procedura semplificata.

1. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 14, della Legge, il Richiedente presenta istanza in bollo al Settore in conformità allo schema riportato nell’Allegato H e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

2. L’istanza di rinnovo della concessione con procedura semplificata è affissa per 15 giorni all’Albo

 

Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione.

 

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal rinnovo della concessione, può proporre entro 15 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza.

 

4. I Comuni inviano al Settore il referto di pubblicazione dell’istanza, completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute nel periodo di cui al comma 4.

 

5. Il responsabile del procedimento, nei casi previsti, acquisisce gli atti di consenso ed i pareri di cui al precedente art. 11, comma 6.

 

6. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, come derivanti dai pareri e dalle eventuali osservazioni ed opposizioni ove pertinenti all'oggetto del procedimento, e prima dell'adozione di un provvedimento negativo, il Settore ne dà comunicazione al Richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90.

 

7. Il provvedimento del Settore di rinnovo della concessione, in bollo, ovvero quello di diniego, è pubblicato sul B.U.R.C.

 

8. Il procedimento di rinnovo della concessione si conclude nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

 

9. Nel caso che il procedimento non possa concludersi per inadempienza del concessionario, il Settore diffida lo stesso ad adempiere al perfezionamento dell’istanza entro il termine perentorio di 45 giorni. Decorso tale termine il Settore emette provvedimento di diniego.

 

10. Nel caso in cui il procedimento non possa concludersi per la mancata acquisizione di pareri e atti di consenso, il Settore sollecita gli Enti competenti all’assunzione di tali atti. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione del predetto sollecito, il Settore emette il provvedimento di proroga per un periodo massimo di 1 anno dalla scadenza della concessione, notificandolo all’Ente inadempiente. Entro tale termine deve essere adottato il provvedimento finale che, in caso di perdurante inadempienza e ferma la eventuale responsabilità dell’Ente inadempiente, è di diniego.

 

     Art. 17. Trasferimento della concessione.

1. Salvo quanto previsto dall’art. 19, il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all’esercizio della concessione ed all’autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge e dell’art. 2 del presente regolamento.

 

2. L'autorizzazione al trasferimento della concessione deve essere richiesta con istanza in bollo al Settore, sottoscritta dal titolare e dal subentrante, in conformità allo schema riportato nell’Allegato I e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

3. L’istanza, corredata dalla planimetria catastale, è affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione.

 

4. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal trasferimento della concessione, può proporre entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza.

 

5. I Comuni inviano al Settore il referto di pubblicazione dell’istanza, completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute nel periodo di cui al comma 4.

 

6. Il Settore valuta le eventuali osservazioni ed opposizioni ove pertinenti all'oggetto del procedimento. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e prima dell'adozione di un provvedimento negativo, ne dà comunicazione al Richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90.

 

7. Il procedimento si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

8. Il provvedimento del Settore di autorizzazione al trasferimento della concessione, in bollo, ovvero quello di diniego, è pubblicato sul B.U.R.C. e costituisce titolo per la voltura dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 22 della Legge.

 

     Art. 18. Trasformazione societaria del concessionario.

1. Il concessionario, entro 90 giorni dall’avvenuta registrazione dell’atto nel registro delle imprese, comunica al Settore l’avvenuta trasformazione societaria, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:

 

a) copia conforme all’originale dell’atto notarile debitamente registrato, relativo alla trasformazione del soggetto concessionario;

 

b) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la trasformazione societaria e riportante la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 

c) polizza fideiussoria in capo alla nuova società;

 

d) attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2.

 

2. Il Settore, esaminata la documentazione trasmessa e sussistendone le condizioni, prende atto dell'avvenuta trasformazione con apposito provvedimento, in bollo, pubblicato sul B.U.R.C.

 

3. In caso di verifica con esito negativo, il Settore avvia il procedimento di decadenza.

 

4. La disciplina del presente articolo si applica anche per i casi di affidamento in gestione delle attività connesse allo sfruttamento delle acque minerali e termali, purchè il relativo contratto abbia efficacia per un termine non superiore a cinque anni, rinnovabile alle medesime condizioni.

 

5. I provvedimenti adottati dal Settore ai sensi del presente articolo, costituiscono titolo per la voltura dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 22 della Legge.

 

     Art. 19. Gestione unitaria.

1. È consentita, da parte dei concessionari di acque minerali e termali dello stesso bacino acquifero, la gestione unitaria delle coltivazioni e delle utilizzazioni.

 

2. I Richiedenti presentano al Settore istanza in bollo corredata dal programma generale di coltivazione e dall’elaborato grafico individuante il bacino in argomento. Il programma, ai fini della corretta e razionale utilizzazione del giacimento, deve altresì indicare, nell’ambito della risorsa mineraria disponibile, la quota parte di acqua emunta utilizzata da ognuno dei concessionari che partecipa alla gestione unitaria, previa apposizione degli apparecchi di misura di cui all’art. 34 della Legge.

 

3. Il totale degli emungimenti individuati nel programma non può superare quello risultante dalla sommatoria dei quantitativi autorizzati con le concessioni singolarmente rilasciate.

 

4. Il provvedimento del Settore di autorizzazione alla gestione unitaria, in bollo, è pubblicato sul B.U.R.C.

 

     Art. 20. Cessazione della concessione.

1. La cessazione della concessione avviene con le modalità previste agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge, nei seguenti casi:

 

a) scadenza del termine e mancato rinnovo;

 

b) rinuncia;

 

c) revoca;

 

d) decadenza;

 

e) esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

 

2. Il Settore adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l’esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento, ivi compresa la sigillatura dei punti di emungimento.

 

3. Il Settore valuta i motivi della cessazione della concessione e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all’eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.

 

4. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione ed è pubblicato sul B.U.R.C.

 

5. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di cui al comma 1 lettera e), la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4, della Legge.

 

     Art. 21. Conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione.

1. Il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione avviene previa pubblicazione sul B.U.R.C., da parte del Settore, di un bando e di un avviso pubblico in cui si rende nota l’intenzione di affidare la concessione attraverso criterio selettivo.

 

2. L’avviso di cui al comma 1 deve indicare: oggetto e ubicazione della concessione; termine per la presentazione delle candidature; indirizzo cui devono essere trasmesse; nominativo del responsabile del procedimento; requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere; durata della concessione; pesatura dei criteri di selezione; ogni altra informazione ritenuta utile.

 

3. I soggetti interessati devono presentare una domanda di partecipazione alla procedura selettiva in conformità allo schema riportato nel bando.

 

4. Il Settore seleziona i soggetti interessati sulla base dei seguenti criteri:

 

a) qualità e modalità di coltivazione e utilizzazione;

 

b) disponibilità delle strutture di utilizzazione;

 

c) tempo previsto per l’avvio dell’utilizzazione;

 

d) requisiti personali, tecnici e finanziari;

 

e) qualità e quantità delle esperienze pregresse;

 

f) titolarità di altre concessioni analoghe sul territorio regionale o nazionale.

 

5. Nel caso in cui la procedura selettiva vada deserta o non sia possibile procedere alla individuazione del nuovo concessionario, il Settore provvederà alla chiusura mineraria ai sensi dell’art. 29.

 

6. Il conferimento della concessione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione, necessari per il rilascio di una concessione, qualora non già presenti agli atti del Settore.

 

     Art. 22. Revoca della concessione.

1. In caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell’attività di coltivazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge, il Settore dispone la revoca della concessione.

 

2. In caso di revoca della concessione, i criteri per la quantificazione dell’indennità dovuta al concessionario, sono i seguenti:

 

a) il periodo residuo della concessione;

 

b) quota parte delle spese sostenute e comprovate per ottenere il riconoscimento e per realizzare le pertinenze e le relative manutenzioni, come riportate nel programma dei lavori relativi agli ultimi 5 anni.

 

Capo IV

Utilizzazioni delle acque di sorgente, minerali naturali e termali

 

     Art. 23. Autorizzazioni per le utilizzazioni.

1. Le autorizzazioni per le utilizzazioni delle acque minerali e termali di cui all'art. 10, comma 1, della Legge, sono rilasciate previa presentazione di una istanza, in bollo, in conformità allo schema riportato nell’Allegato L, corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati.

 

2. Il Settore subordina il rilascio delle autorizzazioni all’acquisizione del parere dell’Azienda Sanitaria Locale.

 

3. Per quanto non espressamente previsto, l’utilizzazione, la commercializzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

 

4. Il provvedimento del Settore di autorizzazione, in bollo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.C.

 

     Art. 24. Contratti di somministrazione con terzi fruitori.

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento, che intendano stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, devono chiedere l'autorizzazione al Settore, con istanza in bollo conforme allo schema riportato nell’Allegato M e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicata.

 

2. La risorsa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25, può essere somministrata a terzi, esclusivamente per usi alimentari o terapeutici, con priorità per usi pubblici.

 

3. Il fruitore terzo deve possedere i requisiti già previsti per i soggetti abilitati di cui all’art. 2.

 

4. Il Settore verifica la compatibilità degli usi richiesti e, nel caso di uso privato, ne dà comunicazione ai Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione.

 

5. I Comuni, entro 30 giorni, possono segnalare al Settore eventuali priorità per uso pubblico della risorsa. Decorso tale termine, il Settore provvede:

 

a) in assenza di segnalazioni da parte dei Comuni, a dare corso all’istanza;

 

b) in presenza di una o più segnalazioni da parte dei Comuni, a darne notizia all’istante, ai fini del perfezionamento del contratto di somministrazione, con preferenza per il Comune ove sgorga la risorsa.

 

6. Il procedimento si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il procedimento non si concluda con un provvedimento espresso entro il termine indicato, l'istanza si intende respinta, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.

 

7. Il provvedimento del Settore di autorizzazione alla somministrazione a terzi, in bollo, è pubblicato sul B.U.R.C.

 

     Art. 25. Produzione di cosmetici.

1. L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sulla base del disciplinare approvato con D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 1819 pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del 02.11.2004, e delle eventuali modifiche introdotte con deliberazione di Giunta Regionale adottata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa presentazione di istanza in bollo sottoscritta dal concessionario e dal richiedente l’utilizzo.

 

2. L’autorizzazione del Sindaco è subordinata al nulla osta del Settore, che viene espresso sulla base del programma presentato in fase di rilascio della concessione o successivamente, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge, verificando altresì che il quantitativo dell’acqua termale utilizzata per la produzione di cosmetici sia un’aliquota ridotta e comunque compatibile con il prevalente uso terapeutico.

 

3. Il provvedimento del Sindaco di autorizzazione, in bollo, è pubblicato sul B.U.R.C.

 

     Art. 26. Impossibilità di utilizzo terapeutico.

1. In caso di impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali, come riconosciuto sulla base del programma dei lavori di cui all’art. 7, comma 3, della Legge, relativo agli ultimi 3 anni, il Settore comunica al titolare della concessione l’avvio del procedimento per consentire unicamente lo sfruttamento di cui all’art. 29 della Legge, previa diffida ad adempiere a quanto disposto all’art. 22 della medesima Legge nel termine di 90 giorni. Decorso tale termine il Settore provvede d’ufficio.

 

Capo V

Disposizioni per la gestione della risorsa

 

     Art. 27. Apparecchi di misura.

1. Gli apparecchi di misura previsti dall’art. 34 della Legge devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico.

 

2. I dati di cui al comma 1 devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore.

 

3. Gli apparecchi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l’applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilità dello strumento.

 

4. I misuratori automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione.

 

5. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, vanno apposti a cura del concessionario, alla presenza di un funzionario del Settore.

 

6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.

 

7. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione.

 

     Art. 28. Manutenzione dei pozzi.

1. Al fine di accertare lo stato dei pozzi e programmarne la regolare manutenzione, il concessionario è tenuto ad effettuare, se non vi ha già provveduto negli ultimi 5 anni, una video ispezione per verificare lo stato di corrosione della colonna di produzione, le incrostazioni della finestratura, le eventuali rotture e i flussi preferenziali d’acqua.

 

2. Le immagini della video ispezione sono registrate su supporto DVD con misure in progressione.

 

3. La video ispezione è propedeutica al rinnovo delle concessioni.

 

4. Per le ex concessioni perpetue la video ispezione deve essere realizzata entro il 04 agosto 2011.

 

5. La video ispezione deve essere ripetuta con cadenza quinquennale.

 

     Art. 29. Chiusura mineraria.

1. Nei casi di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, di cui all’art. 20, comma 1, lettera e), si provvede alla chiusura mineraria dell’opera di captazione con le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all’Allegato N.

 

2. Dopo l'effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il concessionario trasmette la relazione finale inerente la regolare esecuzione degli stessi.

 

3. Nei casi di cui all’art. 21, comma 5, alla chiusura mineraria provvede il Settore attingendo le risorse dalla cauzione di cui all’art. 31.

 

     Art. 30. Strutture e impianti necessari per la coltivazione.

1. Le strutture e gli impianti necessari per la coltivazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, per i quali è prevista la possibilità di stipulare un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2004, nonché di utilizzare procedure alternative semplificate per il rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali, conformemente alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, sono:

 

a) per le acque minerali naturali e di sorgente: gli stabilimenti necessari all'imbottigliamento, i magazzini di stoccaggio e le opere connesse quali a titolo esemplificativo: cabine e recinzioni delle opere di presa, tubazioni, serbatoi, sistemi di pompaggio, ecc;

 

b) per le acque termo-minerali: le terme, i parchi termali, i complessi termali e le aziende termali così come definite dall’art. 1 della Legge;

 

c) per le piccole utilizzazioni locali: eventuali piccole strutture per ospitare scambiatori di calore esterni.

 

     Art. 31. Cauzione.

1. Il concessionario, a fronte degli obblighi inerenti la concessione, è tenuto a prestare, al momento del rilascio della stessa, una cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell’eventuale chiusura mineraria, comprendendo la possibilità di ripristino ambientale.

 

2. Tale garanzia deve essere stipulata per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale.

 

3. La garanzia può essere svincolata dietro apposito provvedimento del Settore.

 

     Art. 32. Modalità di rimborso per espropriazione definitiva dei suoli non in disponibilità.

1. Il concessionario o il ricercatore è obbligato a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti per gli espropri di cui all’art. 13, comma 9, della Legge, mediante bonifico o versamento sul conto corrente regionale.

 

2. I costi sono determinati dal Settore e comprendono ogni e qualsiasi spesa connessa alla procedura, ivi compreso un diritto fisso d’istruttoria pari a euro 500,00.

 

     Art. 33. Immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti.

1. L’immissione e la remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti, nelle stesse formazioni di provenienza, sono autorizzate dal Settore se conformi alle disposizioni di cui all’Allegato O.

 

     Art. 34. Incentivazione.

1. La Regione, in attuazione dell’art. 43 della Legge, riconosce annualmente una premialità per i concessionari che dimostrino di aver occupato, con contratto di lavoro subordinato o di lavoro flessibile, da almeno 6 mesi, uno o più soggetti che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale, presso enti pubblici e privati, tesi al conseguimento delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali “operatore termale”, “massaggiatore”, “capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” e similari.

 

2. La premialità è commisurata ad euro 100,00 e fino ad un massimo di euro 1.000,00, per ogni soggetto occupato da almeno 6 mesi che abbia partecipato a corsi di formazione professionale nel biennio precedente al contratto di lavoro.

 

3. A tal fine, il concessionario, entro il 30 ottobre, deve presentare istanza di riconoscimento della premialità al Settore, corredata dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dai soggetti occupati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tese ad autocertificare la qualifica rivestita, l’attività formativa dell’ultimo biennio e il relativo attestato di partecipazione, la decorrenza e la tipologia del rapporto di lavoro.

 

4. L’entità del premio riconoscibile è determinata con provvedimento del Settore ed è portata in detrazione sul pagamento del diritto proporzionale per l’anno successivo a quello di riferimento.

 

     Art. 35. Pubblicità termale.

1. L'autorizzazione alla pubblicità di carattere sanitario, avente ad oggetto le terme e gli stabilimenti termali nonché le acque curative e i prodotti da esse derivanti, limitatamente per quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni ed alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dal Sindaco quale Autorità sanitaria locale, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale (ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 323/2000).

 

2. L'istanza, deve essere presentata al Sindaco attraverso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

 

3. La pubblicità, nelle forme consentite, deve essere chiara, veritiera e corretta e non deve contenere informazioni fuorvianti o mistificatorie.

 

4. La pubblicità svolta in violazione della normativa vigente è punita con le sanzioni previste nella Legge n. 323/2000.

 

5. L'autorizzazione deve essere rinnovata qualora siano apportate modifiche al testo pubblicitario autorizzato.

 

     Art. 36. Direzione sanitaria in più aziende termali.

1. La funzione di direttore sanitario può essere svolta in più aziende termali, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge, a condizione che le aziende siano ubicate nello stesso Comune.

 

2. Qualora il direttore sanitario operi in più di tre aziende, dislocate in Comuni diversi, anche non limitrofi tra loro, lo stesso dovrà assicurare una presenza minima settimanale di 8 ore in ciascuna delle strutture.

 

     Art. 37. Dati rilevati e dati statistici.

1. I dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione di cui all’art. 7, comma 3, della Legge, sono trasmessi dal concessionario entro il 30 ottobre di ogni anno, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva.

 

2. I dati statistici di fine anno sono trasmessi dal concessionario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando le schede riportate negli Allegati P1 (acque minerali e di sorgente), P2 (acque termali) e P3 (piccole utilizzazioni locali).

 

3. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare ai Comuni dove sono ubicati i punti di eduzione di cui all’art. 36, commi 7 e 8, della Legge.

 

4. Qualora dall’analisi dei dati emergano discordanze tra i dati relativi alla coltivazione e i dati relativi alla utilizzazione, il Settore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della Legge, si riserva l’acquisizione di tutte le informazioni e degli atti necessari per l’approfondimento come previsto all’art. 7, comma 5, della Legge.

 

     Art. 38. Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni.

1. Il Settore, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad inserire nel sistema informativo geografico regionale gli elenchi e le delimitazioni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, curandone successivamente l’aggiornamento.

 

2. A tal fine, il Settore, nei casi di rinnovo con procedura semplificata, può chiedere ai concessionari tutta la documentazione necessaria per l’integrazione del sistema informativo geografico.

 

     Art. 39. Parchi delle acque minerali.

1. Risultano costituiti i Parchi delle acque minerali, di cui all’art. 2 della legge regionale n. 8/2009, per i quali gli Enti Locali hanno espresso o confermato la loro volontà associativa nei termini di cui al medesimo articolo.

 

2. I Parchi hanno finalità di tutela ambientale e paesistica, e le loro iniziative devono raccordarsi con la pianificazione territoriale regionale e provinciale.

 

3. Gli Enti Locali associati, ai fini della tutela delle acque minerali, promuovono attività di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche, ricadenti nei Parchi, nonché una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell’ambiente naturale e della sua fruizione.

 

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 38, comma 5, della Legge, contribuisce al finanziamento di specifici progetti presentati dai Parchi.

 

     Art. 40. Modulistica.

1. Gli schemi e gli allegati al presente regolamento, per intervenute disposizioni di legge o di regolamento ovvero per evoluzione del sistema organizzativo, possono essere oggetto di variazione e/o aggiornamento, da adottarsi con provvedimento del dirigente del Settore.

 

Capo VI

Consulta

 

     Art. 41. Finalità.

1. La Consulta degli Enti Locali e dei concessionari, di cui all’art. 46 della Legge (di seguito denominata: Consulta), è organo consultivo della Regione, con la finalità di promuovere un utilizzo razionale delle acque minerali, termali e di sorgente, attraverso la tutela e la valorizzazione ambientale ed, in particolare, dell'assetto idrogeologico di tutti i territori interessati, favorendo un uso sostenibile delle risorse idriche e idrogeologiche che consenta lo sviluppo economico e sociale degli stessi territori, preservandoli da ogni forma di inquinamento.

 

     Art. 42. Compiti.

1. La Consulta esprime pareri e formula indirizzi e proposte sulla programmazione regionale di settore, sulle attività di ricerca e sugli interventi di promozione e di valorizzazione delle risorse idriche e idrogeologiche e dei territori coinvolti, al fine di incentivarne lo sviluppo industriale, commerciale e turistico.

 

2. La Consulta propone percorsi formativi per l'aggiornamento professionale degli operatori impegnati nel settore idrotermominerale e per la creazione di nuovi profili professionali, al fine di favorire l'accrescimento della qualità dei servizi e dei prodotti dei settori interessati.

 

3. La Consulta esprime parere in ordine alla proposta della Giunta regionale per l'attribuzione del marchio di qualità termale.

 

     Art. 43. Composizione.

1. La Consulta è presieduta dall'Assessore alle Acque minerali e termali ed è composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei seguenti Comuni, nei cui territori sono attive concessioni idrotermominerali e che al momento risultano essere:

 

1) Bacoli;

 

2) Barano;

 

3) Casamicciola;

 

4) Castellammare di Stabia;

 

5) Contursi Terme;

 

6) Falciano del Massico;

 

7) Forio;

 

8) Ischia;

 

9) Lacco Ameno;

 

10) Mondragone;

 

11) Montesano sulla Marcellana;

 

12) Napoli;

 

13) Pozzuoli;

 

14) Pratella;

 

15) Riardo;

 

16) Rocchetta e Croce;

 

17) Sant’Arsenio;

 

18) Salerno;

 

19) San Pietro al Tanagro;

 

20) San Salvatore Telesino;

 

21) Serrara Fontana;

 

22) Sessa Aurunca;

 

23) Teano;

 

24) Telese Terme;

 

25) Torre Annunziata;

 

26) Vico Equense;

 

27) Villamaina.

 

La Consulta è composta, altresì, da un rappresentante delle seguenti associazioni:

 

28) Federterme;

 

29) Mineracqua.

 

2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, oltre ai componenti indicati, su invito dell'Assessore alle Acque minerali e termali, altri Assessori regionali, Consiglieri regionali, componenti della Commissione consiliare competente in materia, rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni, professionisti o dirigenti regionali, al fine di acquisire specifiche informazioni sugli argomenti da trattare.

 

     Art. 44. Funzionamento.

1. La Consulta ha sede presso l'Assessorato alle Acque minerali e termali.

 

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore alle Acque minerali e termali.

 

3. Le attività di segreteria della Consulta sono assicurate dal Settore regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali, il cui dirigente, o un suo delegato, svolge la funzione di segretario.

 

4. La segreteria è responsabile del funzionamento della Consulta e svolge i seguenti compiti:

 

a) cura la trasmissione e la ricezione degli atti di competenza della Consulta;

 

b) predispone ed invia le convocazioni a firma dell'Assessore alle Acque minerali e termali;

 

c) fornisce dati, informazioni e documentazione necessaria alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno;

 

d) redige i verbali delle riunioni e ne cura la trasmissione e l'archiviazione;

 

e) fornisce dati ed informazioni agli Assessorati regionali per le attività di competenza.

 

     Art. 45. Convocazioni.

1. La Consulta è convocata dall'Assessore alle Acque minerali e termali, mediante avviso scritto, recante l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare tramite posta ordinaria ai singoli componenti, almeno tre giorni prima della data stabilita.

 

2. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tramite fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione che ne assicuri la ricezione, anche il giorno prima della riunione, specificando il luogo, la data, l'orario e gli argomenti da trattare.

 

3. La Consulta si riunisce, di norma, presso l'Assessorato alle Acque minerali e termali, almeno tre volte l'anno.

 

     Art. 46. Nomina.

1. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nelle persone dei Sindaci p.t. dei Comuni interessati o dei rappresentanti all'uopo formalmente delegati e dei rappresentanti designati dalle rispettive associazioni indicate all'art. 43.

 

2. In caso di dimissioni, scadenza del mandato rappresentativo ovvero di sostituzione dei componenti che non possono più farne parte per sopravvenuto impedimento, si provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

3. La Consulta può essere integrata, ovvero ridimensionata, rispettivamente nel caso in cui si avviino attività correlate alla risorsa minerale e termale in Comuni diversi da quelli indicati nell'art. 43 o nel caso in cui si sospendano le medesime attività nei Comuni indicati nell'art. 43.

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

     Art. 47. Pubblicità ed entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ed i relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegato A

Istanza per il rilascio del permesso di ricerca

(Omissis)

 

 

Allegato B

Istanza di ampliamento/riduzione del permesso di ricerca

(Omissis)

 

 

Allegato C

Istanza di proroga del permesso di ricerca

(Omissis)

 

 

Allegato D

Istanza di trasferimento del permesso di ricerca

(Omissis)

 

 

Allegato E

Istanza per il rilascio della concessione

(Omissis)

 

 

Allegato F

Istanza di ampliamento/riduzione della concessione

(Omissis)

 

 

Allegato G

Istanza per il rinnovo della concessione

(Omissis)

 

 

Allegato H

Istanza per il rinnovo della concessione con procedura semplificata

(Omissis)

 

 

Allegato I

Istanza di trasferimento della concessione

(Omissis)

 

 

Allegato L

Istanza di autorizzazione per le utilizzazioni

(Omissis)

 

 

Allegato M

Istanza di autorizzazione alla stipula di contratti di somministrazione a terzi fruitori

(Omissis)

 

 

Allegato N

Disciplinare di chiusura mineraria dell’opera di captazione

 

L.R. 29 luglio 2008, n. 8, e ss.mm.ii. – Art. 30, comma 1, del regolamento

 

La chiusura mineraria ha lo scopo di assicurare le condizioni di sicurezza del sito e di preservare l’integrità della falda acquifera sotterranea.

 

Nel caso cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 30, comma 1, del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., si provvede alla chiusura mineraria, che consiste nelle seguenti operazioni:

 

1. redazione del progetto di chiusura del/i pozzo/i;

 

2. rimozione delle pompe;

 

3. rimozione e smaltimento delle parti elettriche;

 

4. taglio della camicia del/i pozzo/i;

 

5. chiusura mineraria del/i pozzo/i.

 

Il progetto, redatto dal tecnico indicato all’articolo 22, comma 3, lettera f), della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., deve contenere:

 

1. la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote;

 

2. lo schema di condizionamento del pozzo;

 

3. la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate, tenendo conto dei diversi casi di pozzo monofalda o multifalda;

 

4. il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione;

 

5. la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo;

 

6. le modalità di riempimento e di iniezione;

 

7. il tipo e le caratteristiche dei materiali di riempimento;

 

8. le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

 

Nell’esecuzione dei lavori si dovranno osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 624/1996.

 

Dopo l'effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista redige e trasmette una relazione finale inerente la regolare esecuzione dei lavori, contenente:

 

1. la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;

 

2. l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie, dei materiali di riempimento e delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;

 

3. le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali presentate;

 

4. l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo dal basso verso l’alto mediante tubi di inghiaiamento;

 

5. la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

 

 

Allegato O

Istanza per l’immissione/remissione dei fluidi termali esausti nel sottosuolo

(Omissis)

 

 

Allegato P1

Scheda dei dati rilevati dagli apparecchi di misura e dati statistici (acque minerali e di sorgente)

(Omissis)

 

 

Allegato P2

Scheda dei dati rilevati dagli apparecchi di misura e dati statistici (acque termali)

(Omissis)

 

 

Allegato P3

Scheda dei dati rilevati dagli apparecchi di misura e dati statistici (piccole utilizzazioni locali)

(Omissis)


[1] Per un'interpretazione autentica del presente regolamento, vedi l'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 11.