§ 3.2.3 – L.R. 1 settembre 1976, n. 17.
Modifica alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente: "Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:01/09/1976
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.2.3 – L.R. 1 settembre 1976, n. 17.[1]

Modifica alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente: "Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania".

 

Art. 1.

     I due Maestri artigiani, di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente la "Istituzione del titolo di Maestro Artigiano e dell'Albo dei Maestri Artigiani della Campania" sono sostituiti provvisoriamente, in seno alla costituenda commissione per l'espletamento dei primi esami, da due esperti scelti tra gli insegnanti pratici, del settore, degli Istituti o Centri di formazione professionale, designati dall'Assessore competente e da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria.

 

     Art. 2.

     Successivamente al concreto conferimento dei primi titoli di "Maestro Artigiano" dei diversi settori, deve procedersi alla definitiva costituzione della commissione, così come prevista dal 2° comma dell'articolo 3 lettere a), b), c), d), e) della legge regionale 9 novembre 1974 n. 64, concernente la "Istituzione del titolo di Maestro Artigiano e dell'Albo dei Maestri Artigiani della Campania".

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.