§ 3.2.2 – L.R. 9 novembre 1974, n. 64.
Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:09/11/1974
Numero:64


Sommario
Art. 1.  La Regione Campania istituisce il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane che esercitano mestieri che comportino [...]
Art. 2.  Per il conseguimento del titolo è necessario:
Art. 3.  Per ciascun mestiere l'esame di idoneità, di cui all'articolo precedente, viene indetto in sessione pubblica una volta all'anno dall'Assessorato regionale competente e si svolgerà presso le sedi [...]
Art. 4.  L'esame teorico-pratico consiste:
Art. 5.  I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all'esercizio di attività ausiliare delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di [...]
Art. 6.  E' istituito l'Albo dei maestri artigiani; esso è pubblico ed è tenuto presso le Commissioni provinciali per l'Artigianato.


§ 3.2.2 – L.R. 9 novembre 1974, n. 64. [1]

Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania.

 

Art. 1. La Regione Campania istituisce il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane che esercitano mestieri che comportino specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.

     I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta dell'Assessorato competente - sentita la Commissione regionale per l'Artigianato - e conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.

     Il titolo può essere conferito anche ai soci titolari di imprese costituite in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purché partecipanti al lavoro.

 

     Art. 2. Per il conseguimento del titolo è necessario:

     a) sostenere un esame teorico-pratico inteso ad accertare la capacità professionale dell'aspirante "maestro artigiano";

     b) avere compiuto il trentesimo e non aver superato il sessantesimo anno di età, nonché di aver esercitato il mestiere da almeno dieci anni;

     c) essere titolari di impresa che disponga di attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

 

     Art. 3. Per ciascun mestiere l'esame di idoneità, di cui all'articolo precedente, viene indetto in sessione pubblica una volta all'anno dall'Assessorato regionale competente e si svolgerà presso le sedi delle Commissioni provinciali per l'Artigianato della Regione.

     La Commissione esaminatrice, una per ciascuna delle cinque province della Regione, sarà composta:

     a) dal Presidente della Commissione provinciale per l'Artigianato, o da un suo delegato, che assumerà la Presidenza della Commissione d'esame;

     b) da un funzionario dell'Assessorato regionale competente;

     c) da un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli Istituti centri d'addestramento professionale, designato dall'Assessorato competente;

     d) da due maestri artigiani iscritti nell'Albo di cui all'articolo 1, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo designati dalle Organizzazioni di categoria degli artigiani più rappresentative della Regione [2];

     e) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     Le Commissioni d'esame durano in carica un triennio e possono essere riconfermate.

 

     Art. 4. L'esame teorico-pratico consiste:

     a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;

     b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

     I programmi d'esame, per ciascun mestiere, sono proposti dalla Commissione regionale per l'Artigianato ed approvati dall'Assessore competente.

 

     Art. 5. I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all'esercizio di attività ausiliare delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori o montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente articolo.

 

     Art. 6. E' istituito l'Albo dei maestri artigiani; esso è pubblico ed è tenuto presso le Commissioni provinciali per l'Artigianato.

     Il conferimento del titolo di maestro artigiano è disposto dalla Commissione provinciale per l'Artigianato su domanda dell'interessato, che deve essere espressamente menzionato nel certificato d'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 1.

     Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere alla Commissione regionale per l'Artigianato, che provvede definitivamente.

     Il titolo di maestro artigiano è revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento del medesimo.

     L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'Albo di cui al 1° comma del presente articolo.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] I due maestri artigiani di cui alla lett. d) sono sostituiti provvisoriamente, per effetto della L.R. 17/1976, in seno alla costituenda commissione per l'espletamento dei primi esami, da due esperti scelti tra gli insegnanti pratici, del settore, degli istituti o centri di formazione professionale, designati dall'assessore competente e da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.