§ 3.1.8 – L.R. 21 novembre 1979, n. 38.
Incentivi creditizi a favore dell'associazionismo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:21/11/1979
Numero:38


Sommario
Art. 1.      A partire dall'annata agraria 1978-1979 possono essere concessi prestiti a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art. 2, n. 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive [...]
Art. 2.      Ai prestiti di cui al precedente art. 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, [...]
Art. 3.      I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 4.      Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti bimestrali prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del [...]
Art. 5.      Per i prestiti già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge da Cooperative agricole e loro Consorzi, nonché da Associazioni di produttori agricoli, nell'annata agraria [...]
Art. 6.      Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'annata agraria 1978/1979, la spesa di L. 1.500 milioni
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1978/1979 si provvede mediante
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.1.8 – L.R. 21 novembre 1979, n. 38. [1]

Incentivi creditizi a favore dell'associazionismo agricolo.

(B.U. 3 dicembre 1979, n. 72).

 

     Art. 1.

     A partire dall'annata agraria 1978-1979 possono essere concessi prestiti a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art. 2, n. 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle cooperative agricole e loro Consorzi, nonchè delle Associazioni di produttori agricoli che:

     1) gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     2) provvedono alla commercializzazione collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici, stipulando contratti di trasformazione.

     I prestiti sono concessi sulla base di nulla osta della Giunta regionale, da parte di Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con preferenza alle cooperative che gestiscono gli impianti di cui al precedente punto 1.

     La erogazione dei prestiti, nei limiti dell'importo complessivo autorizzato, sarà effettuata gradualmente sulla base dei conferimenti del prodotto.

     I prestiti avranno scadenze graduate sulla base dei piani di vendita, ovvero dell'epoca dei rientri previsti dai contratti di trasformazione, ferma la durata massima di 12 mesi prevista dall'art. 10 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26.

 

     Art. 2.

     Ai prestiti di cui al precedente art. 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del Decreto-Legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni.

     Il concorso regionale è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti bimestrali prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'Istituto od Ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     Per i prestiti già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge da Cooperative agricole e loro Consorzi, nonché da Associazioni di produttori agricoli, nell'annata agraria 1978/1979, per gli scopi di cui al precedente art. 1, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura pari, in ragione d'anno, alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsti dall'art. 2.

     I predetti contributi saranno concessi sull'importo del prestito contratto o sulla minore somma che sarà riconosciuta ammissibile, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie.

     Alla concessione e contestuale liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale, sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accordando priorità alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'annata agraria 1978/1979, la spesa di L. 1.500 milioni.

     Per le annate successive la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1978/1979 si provvede mediante:

     a) lo stanziamento di L. 1.500 milioni in termini di competenza di è L. 1.000 milioni in termini di cassa da iscrivere al capitolo 429 (nuovo) - Titolo II - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979: "Concorso regionale sui prestiti a tasso agevolato per la corresponsione di acconti ai soci conferenti";

     b) la riduzione di L. 1.500 milioni in termini di competenza è di L. 1.000 milioni in termini di cassa dello stanziamento del capitolo 137 - Titolo II - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979: "Fondo globale per spese di investimento, concernenti ulteriori programmi di sviluppo (legge 1 luglio 1977, n. 403 e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.