Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 formazione professionale |
Data: | 03/04/1987 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Per la messa a disposizione del personale docente e non docente di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, da utilizzare per svolgere attività di formazione [...] |
Art. 2. Le graduatorie, articolate per provincia, sono così suddivise: direttori, docenti, responsabili dei servizi generali e di segreteria, collaboratori amministrativi, operatori tecnici e operatori [...] |
Art. 3. Il personale non utilizzabile per le attività formative previste dai piani annuali approvati dal Consiglio Regionale e per le attività di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1985 n. 9, 8 marzo 1985 [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 |
§ 2.5.13 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 22.
Criteri per la mobilità del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.
Art. 1. Per la messa a disposizione del personale docente e non docente di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, da utilizzare per svolgere attività di formazione professionale o per la destinazione ad altre attività, da espletarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, si provvederà con graduatorie da definirsi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A) della presente legge.
Art. 2. Le graduatorie, articolate per provincia, sono così suddivise: direttori, docenti, responsabili dei servizi generali e di segreteria, collaboratori amministrativi, operatori tecnici e operatori amministrativi, ausiliari dei servizi generali.
Il personale di cui al precedente art. 1 è inserito nella graduatoria corrispondente alla mansione o qualifica svolta alla data di entrata in vigore della
Art. 3. Il personale non utilizzabile per le attività formative previste dai piani annuali approvati dal Consiglio Regionale e per le attività di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1985 n. 9, 8 marzo 1985 n. 18 e 16 marzo 1986 n. 10, in attesa dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 5 della
Il personale di cui al comma precedente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'Avvocatura Regionale.
Il personale di cui al presente articolo, comunque utilizzato permane nel ruolo speciale istituito con la
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
- II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Allegato |
|
1) Titoli |
A) Laurea punti 8 |
B) Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 6 |
C) Precedente esperienza di lavoro autonomo o subordinato |
documentata da almeno 5 anni di versamenti previdenziali prestato |
in settori omogenei alle materie di insegnamento punti 5 |
Detti titoli non sono cumulabili tra loro. |
2) Professionalità |
A) per ogni anno solare di servizio punti 1,20 |
B) per ogni mese o frazione superiore a 14 gg punti 0,10 |
Il punteggio previsto dai punti A e B del n. 2 viene |
attribuito anche se il servizio è stato prestato presso le |
strutture formative di cui alla lettera B e C dell'articolo 6 |
|
A) punti 0,60 per ogni anno di servizio (prestato in possesso |
del titolo di studio previsto ex art. 6 L.R 24/82). |
B) punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 14 di |
servizio (prestato in possesso del titolo di studio previsto ex |
art. 6 L.R 24/82). |
C) punti 1 per ogni ciclo completo di riconversione. |
D) punti 0,20 per ogni ciclo di aggiornamento P.I. o del lavoro |
o della Regione. |
La valutazione dei suddetti titoli di servizio è limitata |
alla formazione delle graduatorie di cui alla presente legge. |
3) Carichi di famiglia |
A) Coniuge a carico punti 0,50 |
B) per ogni figlio a carico punti 0,25 |
C) per ogni altra persona a carico fino ad un massimo di 4 |
punti 0,10 |