§ 2.5.1 - L.R. 30 luglio 1977, n. 40. 1
Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:30/07/1977
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  Le strutture formative - Riconoscimento di iniziative. La Regione attua gli interventi previsti nei piani triennali ed annuali di cui alla presente legge attraverso:
Art. 7.  Il piano triennale. Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Organizzazione dei Centri regionali. I centri regionali svolgono attività formative nell'ambito dei piani triennali ed annuali.
Art. 15. 
Art. 16.  Compiti del Comitato di gestione sociale. Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito degli indirizzi della Regione in materia di programmazione e di gestione delle attività di formazione [...]
Art. 17.  Il Direttore del Centro provvede alla convocazione della prima riunione del Comitato ed all'insediamento dei componenti del Comitato stesso.
Art. 18. 
Art. 19.  Requisiti dei centri terzi. In attuazione dei piani triennali ed annuali le Amministrazioni Provinciali affidano lo svolgimento di attività formative anche ai centri di cui alle lettere b) e c) [...]
Art. 20.  Finanziamento degli enti. Per lo svolgimento dei corsi in affidamento i finanziamenti agli enti gestori sono erogati dalle Amministrazioni Provinciali con riferimento alle:
Art. 21.  La gestione dei corsi in affidamento è disciplinata in conformità degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.
Art. 22.  Albo regionale del personale degli enti. Per il personale docente e non docente, la Commissione Paritetica, prevista dal contratto nazionale dei dipendenti degli enti, di cui alle lettere b) e c) [...]
Art. 23.  Aggiornamento e riqualificazione del personale didattico. La Giunta regionale, attraverso convenzioni con le Università statali, con gli Istituti tecnici e professionali di Stato ed Enti Pubblici [...]
Art. 24.  Le attività di formazione professionale per le professioni sanitarie ausiliarie saranno disciplinate con apposita legge.
Art. 25.  Il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale, inquadrato nei livelli funzionali della carriera esecutiva, per effetto dell'art. 38 della legge regionale 16 [...]
Art. 26.  Il personale in servizio a tempo indeterminato nei centri di cui alla lettera c) del I comma dell'art. 6, è assorbito, in caso di chiusura di detti centri, dai centri regionali, da quelli istituiti [...]
Art. 27.  Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge le elezioni dei rappresentanti del personale, delle famiglie e degli allievi saranno indette, entro il 15 ottobre [...]
Art. 28.  Regolamento di attuazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale una proposta di regolamento di attuazione [...]
Art. 29.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 500 dello stato [...]


§ 2.5.1 - L.R. 30 luglio 1977, n. 40. 1

Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

 

 

TITOLO I

Iniziative formative - Finalità e modalità dell'intervento regionale

 

Art. 1. [2] L'esercizio dell'attività di formazione professionale è libero. La Regione Campania, nell'ambito dei principi informatori della legge 21 dicembre 1978, n. 845, detta norme per la formulazione, il finanziamento, l'attuazione ed il controllo dei programmi di formazione professionale destinati alla collettività in generale ed ai lavoratori in particolare ed orientati agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo della Regione Campania.

     La formazione professionale è un servizio gratuito prestato dalla Regione.

 

     Art. 2. [3] Le iniziative di formazione professionale vengono attuate o promosse dalla Regione in conformità dei principi di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     La Regione adotta per le attività della formazione professionale il metodo della programmazione triennale articolata in piani annuali ed assicura la partecipazione delle autonomie locali e di tutte le forze sociali interessate, sia ai momenti programmatori che a quelli gestionali.

 

     Art. 3. [4] Le iniziative di cui agli articoli 1 e 2 sono realizzate mediante:

     a) studi, ricerche e documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, nonché servizi per l'elaborazione, la produzione e la sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi e servizi di orientamento professionale, avvalendosi dell'osservatorio sul mercato del lavoro e di strutture pubbliche specializzate;

     b) corsi di qualificazione rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

     c) corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori occupati che intendono evolvere la loro preparazione;

     d) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

     e) corsi di aggiornamento per quadri intermedi di ogni settore produttivo;

     f) corsi di aggiornamento del personale addetto alle attività di formazione professionale;

     g) progetti speciali previsti dalla legge 8 novembre 1973, n. 736, nonché programmi e sperimentazioni da realizzare con l'intervento del Fondo sociale europeo;

     h) programmi specifici adottati d'intesa con l'autorità scolastica ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     i) ogni altra attività che rientri nelle finalità della presente legge e favorisca il diritto al lavoro.

     La Regione realizza altresì organici programmi di insegnamento complementare per apprendisti di cui alla legge 19 novembre 1955, n. 25 e successive modificazioni, nonché per detenuti.

     Essa promuove inoltre programmi per l'inserimento dei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati.

 

     Art. 4. [5] Le attività formative di cui all'articolo 3 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionale nella Regione, nonché su tutto il territorio nazionale e comunitario.

     L'ordinamento didattico dei corsi definisce:

     - il profilo professionale e le relative capacità tecnico - professionali da conseguire;

     - i requisiti di ammissione al ciclo;

     - la durata del ciclo formativo;

     - le attrezzature;

     - le prove finali;

     - i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

     Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del piano triennale, su proposta della Giunta, nel rispetto della libertà delle metodologie, adotta i criteri generali cui devono adeguarsi gli orientamenti didattici dei corsi, in relazione al disposto dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 5. [6] Tutti i cicli formativi si concludono con prove finali di valutazione.

     I criteri di ammissione alle prove, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami sono disciplinati dal regolamento avuto riguardo alla legislazione statale in materia.

     Agli allievi che superano le prove finali viene rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai sensi e per gli effetti della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     Agli allievi dei corsi, che non comportano l'attribuzione di una specifica qualifica, viene rilasciato un attestato di frequenza.

 

     Art. 6. Le strutture formative - Riconoscimento di iniziative. La Regione attua gli interventi previsti nei piani triennali ed annuali di cui alla presente legge attraverso:

     a) centri regionali di formazione professionale;

     b) centri di formazione professionale istituiti dai Comuni, dai loro Consorzi e dalle Comunità Montane;

     c) [6 bis] centri di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, delle associazioni democratiche dei lavoratori che vantino esperienze significative di formazione professionale sul territorio nazionale, delle organizzazioni di categoria dei lavoratori autonomi più rappresentative, nonché centri di altri enti che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale.

     Il materiale e le attrezzature degli Istituti professionali di Stato possono essere utilizzati per le attività formative attuate dalla Regione.

     La Regione può inoltre, previo parere delle Amministrazioni Provinciali, riconoscere corsi svolti a cura di aziende o di organizzazioni diverse dai centri di cui al comma precedente purché sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzativa e di congruità dei mezzi rispetto ai programmi perseguiti.

     Per i corsi aziendali il riconoscimento è in ogni caso subordinato all'accertamento che trattisi di attività formative espressamente previste in accordi sindacali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.

     Il riconoscimento è accordato su istanza del soggetto organizzatore dei corsi corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

     Gli allievi dei corsi come innanzi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali per il conseguimento degli attestati di qualifica presso i centri regionali.

 

     Art. 7. Il piano triennale. Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal Consiglio regionale.

     Esso stabilisce:

     a) le linee di intervento in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione fissando le priorità per settori di intervento e con riferimento agli ambiti territoriali;

     b) la previsione globale di spesa ripartendola per esercizi finanziari e per settori di intervento secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro;

     c) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento e riconversione delle strutture e dei centri regionali nonché alla costruzione di nuove sedi;

     d) le iniziative per l'aggiornamento del personale insegnante operante nei centri regionali e nei centri terzi e le relative modalità di attuazione;

     e) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori d'intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

     f) la misura dell'intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati.

     Il piano stabilisce inoltre i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli altri interventi, indagini e ricerche previsti dal precedente articolo 3.

 

     Art. 8. [7] Fino all'attuazione dei comprensori le amministrazioni provinciali, entro il 30 aprile dell'anno precedente la scadenza del piano triennale, con deliberazione consiliare formulano proposte per il piano triennale sentiti i comuni, le Comunità Montane, i consigli distrettuali scolastici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, le associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 6, gli uffici provinciali del lavoro e la camere di commercio, industria ed agricoltura.

     Per l'elaborazione delle proposte le amministrazioni provinciali svolgono indagini:

     a) sullo stato delle strutture formative nell'ambito provinciale;

     b) sui programmi di attività formativa svolti nell'esercizio precedente;

     c) sullo stato della scolarizzazione, anche in rapporto alla riforma della scuola secondaria superiore;

     d) sulla situazione occupazionale, sull'emigrazione, sulla iscrizione ai collocamenti;

     e) sull'aggiornamento dei profili formativi in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;

     f) ai fini della determinazione del fabbisogno di risorse occorrenti per l'attuazione delle proposte di attività formativa.

     La Giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio sul mercato del lavoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13, predispone lo schema di piano triennale e lo trasmette entra il 30 settembre al Consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi due mesi.

 

     Art. 9. [8] Potenziamento e ristrutturazione dei Centri.

     Unitamente al piano triennale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi.

 

     Art. 10. [9] Piano annuale. Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, determina l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, nonché i settori di intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, le quote di intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati, l'ammodernamento o ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei centri, il riparto delle disponibilità tra le amministrazioni provinciali ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 12.

     In relazione al piano viene fissato per ogni centro l'organico del personale docente e non docente per il quale il finanziamento avviene su preventivo. L'erogazione del finanziamento avviene con le modalità fissate dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 19.

     Il pagamento delle retribuzioni al personale resta disciplinato dalla legge regionale n. 19 del 17 marzo 1981.

     Il piano fissa altresì, ripartendolo per province - secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro di cui al piano triennale - il numero, il tipo, l'inizio ed il termine dell'attività corsuale, la loro sede, le qualifiche, il numero degli allievi, il numero delle ore, l'entità del finanziamento per ciascun corso nell'anno di competenza, i termini e le modalità delle convenzioni da stipulare nel caso di corsi affidati ad altri enti pubblici o privati.

     Con le stesse modalità di cui all'articolo 8, in attuazione degli obiettivi, delle previsioni e dei criteri fissati dal piano triennale, le amministrazioni provinciali trasmettono entro il 28 febbraio alla Giunta regionale le proposte per il piano annuale.

     La Giunta regionale, sentita la commissione consultiva, predispone lo schema di piano annuale e lo trasmette entro il 15 aprile al Consiglio regionale che lo approva entro il termine del 30 maggio.

     Nella deliberazione consiliare dovranno essere indicati per ogni corso:

     - l'ente gestore e la relativa sede;

     - la sede dei locali adibiti all'attività formativa affidata e, per le attività di formazione in agricoltura, le dislocazioni di unità didattiche mobili;

     - la data di inizio e di conclusione del corso, il numero delle ore degli allievi previsti, nonché il numero dei docenti impegnati;

     - l'onere finanziario previsto.

     Con la detta deliberazione consiliare le amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare, a norma del regolamento di attuazione, le convenzioni di affidamento con i singoli enti.

 

     Art. 11. [10] Attività formative affidate ad enti terzi. I comuni, i loro consorzi, le Comunità Montane, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative e gli enti di cui al punto c) del I comma dell'articolo 6 che aspirano ad ottenere per i centri di propria istituzione e gestione l'affidamento di corsi previsti dal piano annuale, rivolgono istanza al Presidente dell'amministrazione provinciale entro il termine improrogabile del 15 gennaio.

     Le istanze di affidamento, corredate dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10, dovranno contenere espressa preventiva dichiarazione di accettazione di tutte le clausole della convenzione tipo di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 12. [11] Delega delle funzioni. Le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani annuali di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché quelle di controllo didattico - amministrativo su tutte le attività formative, sono delegate ai comprensori e, fino all'attuazione degli stessi, alle amministrazioni provinciali.

     Le amministrazioni provinciali presenteranno alla Giunta regionale entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo relativo all' esercizio della delega, con riferimento al decorso anno formativo.

 

     Art. 13. [12] Commissione consultiva. Presso la Giunta regionale è costituita la Commissione Consultiva per le attività di formazione professionale composta:

     - dal Presidente della Giunta regionale che la presiede;

     - dall'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, con funzione di Vice Presidente;

     - dall'Assessore alla Pubblica Istruzione;

     - dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali;

     - da n. 8 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative [13];

     - dal Soprintendente scolastico regionale;

     - da un rappresentante delle associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 6;

     - da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dei datori di lavoro del settore industria, servizi e agricoltura;

     - da tre rappresentanti dei Coltivatori Diretti, nonché due rappresentanti degli Artigiani designati dalle relative organizzazioni professionali;

     - da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio;

     - dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro;

     - da tre rappresentanti del personale in servizio nei Centri regionali di Formazione Professionale di cui almeno uno del livello direttivo;

     - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale degli Enti terzi;

     - da un funzionario dell'Assessorato alla Formazione professionale, con funzioni di Segretario.

     I Componenti la Commissione regionale vengono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle Organizzazioni più rappresentative e degli Uffici interessati e durano in carica due anni.

     La Commissione Consultiva regionale esprime pareri sulle proposte formulate dalle Amministrazioni Provinciali, e le coordina secondo le esigenze del Piano triennale e dei singoli Piani annuali. Formula altresì osservazioni ed esprime pareri su ogni questione inerente la Formazione Professionale.

 

     Art. 14. Organizzazione dei Centri regionali. I centri regionali svolgono attività formative nell'ambito dei piani triennali ed annuali.

     La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali in relazione ai detti piani, fissa per ogni Centro l'organico del personale, i beni mobili, le attrezzature, i laboratori ed ogni servizio necessario per l'attuazione dei programmi di intervento.

     Il personale operante nei Centri può essere annualmente trasferito o avviato ad attività di aggiornamento e riqualificazione, con le modalità e le garanzie fissate dalla legge.

 

     Art. 15. [14] Comitato di gestione sociale. Presso ogni centro regionale di formazione professionale è costituito, entro il 30 ottobre di ogni anno, un comitato per la gestione sociale del centro stesso di cui fanno parte:

     a) un rappresentante del comune dove ha sede il centro;

     b) un rappresentante del consiglio del distretto scolastico competente nel territorio;

     c) il direttore del centro;

     d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalla federazione unitaria;

     e) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi interessate al settore di attività del centro, designato dalle organizzazioni stesse;

     f) un rappresentante delle Comunità Montane per i centri che hanno sede nei comuni montani.

     Le amministrazioni provinciali richiedono le designazioni dei rappresentanti di cui al comma precedente.

     Fanno altresì parte del comitato di gestione sociale:

     a) un rappresentante delle famiglie degli allievi di età inferiore ai 18 anni;

     b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dal personale docente e non docente addetto al centro;

     c) un rappresentante degli allievi per ciascun corso fino ad un massimo di tre rappresentanti.

     Il comitato di gestione sociale è costituito con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale.

     ll comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato o eletto la propria rappresentanza.

     I rappresentanti vengono eletti con votazione a scrutinio segreto.

     I rappresentanti del personale del centro vengono eletti a maggioranza da tutto il personale.

     I rappresentanti degli allievi e delle famiglie degli stessi vengono eletti a maggioranza dalle rispettive assemblee.

     Gli eletti durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo.

     Le assemblee degli allievi e delle famiglie sono valide se sono presenti i due terzi in prima convocazione, rispettivamente dei genitori e degli allievi iscritti; in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima gli intervenuti provvederanno alla nomina dei rappresentanti.

     Ai membri del comitato di gestione sociale non compete alcun gettone di presenza o indennità per l'incarico espletato.

 

     Art. 16. Compiti del Comitato di gestione sociale. Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito degli indirizzi della Regione in materia di programmazione e di gestione delle attività di formazione professionale, vigila:

     - sulle modalità di svolgimento delle attività formative previste dal Piano annuale;

     - sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e sull'impiego dei relativi stanziamenti secondo i criteri dell'art. 13, comma I della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2;

     - sulle iniziative per lo sviluppo delle attività e per il miglioramento funzionale del Centro ed in particolare su quelle atte a promuovere il collegamento dell'attività del Centro con gli Enti Locali, la scuola, le forze culturali, sociali ed economiche del comprensorio servito;

     - sulle iniziative pedagogico-didattiche.

     Il Comitato esprime altresì pareri alle Amministrazioni Provinciali nella fase di indagini e raccolta dati per la formulazione delle proposte di Piano triennale ed annuale riferendo su:

     - le attività corsuali svolte e programmate (tipologia e durata dei corsi e il numero degli allievi previsti);

     - le attività di carattere sociale, culturale e paraformative;

     - gli interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture e dei corsi didattici.

     Il Comitato di gestione sociale tiene i contatti con il Consiglio scolastico del distretto.

     I verbali delle riunioni sono pubblici.

 

     Art. 17. Il Direttore del Centro provvede alla convocazione della prima riunione del Comitato ed all'insediamento dei componenti del Comitato stesso.

     Nella sua prima adunanza il Comitato elegge nel proprio seno, fra i componenti non dipendenti della Regione, il Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri di cui alle lettere a), b) del I comma e alla lettera a) del secondo comma di cui al precedente art. 15.

     Il Presidente convoca il Comitato ogni due mesi, in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

     Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

     Le funzioni di Segretario sono svolte normalmente dal segretario del centro che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

     In caso di irregolare o mancato funzionamento del Comitato l'Amministrazione Provinciale ne promuove lo scioglimento e dà corso agli adempimenti per la sua ricostituzione.

 

     Art. 18. [15] Finanziamento dei centri regionali. Ai centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le altre attività correlate con le modalità fissate dalla legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     Per tutte le altre spese elencate nello stato di previsione, relative al funzionamento del centro ed allo svolgimento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del centro, sentito il comitato di gestione, ai sensi del precedente articolo 16.

 

     Art. 19. Requisiti dei centri terzi. In attuazione dei piani triennali ed annuali le Amministrazioni Provinciali affidano lo svolgimento di attività formative anche ai centri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, a condizione che detti centri:

     a) siano allogati in locali che presentino i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica e dai regolamenti igienico- edilizi comunali. Le attività di formazione professionale in agricoltura possono essere svolte attraverso unità didattiche mobili, purché provviste delle attrezzature adeguate alle attività formative stesse;

     b) siano adeguatamente attrezzate in relazione ad una o più delle attività formative rientranti nel piano triennale; ai relativi ordinamenti didattici e metodologici ed alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     c) si avvalgano dell'opera di un corpo di docenti teorici e pratici quantitativamente e qualitativamente idoneo allo svolgimento delle mansioni didattiche connesse alle attività formative proprie del centro;

     d) rispondano a tutte le altre condizioni fissate dai piani triennali ed annuali.

     Gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente competono rispettivamente:

     - al Comune per i locali ed alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane per le attrezzature;

     - all'Amministrazione Provinciale in relazione al consuntivo per l'attività svolta dal Centro nei precedenti anni formativi.

     La sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) è accertata dalla Commissione paritetica di cui all'accordo sindacale nazionale per i dipendenti dei centri di formazione professionale del 31 luglio 1974.

 

     Art. 20. Finanziamento degli enti. Per lo svolgimento dei corsi in affidamento i finanziamenti agli enti gestori sono erogati dalle Amministrazioni Provinciali con riferimento alle:

     - retribuzioni del personale e relativi oneri sociali, in relazione al piano col quale viene fissato per ogni centro l'organico del personale docente e non docente;

     - spese di organizzazione;

     - spese per il materiale didattico.

     Ai detti enti possono essere corrisposti contributi nel quadro del programma di potenziamento e rinnovamento di cui all'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 21. La gestione dei corsi in affidamento è disciplinata in conformità degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

     Il Comitato di gestione sociale esprime pareri sulla formazione del bilancio e sulla sua gestione nonché sui rendiconti consuntivi.

     I bilanci ed i rendiconti consuntivi sono pubblici.

 

     Art. 22. Albo regionale del personale degli enti. Per il personale docente e non docente, la Commissione Paritetica, prevista dal contratto nazionale dei dipendenti degli enti, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, compila l'albo regionale secondo graduatorie da stabilirsi in sede di contrattazione sindacale.

     All'albo regionale possono iscriversi, secondo le graduatorie, quanti, avendone i titoli, aspirino all'insegnamento nei centri di formazione professionale.

     Gli enti dovranno assumere personale docente e non docente soltanto attraverso l'albo regionale.

     La Commissione Paritetica controlla ed aggiorna l'albo regionale, esercita il controllo sulle assunzioni, esprime parere sulle controversie di lavoro.

     I requisiti per l'inclusione nell'albo regionale saranno fissati dal regolamento di attuazione.

     La titolarietà di altro rapporto di lavoro è incompatibile con l'inclusione nell'albo.

 

     Art. 23. Aggiornamento e riqualificazione del personale didattico. La Giunta regionale, attraverso convenzioni con le Università statali, con gli Istituti tecnici e professionali di Stato ed Enti Pubblici specializzati nelle attività culturali, formative e di ricerca, sentite le Organizzazioni Sindacali, elabora almeno ogni due anni, programmi annuali per corsi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale insegnante, da svolgersi presso le Università, gli Istituti tecnici e professionali di Stato ed Enti Pubblici specializzati.

 

     Art. 24. Le attività di formazione professionale per le professioni sanitarie ausiliarie saranno disciplinate con apposita legge.

 

 

TITOLO II

Norme transitorie

 

     Art. 25. Il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale, inquadrato nei livelli funzionali della carriera esecutiva, per effetto dell'art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. II, viene collocato nel livello immediatamente superiore, con riconoscimento per intero dell'anzianità pregressa, purché in possesso del titolo di studio richiesto e già utilizzato in mansioni proprie della carriera superiore [16].

     Il personale docente tecnico-pratico, in possesso di licenza media o titolo equipollente, inquadrato nel livello esecutivo, viene collocato, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, nel livello funzionale immediatamente superiore.

     Con la medesima decorrenza, è collocato nella carriera immediatamente superiore, previa prova di accertamento qualitativo, il personale ausiliario, che svolge o abbia svolto per almeno due anni mansioni di docenza tecnico-pratica.

 

     Art. 26. Il personale in servizio a tempo indeterminato nei centri di cui alla lettera c) del I comma dell'art. 6, è assorbito, in caso di chiusura di detti centri, dai centri regionali, da quelli istituiti dalle Province, dai Comuni o loro Consorzi, dalle Comunità Montane per la costituzione o l'ampliamento dei relativi organici.

 

     Art. 27. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge le elezioni dei rappresentanti del personale, delle famiglie e degli allievi saranno indette, entro il 15 ottobre 1977, dai Direttori dei centri e dovranno essere precedute da apposite assemblee.

 

     Art. 28. Regolamento di attuazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale una proposta di regolamento di attuazione che prescriva:

     - modalità di svolgimento delle prove finali per i corsi dei centri regionali, di quelli gestiti in affidamento e di quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 6 della presente legge;

     - modalità di svolgimento per le attività corsuali e connesse prescrizioni didattiche e disciplinari valide per tutti i centri di cui all'art. 3;

     - disposizioni in materia amministrativa e contabile per la gestione dei centri regionali, nonché circa gli orari di lavoro e i trasferimenti del personale;

     - regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le Amministrazioni Provinciali;

     - dettaglio mansionario per tutto il personale impegnato nei centri regionali di formazione professionale;

     - modalità e contenuto delle istanze da parte degli enti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 per l'affidamento dei corsi e l'obbligo di allegare alle dette istanze: lo Statuto dell'Ente - una relazione sui profili professionali e obiettivi formativi che si intendono perseguire con il progetto e la loro correlazione con individuate esigenze del mondo del lavoro e con i bisogni formativi dell'utenza - il preventivo di spesa analitico su conforme modello fornito dall'Assessorato regionale alla Formazione Professionale - l'attestazione del Comune in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 - la planimetria della sede in cui è previsto lo svolgimento delle attività proposte - l'elenco completo delle attrezzature a disposizione;

     - i termini del rapporto da instaurarsi, per l'affidamento dei corsi, tra le Amministrazioni Provinciali e gli Enti, con particolare riferimento alla convenzione tipo con la quale si dovrà prevedere:

     - la gestione sociale dei corsi in applicazione degli artt. 13, 14, 15 e 16 della presente legge;

     - i controlli ai quali debbono sottostare i centri in materia di osservanza delle prescrizioni di legge, di regolamento e di tutti i termini della convenzione e le sanzioni per i casi di inosservanza;

     - l'applicazione integrale degli accordi sindacali vigenti nel settore della formazione professionale;

     - le scadenze e le altre modalità per la corresponsione agli enti gestori dei finanziamenti previsti dal piano annuale.

 

     Art. 29. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

     La spesa per il potenziamento e rinnovamento dei centri di cui alle lettere b) e c) del I comma dell'art. 6 della presente legge e delle relative attrezzature è stabilita per l'anno 1977 in lire 210 milioni. All'onere relativo si provvede mediante prelievo dal Capitolo 497 "Finanziamenti in favore di enti riconosciuti idonei alla gestione di centri e di corsi di formazione professionale" dello stato di previsione della spesa per il 1977, che si riduce di pari importo, e la istituzione nel medesimo stato di previsione del Capitolo 504 Contributi per il potenziamento e rinnovamento dei centri professionali di cui alle lettere b) e c) del I comma dell'art. 6, della legge regionale "Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di Formazione Professionale" e delle relative attrezzature, con lo stanziamento di lire 210 milioni.

     Alla spesa per il potenziamento e rinnovamento dei centri regionali si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 45 dello stato di previsione della spesa per il 1977, previamente integrato della somma di L. 300 milioni, mediante prelievo di pari ammontare dal Capitolo 785 "Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" del medesimo stato di previsione, che si riduce di pari importo.

     Alla spesa per il rinnovo delle attrezzature dei centri regionali si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 489 dello stato di previsione della spesa per il 1977.

     Agli oneri derivanti per gli anni successivi dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

 

 


[2] Il testo originario è stato sostituito dall'art. 1, L.R. 28-8-1981, n. 62.

[3] Il testo originario è stato sostituito dall'art. 2, L.R. 28-8-1981, n. 62.

[4] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[5] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[6] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[6 bis] La lettera c) è stata abrogata dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.

[7] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 6, della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[8] Il testo originario, già modificato dall'art. 7, L.R. 28-8-1981, n. 62 e poi dall'art. 1, L.R. 28-3-1985, n. 21, è stato così definito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1985 n. 33.

[9] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[10] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28- 8-1981, n. 62.

[11] Il testo originario è stato così sostituito dall' art. 10 della L.R. 28-8-1981, n. 62.

[12] Ai sensi dell'art. 3, 2° c., della L.R. 28-2-1983, n. 18 la Commissione consultiva è integrata, per quanto attiene ai piani dei corsi per ostetriche, dall'Assessore regionale alla Sanità.

[13] Il testo originario dell'alinea è stato così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28-8-1981, n. 62.

[14] Il testo originario è stato così sostituito dall'art. 12 della L.R.

[15] Il testo originario è stato così sostituito dall'

[16] Sul regime formale e la decorrenza dell'inquadramento cfr. art. unico L.R. 4-5-1979, n. 20.