Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 16/05/2001 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. |
§ 1.2.24 – L.R. 16 maggio 2001, n. 7. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, - articolo 2, comma 4 - già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50.
(B.U. n. 27 del 21 maggio 2001).
1. A ciascun Gruppo consiliare, costituito in conformità delle norme in materia di regolamento consiliare, è assegnata, nell’ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede per l’intera legislatura all’allestimento, all’arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.
3. L’Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i Gruppi consiliari.
4. L’Ufficio di Presidenza destina altresì ai Gruppi Consiliari personale entro i seguenti limiti:
a) tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza;
b) unità aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.
5. Le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall’articolo 86 della
1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Articolo sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della