Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.10 personale |
Data: | 03/04/1990 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Il contingente globale del personale del Consiglio regionale afferente all'area generale di coordinamento è determinato in complessive 351 unità, ai sensi della Legge regionale n. 15 del 25 [...] |
Art. 2. Il contingente globale, di cui al precedente art. 1, è così ripartito tra le singole qualifiche dirigenziali e funzionali: |
Art. 3. Il personale, che risulti, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza nelle singole qualifiche, rispetto alle previsioni della pianta organica, è collocato previa apposita [...] |
Art. 4. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al Capitolo 4 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio 1990 e con i [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 1.10.45 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1990, N. 11.
Determinazione della Pianta Organica del personale del Consiglio Regionale.
(B.U. n. 17 del 9 aprile 1990).
Il contingente globale del personale del Consiglio regionale afferente all'area generale di coordinamento è determinato in complessive 351 unità, ai sensi della
Il contingente globale, di cui al precedente art. 1, è così ripartito tra le singole qualifiche dirigenziali e funzionali:
2ª qualifica dirigenziale n. 12 |
1ª qualifica dirigenziale n. 18 |
8ª qualifica funzionale n. 45 |
7ª qualifica funzionale n. 50 |
6ª qualifica funzionale n. 60 |
5ª qualifica funzionale n. 66 |
4ª qualifica funzionale n. 70 |
3ª qualifica funzionale n. 20 |
2ª qualifica funzionale n. 10 |
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n. 351 |
Il personale, che risulti, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza nelle singole qualifiche, rispetto alle previsioni della pianta organica, è collocato previa apposita graduatoria, in posizione soprannumeraria ad esaurimento.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al Capitolo 4 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio 1990 e con i corrispondenti stanziamenti, che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.