§ 1.1.36 - Legge Regionale 24 dicembre 1997, n. 20.
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e Bilancio pluriennale 1997-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:24/12/1997
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 2.      1. Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 3.      1. Nello stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 4.      1. Nello stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 5.      1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1996 registra un incremento di lire 783.864.182.784
Art. 6.      1. La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1996 registra un decremento di lire 266.978.099.850
Art. 7.      1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1997 registra un [...]
Art. 8.      1. Le variazioni introdotte nelle tabelle "A" e "B" del Bilancio di previsione per l'anno 1997 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1997/1999
Art. 9.      1. Il termine del 30 giugno, fissato dal secondo comma dell'articolo 24 della L.R. 3 giugno 1997 n. 15, è prorogato al 31 dicembre
Art. 10.      1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla L.R. del 22 marzo 1991, n. 4, è fissato per l'anno corrente al 30 novembre
Art. 11. 
Art. 12.      1. Il capitolo 84 della Spesa è soppresso e gli oneri in esso previsti confluiscono nel capitolo 7002 della Spesa
Art. 13.      1. Le quote regionali di cofinanziamento dei piani operativi plurifondo sono considerate risorse con vincolo di destinazione ai fini dell'impegno della spesa, siccome quote correlate a quelle [...]
Art. 14.      1. Il termine del 30 giugno 1997 di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 14 marzo 1997, n. 9 è prorogato al 31 dicembre 1998
Art. 15.      1. E' istituito un fondo di lire 5 miliardi finalizzato al ripristino della viabilità e della manutenzione straordinaria dei Regi Lagni dell'area Vallo Lauro-Baianese colpita dalla calamità del [...]
Art. 16.      1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1.400.000.000 iscritta al capitolo 1148, che assume la seguente denominazione: "Spesa per la protezione civile in attuazione della legislazione [...]
Art. 17.      1. La quota di lire 1.500.000.000 prevista sul capitolo 2306 del Bilancio di Previsione 1997 è ripartita per lire 1.092.000.000 a saldo contributo ordinario anno 1996 e per lire 408.000.000, [...]
Art. 18.      1. E' finanziato il programma straordinario di cui all'art. 22 della L.R. 23/12/96, n. 27 per una spesa complessiva di lire 8.336.399.288. Al finanziamento si provvederà con i fondi, per [...]
Art. 19.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.36 - Legge Regionale 24 dicembre 1997, n. 20. [1]

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e Bilancio pluriennale 1997-1999.

(B.U. n. 65 bis del 29 dicembre 1997).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

     2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive Lire 2.146.568.456.588.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

     2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considerate un incremento parimenti di lire 2.146.568.456.588.

 

     Art. 3.

     1. Nello stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

 

     Art. 4.

     1. Nello stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1996 registra un incremento di lire 783.864.182.784.

 

     Art. 6.

     1. La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1996 registra un decremento di lire 266.978.099.850.

 

     Art. 7.

     1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1997 registra un incremento di Lire 204.724.424.589.

 

     Art. 8.

     1. Le variazioni introdotte nelle tabelle "A" e "B" del Bilancio di previsione per l'anno 1997 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1997/1999.

 

     Art. 9.

     1. Il termine del 30 giugno, fissato dal secondo comma dell'articolo 24 della L.R. 3 giugno 1997 n. 15, è prorogato al 31 dicembre.

     2. Il termine previsto dall'articolo 30 della Legge Regionale 27 luglio 1970, n. 20 è prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente al fondo del capitolo 1040/96.

 

     Art. 10.

     1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla L.R. del 22 marzo 1991, n. 4, è fissato per l'anno corrente al 30 novembre.

 

     Art. 11. [2]

 

     Art. 12.

     1. Il capitolo 84 della Spesa è soppresso e gli oneri in esso previsti confluiscono nel capitolo 7002 della Spesa.

 

     Art. 13.

     1. Le quote regionali di cofinanziamento dei piani operativi plurifondo sono considerate risorse con vincolo di destinazione ai fini dell'impegno della spesa, siccome quote correlate a quelle poste a carico dello Stato e della Comunità Europea.

 

     Art. 14.

     1. Il termine del 30 giugno 1997 di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 14 marzo 1997, n. 9 è prorogato al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 15.

     1. E' istituito un fondo di lire 5 miliardi finalizzato al ripristino della viabilità e della manutenzione straordinaria dei Regi Lagni dell'area Vallo Lauro-Baianese colpita dalla calamità del 13 novembre 1997.

     2. A valere sull'importo di cui al precedente comma è autorizzato un contributo di lire 100.000.000 a favore degli eredi legittimi della vittima deceduta nel Comune di Lauro a seguito della calamità naturale del 13 novembre 1997. All'accertamento degli aventi diritto ed alla conseguente erogazione del contributo provvede il Sindaco del comune di residenza della vittima su apposita relazione dal medesimo predisposta.

     3. All'onere della Spesa derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con il predetto fondo di lire 5 miliardi iscritto al capitolo 7846 dello Stato di Previsione della Spesa per l'anno finanziario 1997 che assume la seguente denominazione: "Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito delle calamità naturali del 12 dicembre 1996, del 10 gennaio 1997 e del 13 novembre 1997 nonché per i primi interventi di protezione civile a sostegno delle Amministrazioni Locali".

 

     Art. 16.

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1.400.000.000 iscritta al capitolo 1148, che assume la seguente denominazione: "Spesa per la protezione civile in attuazione della legislazione statale e regionale in materia ivi compresa quella per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione" (Legge 24 febbraio 1992, n. 225).

 

     Art. 17.

     1. La quota di lire 1.500.000.000 prevista sul capitolo 2306 del Bilancio di Previsione 1997 è ripartita per lire 1.092.000.000 a saldo contributo ordinario anno 1996 e per lire 408.000.000, quale contributo forfettario previsto per gli anni 1989/1991 dall'art. 3 L.R. 23/12/1986, n. 44.

 

     Art. 18.

     1. E' finanziato il programma straordinario di cui all'art. 22 della L.R. 23/12/96, n. 27 per una spesa complessiva di lire 8.336.399.288. Al finanziamento si provvederà con i fondi, per complessive lire 8.336.399.288, restituiti dagli Enti Delegati quali economie sulle assegnazioni disposte ex L.R. 42/82 che confluiscono sul capitolo 2630 dell'Entrata e conseguentemente sul capitolo 3614 della Spesa.

 

     Art. 19.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 28 febbraio 1987, n. 12.