§ 3.1.36 – L.R. 14 marzo 1997, n. 9.
Interventi urgenti in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/03/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Le Amministrazioni Provinciali e le Comunità Montane, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione per l'attuazione di aiuti alle aziende agricole previsti dal regolamento CEE 797/85 [...]
Art. 2.      1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 15 miliardi per la concessione di aiuti previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985 così come integrato dal [...]
Art. 3.      1. Gli Enti delegati di cui all'articolo 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ed inviano [...]
Art. 4.      1. Le persone fisiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 12 settembre 1985 (pubblicato sulla G.U. n. 223 [...]
Art. 5.      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti di cui all'articolo 1 procedono alla ricognizione di tutte le somme non liquidate né impegnate contabilmente [...]
Art. 6.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli [...]
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 determinato in L. 15 miliardi si fa fronte mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.1.36 – L.R. 14 marzo 1997, n. 9. [1]

Interventi urgenti in agricoltura.

(B.U. 24 marzo 1997, n. 16).

 

Art. 1.

     1. Le Amministrazioni Provinciali e le Comunità Montane, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione per l'attuazione di aiuti alle aziende agricole previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985, così come integrato dal regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e sue modificazioni, in carenza di domande relative agli aiuti alla cui concessione erano vincolate le assegnazioni medesime, sono autorizzate ad utilizzare le eventuali residue disponibilità per la concessione di aiuti diversi purché previsti dai regolamenti sopra richiamati e sempre che le domande risultino presentate entro il 31 dicembre 1993 ed il pagamento possa aver luogo entro il termine improrogabile del 30 giugno 1997.

     2. Le deliberazioni con le quali sono disposte le variazioni di cui al comma 1, devono essere notificate all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» entro 15 giorni dalla data di esecutività delle stesse.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 15 miliardi per la concessione di aiuti previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985 così come integrato dal regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

     2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è utilizzato per la copertura totale della spesa pubblica necessaria per consentire alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane l'accoglimento fino ad esaurimento dello stanziamento medesimo delle istanze presentate dagli imprenditori agricoli interessati nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 1994 ed il 15 settembre 1995.

     3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto del regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e delle norme regionali di recepimento.

 

     Art. 3.

     1. Gli Enti delegati di cui all'articolo 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ed inviano all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» gli elenchi delle iniziative ammissibili a finanziamento, corredati dai verbali d'istruttoria preventiva.

     2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elenchi, l'Assessore che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» sottopone all'esame della Giunta regionale gli elenchi medesimi per la determinazione delle somme da assegnare ed accreditare agli Enti delegati.

     3. Gli Enti delegati entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale provvedono all'adozione dei singoli provvedimenti di concessione e/o di liquidazione, fissando per l'esecuzione delle iniziative termini tecnicamente compatibili con la natura delle stesse. Detti termini non sono in nessun caso suscettibili di proroga.

 

     Art. 4.

     1. Le persone fisiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 12 settembre 1985 (pubblicato sulla G.U. n. 223 del 21 settembre 1985) si considerano imprenditori agricoli a titolo principale se dedicano all'attività agricola aziendale almeno metà del proprio tempo di lavoro complessivo e se ricavano dall'azienda agricola un reddito almeno pari alla metà del proprio reddito.

 

     Art. 5.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti di cui all'articolo 1 procedono alla ricognizione di tutte le somme non liquidate né impegnate contabilmente sulle assegnazioni disposte in loro favore a titolo di limite d'impegno per concorso regionale sui mutui di miglioramento previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

     2. Nei successivi sessanta giorni provvedono a determinare, ancorché in via presuntiva e con criteri di cautela, l'entità del fabbisogno per la copertura della spesa a titolo di concorso pubblico sui mutui autorizzati con formale nulla osta o autorizzabili sulla base delle domande acquisite la cui istruttoria risulti non ancora definita.

     3. Le somme risultanti dalla differenza fra la somma determinata ai termini del precedente comma 1 e quella di cui al comma 2, moltiplicata per il numero delle rate maturate al 1996, possono essere utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, nel rispetto delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 80/3 del 21 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Il provvedimento con il quale è deliberata la variazione di destinazione viene trasmesso all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario», che entro venti giorni dalla data di ricezione rilascia attestato di conformità alle proprie registrazioni contabili.

     4 bis. [2].

     5. Nell'utilizzazione delle risorse di cui ai precedenti comma 3 e 4 devono trovare rigorosa applicazione i termini previsti dall'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982.

 

     Art. 6.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di assunzione degli impegni di spesa che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 93 del trattato CEE, della decisione positiva da parte della Commissione delle Comunità Europee.

     2. La decisione della Commissione delle Comunità Europee sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 determinato in L. 15 miliardi si fa fronte mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978, sul capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, che si riduce di pari importo e la conseguente istituzione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997 del capitolo 3832, di nuova istituzione, con la denominazione «Aiuti agli imprenditori agricoli ai termini degli articoli 5, 10 e 17 del regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di lire 15 miliardi.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 ed abrogato dall'art. 17 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.