§ 6.3.194 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 24.
Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:07/12/2007
Numero:24


Sommario
Art. 1. 1. Fermo restando che la Regione non darà seguito a nuove procedure di esternalizzazione di attività e servizi di natura istituzionale, l’articolo 20, comma 4, della Legge regionale 11 maggio 2007, [...]
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.3.194 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 24.

Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

(B.U. 1 dicembre 2007, n. 22 - S.S. 12 dicembre 2007, n. 3)

 

Art. 1.

1. Fermo restando che la Regione non darà seguito a nuove procedure di esternalizzazione di attività e servizi di natura istituzionale, l’articolo 20, comma 4, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è così sostituito: “La Regione, anche ai sensi dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all’affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell’affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati”, anche alla luce dei principi di cui all’art. 23, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

2. Al fine di migliorare l’azione di presidio idraulico-forestale attribuito all’AFOR, il Commissario liquidatore espleta una gara per l’affidamento del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale, prevedendo l’utilizzo, anche parziale, dei lavoratori rivenienti dagli analoghi servizi esterni, prestati in favore dell’Amministrazione regionale. Nelle more dell’affidamento della gara, da bandire entro il 31 gennaio 2008, gli anzidetti servizi, prestati in favore dell’amministrazione regionale, sono prorogati, anche alla luce dei princìpi di cui all’art. 23, commi 2 e 3, della legge 18 aprite 2005, n. 62.

3. Gli interventi di cui al presente articolo hanno luogo nei limiti delle somme iscritte per lo scopo nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2008, riservando un importo non superiore a 4,5 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2.

4. A conclusione della procedura di liquidazione, il Commissario dell’AFOR dispone il subingresso delle Province nel contratto di appalto di cui al precedente comma 2, trasferendo alle medesime pro quota le necessarie risorse finanziarie.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.