§ 6.3.174 – L.R. 17 agosto 2005, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:17/08/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2004).
Art. 3.  (Residui perenti).
Art. 4.  (Bilancio annuale – Stato di previsione dell’entrata e della spesa).
Art. 5.  (Bilancio pluriennale).
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.174 – L.R. 17 agosto 2005, n. 15. [1]

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 20 agosto 2005, n. 15 – S.S. n. 3).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli art. 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2004, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 657 dei 7 luglio 2005, è disposto l’aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – approvati con l’art. 3 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 10 – come di seguito specificato:

     — il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 4.102.981.141,50;

     — il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2005 è determinato definitivamente in c 281.243.298,99;

     — il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 1.690.335.146,13;

     — il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2005 è determinato definitivamente in euro 193.435.341,07.

     2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2004 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, approvato con la citata legge regionale n. 10/2005, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle «A» e «B», 1a colonna.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2004).

     1. Per effetto degli aggiornamenti di cui al precedente articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004 è determinato definitivamente in euro 2.985.313.833,67.

 

     Art. 3. (Residui perenti).

     1. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2004 e riaccertati a norma dell’art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2005, è determinato definitivamente in euro 206.855.882,93, di cui euro 90.314.889,07 di parte corrente (capitolo 7003101) ed euro 116.540.993,86 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).

 

     Art. 4. (Bilancio annuale – Stato di previsione dell’entrata e della spesa).

     1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa dei bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – approvato con legge regionale 2 marzo 2005, n. 10 – sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella «A» e «B», 2a colonna.

 

          Art. 5. (Bilancio pluriennale).

     1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2005- 2007, approvato con l’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 10, sono introdotte, per il triennio 2005-2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» del bilancio pluriennale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.