§ 6.3.171 – L.R. 2 marzo 2005, n. 10.
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2005e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:02/03/2005
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Bilancio di competenza. Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 2.  Bilancio di cassa. Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 3.  Residui attivi e passivi presunti.
Art. 4.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 5.  Classificazione della entrata e della spesa.
Art. 6.  Bilancio pluriennale.
Art. 7.  Residui perenti.
Art. 8.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 9.  Variazioni al bilancio.
Art. 10.  Allegati del bilancio.
Art. 11.  Pubblicazione.


§ 6.3.171 – L.R. 2 marzo 2005, n. 10. [1]

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2005e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.

(B.U. 9 marzo 2005, n. 4 – S.S. n. 6).

 

Art. 1. Bilancio di competenza. Stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. E’ approvato in euro 7.420.599.100,25 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2005, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna).

     2. E’ approvato in euro 3.318.355.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali).

     3. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2005.

     4. E’ approvato in euro 7.420.599.100,25 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2005, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna).

     5. E’ approvato in euro 3.318.355.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali).

     6. E’ autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 2. Bilancio di cassa. Stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. E’ approvato in euro 8.857.534.773,03 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2005, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna).

     2. E’ approvato in euro 3.599.599.754,46 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali).

     3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2005.

     4. E’ approvato in euro 8.464.124.807,77 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2005, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna).

     5. E’ approvato in euro 3.511.790.341,07 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali).

     6. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 3. Residui attivi e passivi presunti.

     1. E’ approvato in euro 4.126.446.144,93 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base all’1 gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna).

     2. E’ approvato in euro 281.244.754,46 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali all’1 gennaio 2005, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna riga contabilità speciali).

     3. E’ approvato in euro 1.716.420.141,71 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base all’1 gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna).

     4. E’ approvato in euro 193.435.341,07 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali all’1 gennaio 2005, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna – riga contabilità speciali).

 

     Art. 4. Quadro generale riassuntivo.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, ai sensi all’art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 5. Classificazione della entrata e della spesa.

     1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

     2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 6. Bilancio pluriennale.

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2005/2007 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 7. Residui perenti.

     1. E’ autorizzata la iscrizione, nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2004 a norma dell’art. 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2005.

     2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessivi euro 271.261.264,24 – di cui euro 108.325.142,08 di parte corrente e euro 162.936.122,16 di parte in conto capitale, é garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).

 

     Art. 8. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 9. Variazioni al bilancio.

     1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2005, é autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2005 in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 10. Allegati del bilancio.

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     — Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (art. 13 – comma 2 – della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

     — Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

 

     Art. 11. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO [2]

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Allegato modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 15.