Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 15/12/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel [...] |
Art. 2. 1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2000 ulteriori contributi per lire [...] |
Art. 3. 1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 bis, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è [...] |
Art. 4. 1. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.110 - L.R. 15 dicembre 2000, n. 19. [1]
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria).
(B.U. n. 121 del 20 dicembre 2000).
1. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel periodo 1997-1998 per il tramite della società Pubblikompass Spa ed accertati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3495 del 22.11.1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di Lire 1.001.127.200, con allocazione al capitolo 1008108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, della
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Longobucco, Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona un contributo straordinario complessivo di lire 1.140.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione, con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato ai comuni di Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona per lire 250.000.000 ciascuno e al comune di Longobucco per lire 390.000.000.
1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della
1. [2].
2. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della
3. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della
1. [4].
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Sostituisce il comma 7, art. 22 della
[3] Modifica il comma 4 ed aggiunge il comma 5 all'art. 41 della
[4] Modifica il comma 1, art. 10 della