§ 6.3.48 - L.R. 11 novembre 1991, n. 17.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/11/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. I fondi assegnati alla Regione Calabria per gli interventi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, definiti in lire 119.353.000.000 dalla delibera CIPE 2 [...]
Art. 2.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, con delibere CIPE del 2 agosto [...]
Art. 3.      1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del «Programma Operativo Plurifondo-obiettivo 1», nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per la Calabria - ammontanti [...]
Art. 4.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.48 - L.R. 11 novembre 1991, n. 17. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione.

 

Art. 1.

     1. I fondi assegnati alla Regione Calabria per gli interventi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, definiti in lire 119.353.000.000 dalla delibera CIPE 2 agosto 1991 e già utilizzati per lire 103.163.000.000 - ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - sono destinati, per la differenza di lire 16.190.000.000, alle seguenti iniziative:

     1) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dell'art. 29 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5132204 della spesa;

     2) lire 750.000.000 per le iniziative previste dall'art. 30 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223202 della spesa;

     3) lire 2.800.000.000 per le iniziative previste dall'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5131201 della spesa;

     4) lire 200.000.000 per le attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare, con allocazione al capitolo 5121103 della spesa;

     5) lire 500.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura, con allocazione al capitolo 5112101 della spesa;

     6) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 33, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223221 della spesa;

     7) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 34 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5231203 della spesa;

     8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26, quarto comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5124201 della spesa;

     9) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 33, secondo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223208 della spesa;

     10) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 22, quarto comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 2231202 della spesa;

     11) lire 240.000.000 per studi, indagini, organizzazione di convegni e documentazione in agricoltura, con allocazione al capitolo 5121106 della spesa;

     12) lire 200.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5131107 della spesa.

     2. L'autorizzazione di spesa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 21, punto 17), e all'art. 23, terzo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - allocata al capitolo 5123206 della spesa - è ridotta di lire 1.800.000.000.

     3. La disponibilità di lire 1.800.000.000 di cui al precedente secondo comma - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - è destinata alle seguenti iniziative:

     1) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26, terzo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223220 della spesa;

     2) lire 300.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, con allocazione al capitolo 5112102 della spesa.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21, punto 25), della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - allocata ai capitoli 5271101, 5271201, 5271204, 5271207, 5271210, 5271213, 5272201, 5272204, 5273201 e 5274201 della spesa - è ridotta di lire 7.125.000.000.

     5. La disponibilità di lire 7.125.000.000 di cui al precedente quarto comma - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - è destinata alle seguenti iniziative:

     1) lire 4.425.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata massima di venti anni - ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3.6.75, n. 25 - con allocazione al capitolo 8045314 della spesa;

     2) lire 1.700.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concernenti lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3.6.75, n. 23 - con allocazione al capitolo 8045315 della spesa;

     3) lire 1.000.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concernenti il potenziamento delle strutture zootecniche - ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24.6.86, n. 26 - con allocazione al capitolo 8045316 della spesa.

     6. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti primo e terzo comma, le autorizzazioni di spesa - finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - previste agli articoli 22 quarto comma, 26 secondo, terzo e quarto comma, 27, 29, 30, 33 primo e secondo comma, e 34 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 sono rispettivamente aumentate di lire 5.000.000.000, 200.000.000, 1.500.000.000, 1.000.000.000, 3.000.000.000, 2.000.000.000, 750.000.000, 1.000.000.000, 1.500.000.000, 1.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, con delibere CIPE del 2 agosto 1991, per complessive lire 41.945.000.000 - di cui lire 13.346.000.000 per l'esercizio 1990 e lire 28.599.000.000 per l'esercizio 1991 - sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore olivicolo, da realizzare secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 3.6.75, n. 25, con allocazione al capitolo 5223210 della spesa;

     2) lire 10.000.000.000 per le iniziative rivolte al potenziamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, da realizzare secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 24.6.86, n. 26, con allocazione al capitolo 5123204 della spesa;

     3) lire 1.500.000.000 per le iniziative rivolte allo sviluppo dell'apicoltura, da realizzare secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 3.9.84, n. 29, con allocazione al capitolo 5123207 della spesa;

     4) lire 15.445.000.000 per contributi in conto capitale rivolti all'adeguamento ed al miglioramento delle strutture nel settore agricolo, da realizzare secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 3.6.75, n. 25, con allocazione al capitolo 5223213 della spesa;

     5) lire 5.000.000.000 per concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'adeguamento ed il miglioramento delle strutture nel settore agricolo - ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 3.6.75, n. 25 - con allocazione al capitolo 5223215 della spesa.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al punto 5) del precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 3.

     1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del «Programma Operativo Plurifondo-obiettivo 1», nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per la Calabria - ammontanti a complessive lire 674.949.000.000 nel quadriennio 1990/1993 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 26.337.000.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte al capitolo 2315104 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 9.150.000.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della legge 21.12.78, n. 845, iscritte al capitolo 2315105 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 2.199.000.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 16.4.87, n. 183, iscritte al capitolo 2315106 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 352.944.000.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte al capitolo 2315201 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 7.500.000.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2315202 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 93.091.000.000 con risorse derivanti dall'art. 13 della legge 1.3.86, n. 64, iscritte al capitolo 2315204 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 139.504.000.000 con risorse derivanti dall'art. 1, terzo comma, della legge 1.3.86, n. 64, iscritte ai capitoli 2134201, 5234201, 6128201 e 6128202 della spesa ed impegnate - per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma medesimo - con le delibere della Giunta regionale nn. 4720 del 16.12.89, 5542, 5770, 5824 e 5825 del 28.12.89, 5584 del 29.12.89, 912 e 917 del 6.3.90, 1455, 1659 e 1699 del 29.3.90, 1743 del 30.3.90, 1846 del 31.3.90, 3246 e 3248 del 12.7.90, 6462 del 17.12.90, 6783/bis del 22.12.90, 3484 del 16.6.91, 4317, 4481 e 4880 del 5.8.91, a carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi finanziari;

     - quanto a lire 6.999.000.000 con risorse derivanti dall'art. 6 della legge 29.5.82, n. 308, iscritte al capitolo 6127205 della spesa ed impegnate - per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma medesimo - con le delibere della Giunta regionale nn. 5208 del 16.12.89, 1598 e 1599 del 29.3.90, 7122 del 28.12.90, a carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi finanziari;

     - quanto a lire 3.055.000.000 con risorse derivanti dall'art. 3 del decreto legge 31.7.87, n. 318 convertito dalla legge 3.10.87, n. 399 iscritte al capitolo 6122206 della spesa ed impegnate - per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma medesimo - con le delibere della Giunta regionale nn. 5573 del 28.12.89 e 3370 dell'11.6.91, a carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi finanziari;

     - quanto a lire 34.170.000.000 con risorse derivanti dalla legge 1.3.86, n. 64 (delibera CIPE del 12.5.88) iscritte ai capitoli 2121207 e 2121208 della spesa ed impegnate - per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma medesimo - con i decreti assessorili nn. 18408 del 16.10.89 e 12016 del 13.11.89, a carico del bilancio 1989.

     2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di finanziamento, al programma, ai sottoprogrammi, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di variazione al bilancio di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991-1993, adottata ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, come modificata dall'art. 50 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 300.000.000, quale contributo riferito all'anno 1990 erroneamente non corrisposto, con allocazione al capitolo 4123104 della spesa.

     2. All'art. 26, quarto comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 la parola: «alla» è sostituita dalle parole:

     (Omissis).

     3. Per la realizzazione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica - di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 - si possono applicare, in quanto compatibili, le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 da destinare al pagamento delle rette di minori, con allocazione al capitolo 4331103 della spesa.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 200.000.000, da destinare allo svolgimento in Siderno del meeting internazionale di atletica leggera, con allocazione al capitolo 3314201 della spesa.

     6. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1991, prevista dall'art. 38, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - allocata al capitolo 6122205 della spesa - è ridotta di lire 350.000.000.

     7. I fondi assegnati alla Regione Calabria per gli interventi previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, definiti in lire 6.300.080.000 dal decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo dell'8 luglio 1991 e già utilizzati per lire 6.000.000.000 - ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - sono destinati, per la differenza di lire 300.080.000, alle iniziative di cui all'art. 39, primo comma, della medesima legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 6133104 della spesa.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.