§ 6.3.9 - L.R. 19 dicembre 1980, n. 33.
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:19/12/1980
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 3.      Per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 20 della legge regionale (legge finanziaria) [...]
Art. 4.      La somma di lire 17.000.000.000, di cui all'articolo 21 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lettera a), integrata da quella di lire 11.022.642.526, non potuta [...]
Art. 5.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio 1980 la [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata Urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.9 - L.R. 19 dicembre 1980, n. 33. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.

(B.U. 22 dicembre 1980, n. 64).

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «A».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di lire 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «B».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di lire 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     Per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 20 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lettera d) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000, da utilizzare in particolare per i contributi delle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate e cipolle.

 

     Art. 4.

     La somma di lire 17.000.000.000, di cui all'articolo 21 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lettera a), integrata da quella di lire 11.022.642.526, non potuta utilizzare negli esercizi precedenti e ridotta da quella di lire 3.299.000.000, utilizzata ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 è destinata nell'esercizio finanziario 1980 alle seguenti iniziative:

     a) lire 16.448.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

b) lire 4.091.000.000 per il risanamento della cooperativa «Caselle» di Tarsia;

     c) lire 4.071.901.620 per la concessione di contributi nella spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da operatori singoli od associati, nonché dall'ESAC, inseriti in programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA, ai sensi del regolamento CEE n. 355/1977;

     d) lire 79.977.132 per assistenza tecnica da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

     e) lire 32.763.774 per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di lire 100 milioni.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata Urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.