§ 5.3.26 - L.R. 29 febbraio 1988, n. 3.
Sostituzione con modifiche delle leggi regionali concernenti l'erogazione dei contributi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:29/02/1988
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misura dei contributi).
Art. 3.  (Domande).
Art. 4.  (Criteri per la formazione dei piani).
Art. 5.  (Obblighi dei destinatari dei contributi).
Art. 6.  (Modalità di erogazione).
Art. 7.  (Vincoli).
Art. 8.  (Convenzioni).
Art. 9.  (Criteri per la formazione dei piani).
Art. 10.  (Erogazione contributi infrastrutture).
Art. 11.  (Vincoli).
Art. 12.  (Misura del contributo).
Art. 13.  (Proroghe).
Art. 14.  (Domande).
Art. 15.  (Disposizioni finali).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.3.26 - L.R. 29 febbraio 1988, n. 3. [1]

Sostituzione con modifiche delle leggi regionali concernenti l'erogazione dei contributi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici di interesse regionale e locale.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981 n. 151, la Regione ammette aziende ed imprese di trasporto pubblico collettivo di interesse regionale e locale a contributi in conto capitale:

     a) per acquisto di autobus nuovi di tipo unificato, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge;

     b) per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, secondo quanto disposto dal titolo III della presente legge.

     2. I predetti contributi non spettano agli enti ed alle imprese esercenti autoservizi di gran turismo o da noleggio di rimessa.

     3. I contributi sono erogati nei limiti delle somme assegnate alla Regione dallo Stato e delle eventuali somme stanziate nel bilancio regionale.

     4. I fondi da destinare per quanto previsto dalla lettera b) limitatamente alla costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine- deposito non potranno eccedere il 25 per cento dello stanziamento di cui al precedente comma.

 

Titolo II

ACQUISTO DEGLI AUTOBUS

 

     Art. 2. (Misura dei contributi).

     1. Il contributo massimo erogabile per l'acquisto di ciascun autobus nuovo è pari al 75 per cento del prezzo del veicolo, compresa la quota IVA afferente allo stesso 75 per cento.

     2. La quantificazione della misura massima del contributo, per ciascun tipo di autobus corrispondente alle caratteristiche funzionali riportate nei decreti ministeriali in vigore, viene stabilita sulla media dei prezzi riportati sui listini correnti delle maggiori aziende produttrici di autobus.

     3. In sede di liquidazione, fermo restando quanto disposto al precedente comma, nel capo in cui il contributo assegnato ecceda il 75 per cento del prezzo di fattura, compresa la quota IVA afferente, il contributo stesso viene proporzionalmente ridotto e le differenze recuperante vengono destinate a successivi investimenti; nel caso contrario le eccedenze restano a carico delle imprese interessate.

     4. I contributi sono concessi per l'acquisto degli autobus la cui tipologia la Giunta regionale ritiene più idonea all'esercizio delle aziende beneficiarie in relazione ai tracciati ed alle caratteristiche funzionali delle autolinee.

     5. La Giunta regionale ha facoltà di richiedere che una parte del materiale rotabile acquistato con il contributo regionale risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

 

     Art. 3. (Domande).

     1. Per l'impostazione e la redazione del piano di riparto ed ai fini della concessione dei contributi, le aziende interessate sono tenute, prima di procedere all'acquisto, a presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, indicando:

     a) il numero ed i tipi degli autobus che si intendono acquistare e le relative caratteristiche tecniche e funzionali;

     b) l'elenco degli autobus posseduti, con l'indicazione della data di prima immatricolazione e del numero dei posti;

     c) le linee sulle quali i nuovi veicoli vengono immessi;

     d) il numero dei chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;

     e) l'indicazione dei Comuni serviti, con il numero degli abitanti accertati dall'ultimo censimento;

     f) il numero dei viaggiatori annuali.

     2. I richiedenti sono, inoltre, tenuti a fornire ogni altra notizia o documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato della istruttoria delle domande.

 

     Art. 4. (Criteri per la formazione dei piani).

     1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato ai Trasporti, sentita la competente commissione consiliare in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti e nei piani di bacino, avuto riguardo ai seguenti elementi:

     a) rapporto tra il numero dei posti offerti dagli autobus posseduti dalle singole aziende e la popolazione servita dalle medesime;

     b) coefficiente di utilizzazione degli autobus posseduti, desunto in base al rapporto fra il numero dei chilometri percorsi nell'anno ed il numero degli autobus;

     c) grado medio di obsolescenza del parco autobus con riferimento alla data di prima immatricolazione dei mezzi;

     d) impiego di energie e tecniche non inquinanti;

     e) estensione di rete autorizzata dalla Regione.

     2. [2].

 

     Art. 5. (Obblighi dei destinatari dei contributi).

     1. Per la durata di anni sette consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati con il contributo regionale, è fatto divieto all'impresa beneficiaria, pena la revoca del contributo, di alienare o di distogliere i veicoli dalla loro destinazione senza l'autorizzazione della Giunta regionale, da concedersi solo per accertate necessità tecniche e previo il trasferimento del veicolo su un altro autobus dell'azienda richiedente.

     2. Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanza di rinunzia o di cessione di una o più linee automobilistiche avute in concessione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, ha facoltà di procedere, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15/1986, alla ristrutturazione delle restanti autolinee assentite alla medesima impresa e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati dall'impresa istante con il concorso finanziario della Regione.

     3. Qualora il materiale rotabile venga destinato, ai sensi del presente articolo, all'esercizio di autoservizi concessi ad aziende diverse da quella beneficiaria del contributo, alla impresa cessante spetta un corrispettivo, concordato fra le parti, commisurato al valore di scambio secondo lo stato d'uso del materiale rotabile, detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12 per cento all'anno.

     4. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla data indicata dall'Assessorato ai Trasporti, la determinazione del prezzo di stima è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati rispettivamente dal concessionario cessante, dal concessionario subentrante ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente della Giunta regionale.

     5. In tutti gli altri casi di mutuazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni non disciplinate dai commi precedenti, che intervengono entro i sette anni successivi alla erogazione del contributo, la Regione ha diritto di prelazione, anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i criteri suddetti.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di decadenza delle concessioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15, ed ai casi di cessazione delle autolinee, disposte dalla Giunta regionale per sopravvenuta carenza di pubblica utilità del servizio.

     7. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire alla Regione la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienare il mezzo stesso.

     8. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate ed utilizzate per i successivi piani di riparto.

     9. E' fatto divieto alle imprese beneficiarie di concedere ipoteche volontarie aventi ad oggetto autobus acquistati con il contributo della Regione.

 

     Art. 6. (Modalità di erogazione).

     1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di presentazione all'Assessorato regionale ai Trasporti, incaricato per l'istruttoria della idonea documentazione comprovante:

     a) la spesa sostenuta, mediante esibizione della fattura quietanzata;

     b) l'immatricolazione degli automezzi;

     c) la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei Trasporti.

     2. Della erogazione dei contributi sono informati i consorzi di bacino ed in attesa della loro costituzione, i Sindaci dei Comuni direttamente interessati.

     3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se la documentazione non è corrispondente, in tutto o in parte, alle norme della presente legge o alle disposizioni esplicative impartite dalla Giunta regionale o dall'Assessore ai Trasporti.

     4. I contributi non utilizzati entro cinque mesi dall'assegnazione senza giustificato motivo vengono revocati con deliberazione della Giunta regionale e le somme rese disponibili a seguito di revoca, rinuncia o altra causa possono essere ripartite dalla Giunta regionale sulla base delle richieste presentate in sede di formazione del piano di riparto e non soddisfatte oppure destinate ai piani di riparto successivi.

 

     Art. 7. (Vincoli).

     1. E' consentita l'utilizzazione in servizio di fuori linea degli autobus acquistati dalle aziende concessionarie pubbliche e private con il contributo della Regione purché sia preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale ai Trasporti che ne darà comunicazione semestrale alla competente commissione consiliare.

     2. L'accertata violazione del precetto comporta una decurtazione dei contributi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, erogati nell'anno in cui si verifica l'infrazione, pari a lire 2.000.000 (duemilioni) per la prima violazione.

     3. In caso di recidiva la decurtazione viene elevata a lire 10.000.000 (diecimilioni) ed in caso di ulteriore violazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, procede alla pronuncia di decadenza delle concessioni senza alcuna particolare formalità.

     4. Le somme rivenienti dall'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo vanno ad incrementare i finanziamenti dei successivi piani di riparto per l'acquisto del materiale rotabile.

     5. Le aziende di trasporto sono tenute ad installare su tutti gli autobus utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale appositi strumenti tecnici, forniti dall'Assessorato regionale ai Trasporti, idonei a documentare il reale svolgimento del servizio; esse sono tenute inoltre ad osservare le circolari esplicative sull'uso degli strumenti medesimi. La manomissione o la mancata utilizzazione delle apparecchiature predette comporta l'esclusione dai contributi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7. Al termine di ogni esercizio finanziario le aziende sono tenute a consegnare all'Assessorato regionale le registrazioni eseguite, per il controllo della regolarità dei servizi espletati.

     6. I veicoli acquistati con il contributo regionale sono individuati, dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'apposizione sulle due fiancate della scritta «Regione Calabria», che misuri cm. 150 per cm. 20. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.

     7. Sui fogli complementari degli autobus acquistati con il contributo regionale deve essere iscritta la seguente annotazione: «Autobus acquistato con il contributo della Regione Calabria».

 

     Art. 8. (Convenzioni).

     1. Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio regionale, può stipulare con le imprese costruttrici di autobus apposite convenzioni, nelle quali vengono stabilite, sentite le associazioni delle aziende pubbliche e private, le condizioni di vendita e di consegna dei mezzi alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo di acquisto.

     2. Le aziende, qualora il Consiglio ritenesse di avvalersi del disposto di cui al comma precedente, sono tenute a procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione.

     3. La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano di riparto e nei limiti degli stanziamenti in esso previsti, è autorizzata a rilasciare alle aziende pubbliche fidejussioni a garanzia per l'acquisto di autobus.

 

Titolo III

INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE

 

     Art. 9. (Criteri per la formazione dei piani).

     1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine- depositi con le relative attrezzature e sedi vengono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, sentita la competente commissione consiliare, avuto riguardo dei seguenti elementi:

     a) integrazione con progetti mirati dei piani nazionali e regionali dei trasporti e con progetti speciali finanziati con fondi nazionali o comunitari;

     b) rete di servizi gestiti dall'azienda richiedente;

     c) numero degli agenti in servizio nell'anno a cui si riferisce il contributo;

     d) numero degli autobus posseduti;

     e) numero dei chilometri percorsi in base ai disciplinari di concessione.

     2. La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti od imprese.

     3. La Giunta regionale, al fine di realizzare l'uniformità dei rilevamenti di cui al comma cinque del precedente articolo 7, è autorizzata ad acquistare direttamente un sistema meccanizzato idoneo a registrare e documentare il reale svolgimento del servizio di trasporto e a dotarsi di conseguenti apparecchiature di conversione ed elaborazione dei dati risultanti dalla registrazione degli strumenti installati sugli autobus.

     4. La Giunta ha facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto, realizzati con il contributo regionale, presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche.

 

     Art. 10. (Erogazione contributi infrastrutture).

     1. All'erogazione del contributo previsto dal presente titolo si provvede con delibera della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di inoltro della documentazione e certificazione sottoelencate:

     a) fattura, regolarmente quietanzata, per la spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzature, IVA compresa;

     b) fattura, regolarmente quietanzata, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di tecnologie di controllo, IVA compresa;

     c) certificazione di ultimazione dei lavori eseguiti con la dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, IVA compresa;

     d) certificazione di collaudo dei lavori eseguiti.

     2. Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture, di impianti fissi e di sedi, le aziende interessate possono chiedere la corresponsione del contributo per stati di avanzamento e per un massimo di tre, ogni qual volta sia stato raggiunto un importo di lavori pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera.

     3. Prima dell'erogazione del contributo concernente lavori di infrastrutture fisse, ovvero della concessione di acconti per stati di avanzamento, i lavori eseguiti vengono verificati dall'Assessorato regionale ai Trasporti al fine di accertare l'osservanza di eventuali prescrizioni imposte dalla Giunta regionale.

     4. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla Giunta regionale entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi. Decorso tale termine i beneficiari decadono dai contributi, che vengono concessi, sulla base di un piano di riparto suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

     5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo, prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione.

 

     Art. 11. (Vincoli).

     1. Le tecnologie di controllo e le attrezzature d'officina dovranno conservare la loro destinazione rispettivamente per almeno sette anni consecutivi, decorrenti dalla data di acquisto indicata nelle relative fatture.

     2. E' fatto obbligo ai beneficiari di non variare la destinazione degli impianti fissi in genere, realizzati con l'intervento finanziario della Regione, per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva ultimazione dei lavori.

     3. Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti le attrezzature, le tecnologie di controllo e gli impianti fissi in genere, acquistati o realizzati con il finanziamento regionale, non possono formare oggetto di scambio o di alienazione.

     4. E' fatto assoluto divieto ai beneficiari dei contributi di concedere ipoteche volontarie sui beni mobili ed immobili realizzati col contributo della Regione sul valore dei beni stessi corrispondenti al contributo assegnato.

 

     Art. 12. (Misura del contributo).

     1. I contributi di cui al precedente articolo 9 sono commisurati al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.

     2. La domanda per ottenere i contributi deve essere corredata da una relazione tecnica-finanziaria recante la descrizione delle opere e del materiale per i quali si richiede il contributo e l'illustrazione delle necessità, della convenienza e della economicità dell'intervento.

     3. La domanda deve contenere, inoltre, un atto di impegno a non modificare la destinazione d'uso per 20 anni degli impianti fissi depositi, sedi e infrastrutture.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 13. (Proroghe).

     1. Per causa di forza maggiore o per validi e giustificati motivi, è in facoltà della Giunta regionale di concedere, sia per l'acquisto di autobus, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sia per l'ultimazione dei lavori di infrastrutture e ammodernamenti, nonché di impianti fissi, una proroga non superiore a sei mesi, previa motivata richiesta rivolta dall'Azienda interessata all'Assessorato regionale ai Trasporti.

 

     Art. 14. (Domande).

     1. Le domande per ottenere i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 9 devono essere presentate dalle aziende interessate al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per i piani di riparto degli anni successivi le domande devono essere inoltrate entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il finanziamento.

 

     Art. 15. (Disposizioni finali).

     1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le norme riguardanti gli interventi finanziari regionali contenute nella legislazione in precedenza emanata in materia.

     2. I pareri della competente commissione consiliare permanente, previsti dalla presente legge, si intendono favorevolmente acquisiti decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 59.355.140.000 si fa fronte con la disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Calabria negli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986 e 1987 ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi che sono assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario e in relazione dell'effettiva assegnazione, con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 35.

[2] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.