§ 5.3.5 - L.R. 16 aprile 1976, n. 11.
Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:16/04/1976
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare la continuità del programma di rinnovo del parco autobus di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzata la spesa di 4.500 milioni.
Art. 2.      All'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 3.      All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 4.      All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante storni di pari importo dal Cap. 401 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione [...]


§ 5.3.5 - L.R. 16 aprile 1976, n. 11. [1]

Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.

(B.U. n. 17 del 22 aprile 1976).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare la continuità del programma di rinnovo del parco autobus di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzata la spesa di 4.500 milioni.

     Di tale stanziamento almeno un terzo è riservato a favore degli enti ed aziende speciali di cui all'art. 1 della suddetta legge regionale.

     Il termine utile per la presentazione delle domande, da compilare nei modi indicati dall'art. 4 della predetta legge regionale, è di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     All'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante storni di pari importo dal Cap. 401 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione piano trasporto» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e con imputazione al Capitolo 373, con la voce: «Progetto speciale autobus

- intervento straordinario finanziario a favore delle aziende di trasporto

per il rinnovo del materiale rotabile per l'anno 1975».

     Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservando il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

     A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate a copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non potuta perfezionare al termine dell'esercizio, saranno utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e, in tal caso, ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1975, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1976.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.