Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 16/04/1976 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare la continuità del programma di rinnovo del parco autobus di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzata la spesa di 4.500 milioni. |
Art. 2. All'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 3. All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 4. All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante storni di pari importo dal Cap. 401 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione [...] |
§ 5.3.5 - L.R. 16 aprile 1976, n. 11. [1]
Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.
(B.U. n. 17 del 22 aprile 1976).
Al fine di assicurare la continuità del programma di rinnovo del parco autobus di cui alla
Di tale stanziamento almeno un terzo è riservato a favore degli enti ed aziende speciali di cui all'art. 1 della suddetta legge regionale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da compilare nei modi indicati dall'art. 4 della predetta legge regionale, è di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'art. 1 della
(Omissis).
All'art. 5 della
(Omissis).
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante storni di pari importo dal Cap. 401 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione piano trasporto» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e con imputazione al Capitolo 373, con la voce: «Progetto speciale autobus
- intervento straordinario finanziario a favore delle aziende di trasporto
per il rinnovo del materiale rotabile per l'anno 1975».
Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservando il disposto dell'art. 36 del
A norma della
[1] Abrogata dall'art. 25 della