§ 5.3.4 - L.R. 3 giugno 1975, n. 27.
Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:03/06/1975
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 derivante dalla applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede con la disponibilità esistente sul Cap. 402 [...]


§ 5.3.4 - L.R. 3 giugno 1975, n. 27. [1]

Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.

(B.U. n. 32 del 9 giugno 1975).

 

Art. 1. [2]

     [La Regione concede agli enti pubblici. alle aziende speciali di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi pubblici di interesse regionale, un contributo finanziario in conto capitale, nella misura massima del 95 per cento per gli enti pubblici e le aziende speciali e del 60 per cento per gli imprenditori privati, nella spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi [3] limitatamente ai modelli e ai tipi di carrozzeria preventivamente indicati dalla Direzione compartimentale MTCT in relazione alle peculiari esigenze della Calabria e secondo i programmi preliminarmente concordati fra la Regione e l'industria produttrice.

     La misura percentuale del contributo di cui al comma precedente, è elevata al 75 per cento della spesa ammissibile nel caso di imprenditori privati che gestiscono in regime concessionale soltanto servizi urbani di trasporto [4].

     Ai fini del contributo, la quantità ed il tipo di autobus di cui deve essere provveduto il servizio urbano gestito dalle aziende di cui al comma precedente, sono determinati dall'amministrazione regionale sulla base dei criteri di cui all'art. lettera b) e c) della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 [5]].

 

     Art. 2. [6]

     [Nei limiti della spesa di cui al successivo articolo 6 la concessione dei contributi sarà effettuata sulla base del piano approvato dal Consiglio regionale e predisposto dalla Giunta regionale avuto riguardo ai seguenti criteri:

     a) mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari nell'ambito dei rispettivi bacini di traffico;

     b) utilizzazione degli autobus presso ciascuna azienda desunta in base al rapporto fra il numero degli abitanti serviti e chilometri percorsi nell'anno, in base ai programmi di esercizio risultanti dagli atti della direzione compartimentale; numero degli autobus posseduti da ciascuna azienda;

     c) grado medio di obsolescenza dei rispettivi parchi autoveicoli con riferimento alla data della prima immatricolazione, tenendo conto che gli autobus in circolazione da oltre 12 anni dalla data di prima immatricolazione sono da ritenere non più idonei a essere utilizzati sulle autolinee di interesse regionale, salvo diverso giudizio, in ogni singolo caso, della direzione compartimentale MCTC a seguito di controlli diretti, indipendentemente dall'esito della revisione annuale prevista dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale].

 

     Art. 3. [7]

     [Alle aziende che fruiscono del contributo previsto dalla presente legge è fatto obbligo di non distogliere gli autobus dal previsto impiego, senza autorizzazione dell'ufficio competente, per almeno sei anni consecutivi dalla data dell'immissione in linea e di curarne durante tale periodo la conservazione.

     Nel caso in cui risulta accertata la non osservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, l'azienda dovrà restituire alla Regione le somme percepite a titolo di contributo.

     Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanze di rinuncia o di cessione di una concessione di linea automobilistica, la Regione ha facoltà di procedere alla ristrutturazione e revisione di tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare l'impresa richiedente e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati con l'intervento della Regione

     Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario della Regione sarà detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12 per cento all'anno.

     In tutti gli altri casi di mutazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni, non disciplinati dai commi precedenti, che intervengono entro il sessennio successivo all'erogazione del contributo previsto dalla presente legge, la Regione ha diritto di prelazione, anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i medesimi criteri previsti dal precedente comma per i casi di rilievo di azienda].

 

     Art. 4. [8]

     [Al fine di ottenere la concessione del contributo di cui agli articoli precedenti gli interessati dovranno inoltrare domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale. entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nella domanda, da presentarsi all'assessorato ai trasporti - direzione compartimentale MCTC - i richiedenti dovranno specificare:

     a) numero degli autobus posseduti, con indicazione della data di prima immatricolazione per ciascun autobus;

     b) numero di chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;

     c) popolazione servita;

     d) tipo e modello degli autobus che si intendono acquistare con specificazione della ditta prescelta per la carrozzeria.

     I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire ogni altra notizia e documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato dell'istruttoria delle domande].

 

     Art. 5. [9]

     [Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è erogato con decreto del Presidente della Giunta entro 60 giorni dalla data di presentazione alla direzione compartimentale MCTC della documentazione e dei dati concernenti la spesa sostenuta e l'immatricolazione degli automezzi.

     L'amministrazione regionale, con le modalità che verranno concordate tra l'assessorato ai trasporti ed il conservatore del pubblico registro automobilistico, iscriverà i contributi da essa concessi sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli [10].

     Di intesa con il beneficiario, i contributi potranno essere versati direttamente alla ditta fornitrice all'atto della consegna degli autobus [11]].

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 derivante dalla applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede con la disponibilità esistente sul Cap. 402 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 2 giugno 1980. n. 28.

[3] Comma così modificato con art. 1 L.R. 23 ottobre 1979, n. 11.

[4] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 16 aprile 1976, n. 11.

[5] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 16 aprile 1976, n. 11.

[6] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 2 giugno 1980. n. 28.

[7] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 2 giugno 1980. n. 28.

[8] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 2 giugno 1980. n. 28.

[9] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 2 giugno 1980. n. 28.

[10] Commi aggiunti con art. 3 L.R. 16 aprile 1976, n. 11.

[11] Commi aggiunti con art. 3 L.R. 16 aprile 1976, n. 11.