§ 5.2.4 - L.R. 27 luglio 1977, n. 20.
Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:27/07/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire il finanziamento di tutte le opere pubbliche comprese nel piano approvato con delibera della Giunta regionale, n. 1712 del 22 dicembre 1972, resa esecutiva il 14 febbraio [...]
Art. 2.      Per provvedere ai nuovi oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 2.300 [...]


§ 5.2.4 - L.R. 27 luglio 1977, n. 20. [1]

Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti.

(B.U. 29 luglio 1977, n. 31).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire il finanziamento di tutte le opere pubbliche comprese nel piano approvato con delibera della Giunta regionale, n. 1712 del 22 dicembre 1972, resa esecutiva il 14 febbraio 1973 sotto il n. 202/2663 e nel programma triennale approvato con legge regionale n. 11 del 29 agosto 1974, l'amministrazione regionale - nei limiti delle spese assentite - è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, a concedere agli enti interessati i contributi trentacinquennali in misura pari al tasso di ammortamento dei mutui praticati dalla Cassa depositi e prestiti.

     Per le opere comprese nei succitati programmi e già formalmente finanziati dalla Regione, si provvede di ufficio, all'adeguamento della misura del contributo concesso.

 

     Art. 2.

     Per provvedere ai nuovi oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 2.300 milioni per l'esercizio 1978, lire 4.300 milioni per l'esercizio 1979 e lire 2.700 milioni per l'esercizio 1980.

     Alle relative spese si farà fronte, per l'esercizio 1977 con i fondi iscritti sul capitolo 17400, già impinguato di lire 1.000 milioni e per gli esercizi successivi con la quota parte dei fondi di sviluppo assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed imputazione sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.