Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 29/08/1974 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. In conformità alle tabelle allegate alla presente legge e contraddistinte con lettere A, B, C, D, E, F, |
Art. 2. Entro i limiti della spesa complessiva programmata per ciascun esercizio, l'amministrazione regionale, a richiesta dell'ente interessato, è facultata ad assentire contributi per opere anche [...] |
Art. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, determinati in lire 2.370.000.000 per il 1973, lire 3.670.000.000 per il 1974 e L. 3.000.000.000 per il 1975, si farà fronte con le [...] |
Art. 4. Per fare fronte alle eventuali spese occorrenti per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche, sono istituiti nello stato di [...] |
§ 5.2.1 - L.R. 29 agosto 1974, n. 11. [1]
Programma triennale per opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi all'esecuzione di opere pubbliche.
(B.U. n. 33 del 4 settembre 1974).
In conformità alle tabelle allegate alla presente legge e contraddistinte con lettere A, B, C, D, E, F, [2] è approvato, per gli anni 1973, 1974 e 1975, il programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali della Calabria da ammettere a contributo o concorso finanziario della Regione sugli importi indicati nelle tabelle stesse, ai sensi degli articoli 2 e 7 - 2° comma - del
Entro i limiti della spesa complessiva programmata per ciascun esercizio, l'amministrazione regionale, a richiesta dell'ente interessato, è facultata ad assentire contributi per opere anche diverse, semprechè l'accoglimento della richiesta non comporti necessità di operare storni.
Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, determinati in lire 2.370.000.000 per il 1973, lire 3.670.000.000 per il 1974 e L. 3.000.000.000 per il 1975, si farà fronte con le somme iscritte nei Capitoli 6907, 6908, 6909, 6911, 6918, 6920 dello stato di previsione della stessa del bilancio 1973 già impegnate e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'articolo 8 della
Le somme che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Per fare fronte alle eventuali spese occorrenti per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche, sono istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974, sotto il Titolo Il, Sezione Il Rubrica VI (Lavori pubblici) i seguenti nuovi capitoli:
Cap. 367
Contributi poliennali su spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento della Regione - L. 3.500.000.000
Cap. 368
Spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione - L. 1.500.000.000
All'onere derivante dall'istituzione dei suddetti capitoli si farà fronte mediante utilizzo di quota parte dei fondi di sviluppo assegnati alla Regione per l'esercizio 1974 ai sensi dell'articolo 9 della
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Lettere omesse.