§ 5.1.24 - L.R. 27 marzo 1987, n. 10.
Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:27/03/1987
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Il Comune interessato potrà inserire nell'elenco di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, anche i nuclei familiari che alla data del 30 aprile 1973 occupavano alloggi o [...]
Art. 2.      All'art. 6 della legge regionale n. 3 del 16 gennaio 1985 come modificata dalla legge regionale n. 29 dell'11 luglio 1986, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
Art. 3.      All'art. 11 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      All'art. 4 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.24 - L.R. 27 marzo 1987, n. 10. [1]

Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali n. 16/1973 e 22/1977 e legge 28 marzo 1968, n. 437.

 

 

Art. 1.

     Il Comune interessato potrà inserire nell'elenco di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, anche i nuclei familiari che alla data del 30 aprile 1973 occupavano alloggi o alberghi con affitto a carico del Comune in quanto precedentemente colpiti da altra calamità naturale.

 

     Art. 2.

     All'art. 6 della legge regionale n. 3 del 16 gennaio 1985 come modificata dalla legge regionale n. 29 dell'11 luglio 1986, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 11 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     All'art. 4 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.