§ 5.5.1 - L.R. 31 agosto 1973, n. 16.
Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:31/08/1973
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Nei comuni colpiti da calamità naturali e in cui non risultino assicurate condizioni di stabilità i Consigli comunali deliberano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la [...]
Art. 2.      Sulla base delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente articolo e dei propri accertamenti, la Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano di cui all'articolo precedente e sulla base delle direttive contenute nel piano medesimo i [...]
Art. 4.      Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente articolo, la Giunta regionale affida la progettazione di massima dei singoli piani di trasferimento, in base al [...]
Art. 5.      Il progetto di massima del piano di trasferimento contiene in particolare:
Art. 6.      Il progetto di massima del piano di trasferimento deve essere presentato alla Giunta nel termine stabilito nel disciplinare; è preliminarmente esaminato dalla Giunta regionale entro 20 giorni [...]
Art. 7.      Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima concernente il piano di trasferimento, la Giunta regionale affida la progettazione esecutiva in base al disciplinare tipo [...]
Art. 8.      L'esecuzione dei lavori è affidata in concessione agli stessi istituti ed enti che ne hanno curata la progettazione ovvero ad altri istituti ed enti operanti nel settore delle opere pubbliche, [...]
Art. 9.      Il Consiglio regionale può in casi particolari deliberare che la concessione dei lavori sia fatta immediatamente dopo l'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento, senza [...]
Art. 10.      Ai consolidamenti degli abitati la Regione provvede normalmente mediante delega ai comuni interessati.
Art. 11.      In particolari casi, la Giunta regionale può determinare che alle progettazioni, tanto di massima quanto esecutive, ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o di ricostruzione di un [...]
Art. 12.      Tutte le opere realizzate e le aree acquisite, in occasione dei trasferimenti e consolidamenti di abitati previsti dalla presente legge, sono di proprietà dei comuni interessati, ai quali [...]
Art. 13.      I comuni interessati procederanno, secondo le modalità e con la osservanza dei criteri che verranno stabiliti con apposita normativa regolamentare dal Consiglio regionale, all'assegnazione degli [...]
Art. 14.      Alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, numero 865.
Art. 14 bis. 
Art. 14 ter. 
Art. 15.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36 limitatamente agli interventi previsti dalla stessa nonché con le [...]


§ 5.5.1 - L.R. 31 agosto 1973, n. 16. [1]

Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali.

(B.U. n. 31 del 6 settembre 1973).

 

Art. 1.

     Nei comuni colpiti da calamità naturali e in cui non risultino assicurate condizioni di stabilità i Consigli comunali deliberano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di trasferimento totale o parziale o di consolidamento dell'abitato, la delimitazione delle zone da abbandonare o da consolidare e l'indicazione di quelle da destinare ai nuovi insediamenti, in relazione alla necessità di sviluppo di condizioni di vita economica sufficienti ai bisogni della popolazione, nonché l'elenco relativo al numero e alla composizione dei nuclei familiari interessati e all'attività esercitata da ciascun componente.

     La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente comunicata alla Giunta regionale; è pubblicata come per legge ed è resa nota direttamente alla popolazione mediante avviso affisso a cura del comune in luoghi di pubblica frequenza.

 

     Art. 2.

     Sulla base delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente articolo e dei propri accertamenti, la Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria, determina gli abitati da trasferire e quelli da consolidare e forma il piano regionale di massima per il trasferimento o il consolidamento degli abitati medesimi.

     Il piano regionale di cui al comma precedente indica in particolare, sia pure per grandi linee, le previsioni circa:

     - le zone da abbandonare e i territori destinati ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e le concessioni con le attività agricole, industriali, artigianali e turistiche e la salvaguardia dei valori ambientali;

     - le infrastrutture primarie;

     - le fasi di attuazione e le spese occorrenti;

     - le priorità necessarie.

     Per la formazione del piano l'amministrazione regionale si avvale di una équipe di esperti in urbanistica, geologia, diritto urbanistico, ingegneria civile e dei sistemi, macro e micro economia, trasporti e comunicazioni, agricoltura, industria e turismo.

     A tal fine la Giunta è autorizzata ad avvalersi dell'opera del dipartimento di difesa del suolo dell'università della Calabria e di consulenti esterni mediante incarichi professionali.

     La Giunta regionale, prima della trasmissione del piano al Consiglio, lo deposita, per 15 giorni consecutivi, nella segreteria della Regione.

     Dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai comuni i quali ne danno pubblico avviso alla cittadinanza.

     I Consigli comunali, le associazioni sindacali e professionali ed i cittadini, possono presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi.

 

     Art. 3.

     Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano di cui all'articolo precedente e sulla base delle direttive contenute nel piano medesimo i Consigli comunali dei comuni interessati deliberano in via definitiva la delimitazione delle zone da abbandonare e di quelle da destinare ai nuovi insediamenti.

     Si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente articolo, la Giunta regionale affida la progettazione di massima dei singoli piani di trasferimento, in base al disciplinare tipo approvato dal Consiglio regionale e salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, ad istituti o enti operanti nel settore delle opere pubbliche ovvero ad équipes altamente qualificate.

 

     Art. 5.

     Il progetto di massima del piano di trasferimento contiene in particolare:

     - le destinazioni delle zone da abbandonare che di norma andranno acquisite al patrimonio comunale e le eventuali opere e demolizioni da eseguire in dette zone;

     - la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e delle zone di espansione;

     - la specificazione degli insediamenti abitativi con l'indicazione planovolumetrica;

     - la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     - la determinazione delle aree da destinare alla edificazione privata e le norme di uso;

     - le fasi di attuazione secondo programmi annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;

     - la previsione della spesa;

     - gli elaborati prescritti dalla vigente normativa.

 

     Art. 6.

     Il progetto di massima del piano di trasferimento deve essere presentato alla Giunta nel termine stabilito nel disciplinare; è preliminarmente esaminato dalla Giunta regionale entro 20 giorni dalla presentazione ed è quindi trasmesso in tutti i suoi elementi al comune interessato che provvede all'immediato deposito presso la segreteria per la durata di 15 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione.

     L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'espressa menzione che «enti e privati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare proposte ed osservazioni ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano». Eguale avviso deve essere affisso in luoghi di pubblica frequenza del comune.

     Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma il comune restituisce il progetto di massima del piano, con le proprie deduzioni adottate con delibera consiliare e con le osservazioni e proposte presentate, singolarmente corredate dal proprio parere, alla Giunta regionale che lo adotta entro 30 giorni dalla restituzione dopo avere apportato eventuali modifiche o integrazioni.

     Il progetto di massima del piano è approvato dal Consiglio regionale ed un esemplare è depositato, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del comune interessato.

     L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento ha valore di variante allo strumento urbanistico vigente.

 

     Art. 7.

     Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima concernente il piano di trasferimento, la Giunta regionale affida la progettazione esecutiva in base al disciplinare tipo approvato dal Consiglio regionale, salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, preferibilmente agli stessi progettisti del progetto di massima, curando di utilizzare le energie intellettuali e professionali della Regione.

     I progetti esecutivi devono essere presentati nel termine stabilito nel disciplinare e sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione sentito il Comitato regionale tecnico- amministrativo.

     L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere.

     La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al 2° comma del presente articolo, fissa i termini per l'inizio e per il compimento dei lavori e delle connesse espropriazioni.

 

     Art. 8.

     L'esecuzione dei lavori è affidata in concessione agli stessi istituti ed enti che ne hanno curata la progettazione ovvero ad altri istituti ed enti operanti nel settore delle opere pubbliche, con preferenza per quelli operanti in Calabria, ovvero agli stessi comuni interessati, mediante convenzione approvata dal Consiglio regionale.

     La convenzione di cui al comma precedente deve prevedere tra l'altro le modalità di erogazione delle somme occorrenti per i lavori, per gli espropri e le spese generali; l'affidamento totale della esecuzione e della gestione, tanto delle opere che delle espropriazioni, all'istituto o ente concessionario e la diretta assunzione da parte dello stesso di ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

 

     Art. 9.

     Il Consiglio regionale può in casi particolari deliberare che la concessione dei lavori sia fatta immediatamente dopo l'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7.

     In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione stipulata tra la Regione, il comune interessato e l'istituto o ente concessionario, sulla base di un capitolato speciale.

     La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante, è approvata dal Consiglio comunale e dal Consiglio regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

 

     Art. 10.

     Ai consolidamenti degli abitati la Regione provvede normalmente mediante delega ai comuni interessati.

 

     Art. 11.

     In particolari casi, la Giunta regionale può determinare che alle progettazioni, tanto di massima quanto esecutive, ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o di ricostruzione di un limitato numero di abitazioni provvedano direttamente gli Uffici del Genio Civile della Regione territorialmente competenti.

 

     Art. 12.

     Tutte le opere realizzate e le aree acquisite, in occasione dei trasferimenti e consolidamenti di abitati previsti dalla presente legge, sono di proprietà dei comuni interessati, ai quali verranno consegnati subito dopo la collaudazione da parte di una Commissione tecnico- amministrativa, nominata in corso d'opera dalla Giunta.

     La consegna ai comuni interessati delle opere collaudate e delle aree di cui sopra avviene mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante dell'istituto o ente concessionario che ha eseguito i lavori ed un rappresentante dell'amministrazione comunale, alla presenza di un funzionario della Regione.

     Nei casi particolari di lavori eseguiti direttamente dagli uffici regionali del Genio Civile, si può prescindere dalla nomina in corso d'opera della commissione collaudatrice, e le opere realizzate sono consegnate dopo la collaudazione al rappresentante del comune da un funzionario del Genio Civile.

 

     Art. 13.

     I comuni interessati procederanno, secondo le modalità e con la osservanza dei criteri che verranno stabiliti con apposita normativa regolamentare dal Consiglio regionale, all'assegnazione degli alloggi realizzati ai sensi della presente legge, in favore dei nuclei familiari abitanti nelle zone da abbandonare con esclusione di quelli abitativi da data successiva al 30 aprile 1973.

 

     Art. 14.

     Alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, numero 865.

 

     Art. 14 bis. [2]

     Il Consiglio regionale può deliberare la concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, anche in assenza dei progetti di massima e senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

     In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, l'istituto, l'ente, le organizzazioni cooperative e i consorzi di imprese concessionarie, sulla base di un capitolato speciale.

     La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante è approvata dal Consiglio regionale, previo parere del Consiglio comunale, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di notifica.

     Nel caso in cui la Giunta abbia proceduto all'affidamento della progettazione ad équipe secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, la convenzione di cui al secondo comma del presente articolo deve prevedere l'obbligo per il soggetto concessionario di utilizzare per la progettazione esecutiva i tecnici incaricati per la progettazione di massima i quali, interpellati a cura del concessionario, devono esprimere la loro disponibilità entro 30 giorni dalla data di avvenuta stipulazione della convenzione tra le parti.

     L'accettazione della progettazione esecutiva è assorbente del precedente incarico.

     Enti, istituti, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese che intendono partecipare all'affidamento della concessione, devono far pervenire alla Regione le loro offerte entro i 45 giorni successivi.

     Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

     Sono fatte salve, al fine dell'approvazione dei progetti, le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, 31.

 

     Art. 14 ter. [3]

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni forniti di strumenti urbanistici, anche se solamente adottati, che includono l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire, adottano la delibera per l'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865/1971.

     Sempre nel termine di 60 giorni i comuni forniti di strumenti urbanistici anche se solamente adottati nel cui ambito non è inclusa l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire deliberano la variante e la contestuale applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865/1971.

     Nello stesso termine di cui ai precedenti commi, i comuni privi di strumenti urbanistici, deliberano l'adozione del piano di fabbricazione e del piano regolatore generale e la contestuale applicazione - per l'area interessata al trasferimento dell'abitato - dell'articolo 51 della legge n. 865/1971.

     Ove i comuni interessati non abbiano adempiuto a quanto previsto nei precedenti comma il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina commissari ad «acta» che provvedono alle formalità necessarie e alla convocazione - entro 60 giorni dalla loro nomina - dei Consigli comunali per l'approvazione della delibera di adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti.

     Sono comunque fatte salve le procedure previste dalla legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti e dalla legge n. 865/1971 per quanto attiene l'applicazione dell'articolo 51.

 

     Art. 15.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36 limitatamente agli interventi previsti dalla stessa nonché con le disponibilità sui fondi stanziati con la legge 28 marzo 1968, n. 437 e nei limiti di spesa che saranno stabiliti dal Consiglio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 20 agosto 1977, n. 22.

[3] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 20 agosto 1977, n. 22.