§ 5.1.9 - L.R. 15 gennaio 1980, n. 1.
Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:15/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Spetta al Consiglio regionale:
Art. 2.      Spetta alla Giunta regionale:
Art. 3.      Spetta al Presidente della Giunta regionale:
Art. 4.      L'assessore regionale ai LL.PP. assume idonee iniziative per le proposte afferenti all'edilizia residenziale pubblica da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali ed impartisce [...]
Art. 5.      Per il primo progetto biennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 i comuni sono delegati ad esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 lettera m) della legge stessa, il [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.9 - L.R. 15 gennaio 1980, n. 1. [1]

Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

(B.U. n. 1 del 23 gennaio 1980).

 

Art. 1.

     Spetta al Consiglio regionale:

     a) formulare indirizzi per l'attuazione dei programmi, in base a relazioni annuali della Giunta regionale;

     b) indicare esigenze prioritarie e definire criteri generali per la individuazione del fabbisogno abitativo nel territorio regionale, nonché per la formazione dei programmi e dei progetti di intervento;

     c) approvare i programmi quadriennali ed i progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse disponibili, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457;

     d) approvare i programmi di localizzazione di intervento, comunque finanziati, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     e) esercitare le altre funzioni, riservate alla competenza del Consiglio stesso da specifiche norme di leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 2.

     Spetta alla Giunta regionale:

     a) formulare e predisporre sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio regionale i programmi quadriennali e di progetti biennali di intervento, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ogni altro programma di localizzazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     b) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativa finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

     c) redigere annualmente la relazione prevista dall'art. 4 lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 457 da comunicare al Consiglio regionale ed al comitato per l'edilizia residenziale;

     d) indicare, d'intesa con la competente commissione consiliare, alla Cassa DD.PP., sezione autonoma per l'edilizia residenziale, i comuni cui possono essere concessi finanziamenti per acquisizione e urbanizzazione delle aree, da valere sul fondo speciale costituito ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) determinare i costi massimi ammissibili per gli interventi;

     f) determinare i rimborsi spettanti per spese tecniche generali agli enti incaricati della realizzazione dei programmi;

     g) determinare la misura di compensi spettanti ai componenti di enti e commissioni operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     h) adottare i provvedimenti per l'attuazione dei programmi e per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di ogni altra decisione assunta dal Consiglio regionale;

     i) esercitare ogni altra funzione afferente al settore dell'edilizia residenziale pubblica, non assegnata alla competenza del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta da norme di leggi nazionali e comunque non riconducibile, a norma di statuto, alla competenza del Consiglio.

 

     Art. 3.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale:

     a) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dai programmi e progetti definiti ex legge 5 agosto 1978, n. 457; assumere gli impegni di spesa per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica ed autorizzare i conseguenti pagamenti a favore degli enti attuatori;

     b) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte di beneficiari dei contributi dello Stato;

     c) comunicare ogni tre mesi al comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa DD.PP. la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

     d) nominare i collaudatori e le commissioni di collaudo tecnico- amministrativo per le opere di edilizia residenziale pubblica;

     e) curare l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale;

     f) esercitare le altre funzioni riservate alla competenza del Presidente della Giunta regionale da specifiche norme di leggi nazionali o regionali.

     g) provvedere all'approvazione dei contratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 225 [2].

 

     Art. 4.

     L'assessore regionale ai LL.PP. assume idonee iniziative per le proposte afferenti all'edilizia residenziale pubblica da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali ed impartisce istruzioni e direttive agli enti pubblici e privati, attuatori degli interventi, i quali sono direttamente responsabili degli interventi rispettivamente loro affidati in gestione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli giuridico- amministrativi.

     L'assessore, delegato dal Presidente della Giunta regionale, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge regionale.

 

     Art. 5.

     Per il primo progetto biennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 i comuni sono delegati ad esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 lettera m) della legge stessa, il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa agevolata-convenzionata, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la loro realizzazione.

     A tal fine, i pareri delle commissioni edilizie devono contenere anche l'attestazione delle conformità dei progetti ai citati vincoli tecnici ed economici, attestazione che dovrà altresì risultare nel competente atto di concessione a costruire unitamente a quella della avvenuta apposizione da parte del comune, quale organo delegato dalla Regione, dei visti di cui al paragrafo A) del decreto del Ministero del Tesoro 18 dicembre 1978, punti 3, lettera b) e 7.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Lettera inserita con art. 16 L.R. 30 maggio 1983, n. 18.